“L’amministrazione comunale rispetti la sentenza del TAR e non tradisca le famiglie residenti nelle contrade”

In questi anni il destino delle contrade oggetto di variante di recupero è stato purtroppo al centro di una perenne strumentalizzazione politica e di speculazione sulla pelle dei residenti.

Con la scorsa amministrazione di centrosinistra, dopo quasi venti anni di colpevole immobilismo, si è dato impulso alla definizione delle pratiche di condono per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria. Naturalmente, dopo diversi anni di assenza di iniziativa e trascuratezza burocratica, è emerso che molte situazioni necessitavano di essere approfondite mediante azioni finalizzate a ripristinare lo stato dei luoghi che le rendessero compatibili con le domande di condono e al contempo fissavano anche una serie di costi per oneri concessori e oblativi previsti dalla legge.

Per questo l’autorevole sentenza del TAR di Lecce ha rappresentato una novità importante che se applicata farebbe risparmiare molto denaro alle famiglie in attesa del rilascio del permesso a costruire in sanatoria e anche a quelle che hanno già provveduto a versare l’intero ammontare degli oneri.

Infatti secondo il TAR, a seguito di verifiche, il computo degli oneri concessori calcolati dall’ufficio urbanistica del Comune di Brindisi era errato e così ha provveduto con sentenza a ricalcolare il dovuto, tagliando in maniera consistente le richieste economiche d’ufficio.

L’amministrazione comunale di centrodestra però ha bocciato questo orientamento del TAR e per questo, con apposita delibera di Giunta Comunale, ha chiesto al Consiglio di Stato la cancellazione degli effetti della sentenza.

È un comportamento davvero paradossale e contraddittorio da parte di coloro che negli scorsi anni, come il vicesindaco Massimiliano Oggiano, l’assessore Gianluca Quarta e il Presidente del Consiglio Gabriele Antonino, hanno protestato per i costi esorbitanti delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria delle contrade, che sono finanziate direttamente proprio dagli oneri concessori applicati ai residenti, ed oggi tentano di cancellare il pronunciamento da parte di un tribunale chiaramente favorevole nei confronti dei residenti.

Ancora una volta si tradiscono le aspettative di tanti residenti delle contrade che negli scorsi anni sono stati illusi con promesse e soluzioni alla portata che invece questa volta ha dato il TAR di Lecce.

Perciò, insieme ai colleghi Denise Aggiano, Lino Luperti, Alessandro Antonino e Michelangelo Greco, mediante apposito ordine del giorno da discutere nel prossimo Consiglio Comunale, abbiamo chiesto l’annullamento in autotutela della delibera di Giunta Comunale che prevede l’impugnazione della sentenza del TAR, affinché gli effetti della stessa diventino irrevocabili per procedere così ad un generale ricalcolo delle richieste di finora erogate ai residenti delle contrade perimetrate con varianti di recupero.

Francesco Cannalire consigliere comunale Pd Brindisi


Al Presidente del Consiglio Comunale

Gabriele Antonino

Sede

ORDINE DEL GIORNO

Oggetto:Oneri concessori per permessi a costruire in sanatoria; ritiro in autotutela delibera di Giunta Comunale n. 83 del 29.03.2024.

I Consiglieri Comunali,

premesso che nel gennaio 2021 veniva notificato al Comune di Brindisi, il ricorso 112/21 al T.A.R. Puglia – sede di Lecce, per l’annullamento, di atti e provvedimenti del settore Urbanistica e Governo del territorio, relativi alla determinazione definitiva degli importi oblativi e concessori per la sanatoria delle opere edilizie abusive, le modalità di pagamento del contributo di concessione oltre al computo per oblazione, oneri di urbanizzazione e costo di costruzione in riferimento ad un immobile compreso in una delle varianti di recupero perimetrate con delibera di Giunta Regionale n. 816 del 21.6.2005 recante “Brindisi – Variante recupero insediamenti abusivi comparti Torre Rossa, Betlemme, Tuturano, Montenegro e Sant’Elia. Delibere. C.C. n. 118 del 27.7.2000 e C.C. n. 183 del 27.11.2000”;

premesso che nello specifico, il Tribunale Amministrativo disponeva la verifica dei costi di oblazione, dei costi di costruzione e degli oneri di urbanizzazione quantificati dal settore urbanistica per la definizione dalla pratica oggetto di condono edilizio;

considerato che a seguito di apposita verifica, il Tribunale amministrativo regionale dimostrava il “maggiore importo richiesto dal Comune, frutto dell’errata applicazione della normativa di riferimento” per cui accoglieva il ricorso della ricorrente e disponeva in favore della stessa, la riduzione dell’ammontare delle somme da riconoscere a titolo di oblazione, di costi di costruzione e di oneri di urbanizzazione;

considerato che con nota 9786/2024 il Dirigente del settore Urbanistica e Governo del Territorio trasmetteva una relazione controdeduttiva al fine di proporre appello avverso la sentenza n. 74/2024 del TAR Puglia – sede di Lecce;

visto che a seguito della relazione del Dirigente del Settore Urbanistica, scaturivano una serie di comunicazioni tra il Dirigente all’Urbanistica e il Dirigente alla Civica Avvocatura, in cui emergeva la volontà e la necessità di adire il Consiglio di Stato contro la sentenza emessa dal T.A.R. Puglia – sede di Lecce, eccependo “talune considerazioni” rispetto alla relazione del verificatore nominato dal T.A.R. Lecce;

ritenuto che nel passato, a più riprese, diversi componenti dell’attuale amministrazione comunale hanno utilizzato l’argomento della riduzione degli oneri concessori nelle contrade oggetto di variante di recupero come un impegno irrinunciabile ed esclusivo qualora avessero assunto il governo della città;

considerato che finanche il programma politico-amministrativo dell’attuale amministrazione comunale di centrodestra contiene un riferimento in tal senso;

valutato che l’eventuale irrevocabilità degli effetti della sentenza del T.A.R. in parola porterebbe indubbi benefici economici a tante famiglie tuttora sotto pressione, con esposizioni debitorie consistenti, per la definizione dell’iter burocratico per la conformità alle leggi urbanistiche della propria abitazione;

tutto ciò premesso,

 

impegnano il Sindaco e la Giunta a ritirare in autotutela la delibera di Giunta Comunale n. 83 del 29 marzo 2024 che prevede di impugnare presso il Consiglio di Stato la sentenza T.A.R. Puglia – sede di Lecce n. 74/2024 e per effetto di questa sentenza, aggiornare le tariffe per gli oneri concessori previsti per la definizione e il rilascio dei permessi a costruire in sanatoria prevedendo il rimborso agli utenti che hanno già ritirato tali provvedimenti con un calcolo evidentemente errato degli oneri così come evidenziato dal Tribunale Amministrativo Regionale.

Brindisi 15 aprile 2024

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