BRINDISI – Lo scorso 10 Marzo 2017 il Giudice di Pace di Brindisi – Avv. Nicoletta Erroi – ha accolto il ricorso proposto da un’automobilista brindisino avverso il verbale di violazione dell’art. 142, comma 8, del Codice della Strada, perché in data 24 Agosto 2016, sulla SS 379 EGNAZIA e DELLE TERME del Comune di Fasano (BR), con la propria autovettura “circolava alla velocità di Km/h 125 eccedendo così di 15 km/h i limiti di velocità fissati in km/h 110”.

L’automobilista, ritenendo di non aver commesso l’infrazione contestatagli, si è rivolto all’avvocato Giorgio Ingrosso del Foro di Brindisi il quale, valutata l’inattendibilità della rilevazione elettronica della velocità effettuata dalla Polizia stradale a mezzo del dispositivo TelelaserUltralyte, marca ELTRAFF S.r.l. nonché della documentazione fotografica prodotta, ha proposto un ricorso in opposizione a sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 204-bis del D.LGS n. 285/1992.

Si è costituitoin giudizio il Prefetto di Brindisi, titolare della legittimazione passiva, chiedendo il rigetto del ricorso proposto dall’automobilista e la conferma della piena legittimità dell’operato della Polizia stradale.




La pronuncia è arrivata dopo circa un anno: il Giudice di Pace di Brindisi Erroi, in totale accoglimento delle argomentazioni svolte dalla difesa sulla illegittimità del rilevamento elettronico per difetto di taratura del dispositivo Telelaser e sulla inattendibilità del rilievo fotografico,ha accolto il ricorso dell’automobilista rilevando che “non può ritenersi attendibile ai fini dell’accertamento della velocità lo strumento di rilevamento utilizzato TelelaserUltralyte, posto che lo stesso risulta privo della necessaria taratura con riferimento a campioni nazionali e revisione periodica annuale, elemento indispensabile ed in alcun modo insostituibile con la dichiarata verifica della perfetta funzionalità prima dell’uso. Dal verbale si evince la sola omologazione dell’apparecchio, risalente peraltro all’08.05.2003, senza nessuna ulteriore indicazione circa eventuali verifiche e tarature così da legittimare ancor più la censura mossa in proposito dal ricorso introduttivo.

Ed ancora: “in assenza di idonea procedura di taratura, il funzionamento di qualsiasi apparecchiatura elettronica risulta assolutamente inattendibile enon idoneo a provare la fondatezza dell’accertamento amministrativo”.

Da ultimo il Giudice – in accoglimento della ulteriore eccezione sollevata dall’avvocato – ha altresì statuito che “non può trascurarsi la circostanza che nella fattispecie l’infrazione è stata accertata sulla base di un rilievo fotografico, invero molto offuscato ed incerto, che evidenzia in maniera certa la presenza contemporanea di due veicoli in movimento, praticamente affiancati: il che induce a ritenere particolarmente inattendibile la misurazione effettuata, la quale può essere inficiata dal contemporaneo transito di due veicoli”.

Per i su esposti motivi la multa è stata annullata ed il Prefetto di Brindisi è stato condannato alla rifusione delle spese e competenze del giudizio.




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