E’ geniale! Bisogna ammettere che l’Amministrazione Comunale di Brindisi, quando deve scaricare sui cittadini costi aggiuntivi, ce la mette tutta. Riesce sempre a dare il meglio di sè. Anche se nelle previsioni quei costi avrebbero dovuto far carico ad altri.

Un esempio ci viene fornito dai maggiori costi sostenuti per quei rifiuti che invece di  essere destinati alla differenziata, secondo le previsioni contrattuali,vengono invece conferiti in discarica.

La vicenda attualefa riferimentoal capitolato speciale descrittivo e prestazionale dello scorso giugno 2017, che regola i rapporti fra Comune di Brindisi ed azienda incaricata del servizio relativo alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, raccolta differenziata e accessori.

Nell’articolo49 del capitolato sono stati fissati gli obiettiviminimi di raccolta differenziata che l’appaltatore deve assicurare nel corso del semestre di appalto:  24% a Luglio, 27% ad agosto, 32% a Settembre e,di seguito,  ottobre, novembre e dicembre.

Obiettivi palesemente molto più contenuti del 65% previsto dalla legge, ma anche del 58,35%, inchiodato per tutta la durata del servizio, dal primo all’ultimo mese, assegnato al  precedente gestore. Non è dato comprendere, né è stato mai chiarito,in base a quale ragionamento,logico o matematico, sono stati ridotti in maniera così drastica.

Anche perché proprio per questo motivo il TAR di Lecce ha dispostola cancellazione della sanzione applicata alprecedente appaltatore per il mancato raggiungimento dell’obiettivo del 58,35%, avendo ritenuto quantomeno bizzarro, pretenderedal precedente appaltatore quella percentuale, quando nel nuovo bando di gara se ne chiedeva meno della metà, o, comunque, una percentuale notevolmente inferiore.

Una sanzione che essendo stata cancellata diventerà un “costo” rilevanteche il Comune trasferirà sulla ta.ri.E che potrebbe diventare molto più rilevante,ove fosse esteso a tutte le sanzioni applicate nel periodo gestito dal precedente gestore.

Nondimeno, nello stesso articolo viene anche precisato che “nel caso in cui l’appaltatore NON RIUSCISSE ASUPERARE  le percentuali minime, verrà applicata una detrazione sul canone mensile pari alla mancata percentuale raggiunta (esempio percentuale raggiunta  28% percentuale minima obiettivo 32%, penalità pari al 4% sul canone mensile di 1.289.378 + IVA) e nonverranno ribaltatiicontributi CONAI, né verranno pagati i costi per il trattamentoe la valorizzazionedei rifiutidicuialla convenzione CONAI.””

Questonaturalmentepercompensare,almenoin parte, i maggiori costi per ilconferimento in discarica di quel 4 % di rifiuti, e che saranno caricati sulla bolletta ta.ri. dei cittadini e dei titolari di attività non domestiche.

Le percentuali di differenziata riferiti ai mesi di luglio, agosto, settembre 2017 hanno fatto registrare uno scostamento globale dagli obiettivi del 24,65%, che avrebbe dovuto comportare una detrazione complessiva di  349. 614 euro ( IVA compresa) dal canone concordato.

Tutto questo è statomodificatodalla determinadel settore interessato, intervenuta dopo che si eranogià registrate le percentuali negative di luglio e agosto. Nella stessa, facendo riferimento ad una misteriosa determina 269 del 5 settembre 2017, relativa alla approvazione di un piano di raccolta trasmesso dall’azienda interessata, mai pubblicata, (forse perché  i cittadini  non devono sapere quello che pagano e perché pagano), ha deciso diconsiderare il mese di settembre come ilmese di inizio del servizio (?). Per cui, solo a partire da tale mesehannoutilizzatoi dati sulla raccolta differenziata conseguiti, al fine della verificadel raggiungimento degli obiettivi prefissati. Il passato non fa testo.  Tutto cancellato.

Unattodimagnanimità e di considerazione dell’amministrazione nei confronti dell’appaltatore, al qualeè stataapplicata  la sanzione ridottadi 147.079,35 euro, relativa al solo mese di settembre,  con un risparmio  di 202.535 euro. Nel contempo, gli si consente di usufruire dei contributi Conai e dell’esenzione del pagamento dei costi per il trattamento e  valorizzazione dei rifiuti, nonostante i dati deludenti di raccolta differenziata di luglio ed agosto.

Nessuna considerazione, elargizione e benevolenza nei confronti di chi paga la ta.ri., ai quali saranno addossati tutti i maggiori costi,anche  i 202.535 eurofatti risparmiare all’azienda interessata.

In pratica è stato decisoarbitrariamente di modificarei criteri stabiliti nel bando di gara con il capitolato. Una decisione che,apparendo priva di adeguata motivazione, potrebbe essere ritenuta illegittima.

Bisogna comunque convenire che è stata un’operazione geniale, in quanto potrebbe  aprire scenari inesplorati nell’ambito delle gare di appalto e dell’affidamento dei  servizi, da parte delle pubbliche amministrazioni. Spararla grossa con le richiestenel bando di gara, forse anche per sfoltire i pretendenti, permodificarle successivamente,  dopo uno  e due mesi.

Nondimeno,il dubbio che possa essersi determinato un danno erariale, con conseguenze sulle tasche di coloro che pagano la ta.ri.,  mi impegnaa informare la Corte dei Conti, alla quale saranno rappresentate queste perplessità, unitamente al carteggio relativo,  affinché verifichi la correttezza e la legittimità della procedura e la penalizzazione per chi paga la tassa sui rifiuti. Eliminando qualsiasi dubbio.

Nel frattempo, per una questione attinente alla trasparenza, il Sig. commissario e/o il responsabile della trasparenza potrebbero sollecitare la pubblicazione della determina 269 del 5.9.12017,che evidentementeha incisosui costi .

Tutto comunque nella speranza,ma forse nell’illusione, che il prossimo annonon verrà ulteriormente aumentata una tassa  assolutamente esagerata.

Vincenzo Albano

Coordinamento Cittadino

Articolo Uno – Movimento Democratico e Progressista

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