Diocesi di Oria: nuove disposizioni del Vescovo Pisanello per la ripresa delle Celebrazioni della Santa Messa

VISTI:
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in data 26 aprile u.s.
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale; il Protocollo tra il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il Presidente
del Consiglio dei Ministri e il Ministro dell’Interno della Repubblica Italiana
riguardante la graduale ripresa delle celebrazioni liturgiche con il popolo,
siglato in data 7 maggio 2020;
TENUTO CONTO
del proprio Decreto del 30 aprile 2020, Prot. n. CD 48-2020, contenente le
modalità di celebrazione dei funerali nella Diocesi di Oria dal 4 maggio 2020;
CONSIDERATO
che le modalità indicate dal Governo Italiano, nel rispetto della normativa
sanitaria, per la graduale ripresa delle celebrazioni con il popolo, pur limitando
il diritto costituzionale dell’esercizio della libertà di culto, hanno come priorità il
contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2,
con il presente
DECRETO
dispone le modalità per la graduale ripresa di tutte le celebrazioni con il popolo nella Diocesi di Oria a partire dal 18 maggio p.v.:
1. È abrogato il Decreto del 30 aprile 2020, Prot. n. CD 48-2020, le cui
disposizioni sono aggiornate e integrate nel presente Decreto.
2. I fedeli che lo desiderano, possono recarsi nelle Chiese, in orari differenti da
quelli delle celebrazioni, per pregare individualmente, avendo cura di non
creare assembramenti e mantenendo la distanza di sicurezza (un metro e
mezzo), utilizzando la mascherina che copra il naso e la bocca e igienizzando le
proprie mani.
3. L’accesso individuale ai luoghi di culto, in occasione delle celebrazioni, si deve svolgere in modo da evitare ogni assembramento sia nell’aula liturgica sia nei luoghi annessi, quali sacrestia e sagrato.
4. Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, il legale
Rappresentante dell’Ente ecclesiastico individui la capienza massima
dell’edificio di culto, dandone comunicazione scritta alla Cancelleria diocesana
entro il 17 maggio p.v. La distanza minima di sicurezza deve essere pari ad
almeno un metro e mezzo laterale e frontale. Pertanto, per individuare il
numero massimo di fedeli da ammettere alla celebrazione, si tenga presente
che per ogni fedele sono necessari 2,25 mq della zona destinata ai posti a
sedere dell’aula liturgica. Alternativamente, si può considerare la misura di un
fedele per banco con allocazione sfalsata.
5. L’accesso alla Chiesa per la partecipazione alla S. Messa, in questa fase di
transizione, resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che –
indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti monouso e
un evidente segno di riconoscimento – favoriscono l’accesso e l’uscita e
vigilano sul numero massimo di presenze consentite. Laddove la
partecipazione attesa dei fedeli superi significativamente il numero massimo di
presenze consentite, è concesso l’incremento del numero delle celebrazioni
liturgiche nelle domeniche e nei giorni festivi. Oltre alla Chiesa parrocchiale,
eventualmente si privilegino le Chiese più ampie.
6. Per favorire un accesso ordinato, durante il quale andrà rispettata la distanza
di sicurezza pari ad un metro e mezzo, si utilizzino, ove presenti, più ingressi.
Qualora la struttura dell’edificio sacro lo permetta, si distinguano gli accessi di
entrata da quelli di uscita. Per evitare di far toccare le porte e le maniglie
dell’edificio sacro e per favorire un flusso più sicuro dei fedeli, prima dell’inizio
della celebrazione e al termine della stessa le porte rimangano aperte.
7. Coloro che accedono ai luoghi di culto per le celebrazioni liturgiche sono tenuti ad indossare la mascherina che copra naso e bocca e a igienizzare le proprie mani.
8. Tutti i fedeli siano informati che non è consentito l’accesso al luogo della
celebrazione in caso di sintomi influenzali e/o difficoltà respiratorie o in
presenza di temperatura corporea superiore ai 37,4°C. Parimenti, non sono
ammessi alla celebrazione coloro che sono stati in contatto con persone
positive a SARS-Cov-2 nei giorni precedenti o provengano da zone a rischio.
9. Si favorisca, per quanto possibile, l’accesso delle persone diversamente abili,
prevedendo luoghi appositi per la loro partecipazione alle celebrazioni nel
rispetto della normativa vigente.
