Videosorveglianza

Era il 31.12.2016 quando volli soffermarmi su un argomento che, pare, non voglia trovare una definitiva conclusione.

La Grande Camera della Corte Europea – in data 17 ottobre –  ha ammesso la possibilità, per i datori di lavoro, di installare, anche all’insaputa delle maestranze,  apparecchiature di videosorveglianza ma, specifica, soltanto per “finalità giustificate”.

Un concetto, questo, già espresso – seppure in un modo diverso – dalla nota n. 11241 del 2016 emessa dal Ministero del Lavoro in quanto, già in essa, era contenuto il concetto del controllo a distanza a tutela del patrimonio aziendale.

In quella occasione furono stabiliti alcuni diritti e doveri, come ad esempio l’obbligo di chiedere preventivamente l’autorizzazione amministrativa all’installazione rilasciata dall’Ispettorato del Lavoro ed anche un possibile e preventivo accordo sindacale.

Con la determinazione giunta da Strasburgo, l’installazione è dichiarata legale se ciò sia avvenuta a seguito gravi casi accaduti in azienda come ad esempio possibili furti .

Pertanto quei datori di lavoro che hanno individuato simili accadimenti non sono perseguibili a norma di legge.

A questo concetto deve adeguarsi la legislazione italiana che sinora ha fermamente difeso il diritto della privacy il cui Garante, si è ulteriormente soffermato.

L’argomento, come riportato dalle cronache specializzate, è stato provocato da un titolare di un supermercato che, sospettoso di gravi comportamenti, aveva di nascosto installato telecamere.

L’azione, come sopra detto, è stata ritenuta legittima poiché, l’esercizio dell’attività investigativa è stata di breve durata ed inoltre le riprese si sono limitate esclusivamente sulle casse, – si legge – “senza coinvolgere l’attività privata dei lavoratori”.

Il Garante della Privacy ha immediatamente emesso una nota, seconda la quale “l’installazione di telecamere nascoste è ammessa solo in determinati gravi illeciti e non può diventare prassi ordinaria”.

Secondo me accadrà esattamente il contrario, semplicemente perché un sospettoso datore di lavoro avrà o no l’obbligo di una preventiva informazione – da trasmettere a chi? – per ottenere una autorizzazione?

Mi terrò informato.

Rag. Giancarlo Salerno

Via Giovanni XXIII n. 13/B

Cell. 347/6848604

 

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