10. Agli ingressi dei luoghi di culto siano resi disponibili liquidi igienizzanti.
11. I luoghi di culto, comprese le sacrestie, siano igienizzati regolarmente al
termine delle celebrazioni, mediante pulizia delle superfici con idonei
detergenti ad azione antisettica. Al termine di ogni celebrazione si dovrà
favorire il ricambio dell’aria.
12. Al termine di ogni celebrazione, i vasi sacri, le ampolline e gli altri oggetti
utilizzati, così come gli stessi microfoni, vengano accuratamente disinfettati.
13. Le acquasantiere della Chiesa siano mantenute vuote e vengano tolti dalla
disponibilità dei fedeli i sussidi per i canti e ogni altro sussidio.
14. I concelebranti sono tenuti al rispetto della distanza sanitaria prevista, mentre i ministri sono tenuti, oltre alla distanza prevista, ad indossare anche la
mascherina che copra naso e bocca. Il legale Rappresentante dell’Ente
ecclesiastico individui la capienza massima del presbiterio nel rispetto della
normativa sul distanziamento tra le persone. A lui compete l’obbligo di non far
accedere sul presbiterio concelebranti e ministri in numero superiore a quello
definito e consentito.
15. Le celebrazioni devono essere dignitose, sobrie e contenute nel tempo.
16. È data facoltà di ammettere alle celebrazioni un organista, ma non il coro.
17. Per tutto il tempo della durata dell’emergenza sanitaria è abolito lo scambio
della pace.
18. Coloro che preparano i vasi sacri e le offerte (ostie e vino) abbiano cura di
igienizzare preventivamente le proprie mani utilizzando una soluzione alcolica
o indossando guanti monouso.
19. Dal momento dell’offertorio e sino alla distribuzione eucaristica il calice e le
pissidi rimangano coperte.
20. La distribuzione della Comunione avvenga dopo che il celebrante e l’eventuale ministro straordinario avranno curato l’igiene delle proprie mani utilizzando una soluzione alcolica o indossando guanti monouso; gli stessi – indossando la mascherina che copra naso e bocca e mantenendo un’adeguata distanza di sicurezza – abbiano cura di offrire l’Ostia porgendola sulle mani dei fedeli, senza venire a contatto fisico con esse. Al termine della distribuzione
eucaristica è necessario che il celebrante e l’eventuale ministro straordinario
purifichino le proprie mani o i guanti monouso con acqua, che dovrà essere
versata nella terra.
21. I fedeli, nell’accostarsi a ricevere la Comunione, assicurino il rispetto della
distanza sanitaria di un metro e mezzo.
22. Al fine di evitare spostamenti, le eventuali offerte siano raccolte in appositi
contenitori collocati all’ingresso della Chiesa, in modo che i fedeli, passandovi
vicino, possano deporre la propria offerta.
23. I Parroci provvedano a predisporre, in un luogo ben visibile e lontano dall’area delle celebrazioni, una cassetta e dei contenitori per la raccolta di offerte in denaro e di beni di prima necessità per i “nuovi poveri” (coloro che hanno perso il lavoro a causa della pandemia da SARS-CoV-2).
24. Terminata la celebrazione, coloro che vi hanno preso parte devono lasciare il luogo della stessa nel più breve tempo possibile e rispettando il
distanziamento tra le persone.
25. Il pieno rispetto delle disposizioni sopraindicate, relative al distanziamento e
all’uso di idonei dispositivi di protezione personale si applica anche nelle
celebrazioni diverse da quella eucaristica o inserite in essa: Battesimo,
Matrimonio, Unzione degli infermi ed Esequie.
26. Nelle unzioni previste nell’amministrazione dei sacramenti del Battesimo e
dell’Unzione degli infermi, il ministro indossi, oltre alla mascherina, guanti
monouso.
27. Il sacramento della Riconciliazione sia amministrato in luoghi ampi e areati,
che consentano il pieno rispetto delle misure di distanziamento (un metro e
mezzo) e la riservatezza richiesta dallo stesso sacramento. Confessore e
penitente indossino sempre la mascherina che copra naso e bocca.
28. Le celebrazioni del sacramento della Confermazione e della Messa di Prima
Comunione sono rinviate a data da destinarsi.
29. All’ingresso di ogni Chiesa sia affisso un manifesto con le seguenti disposizioni:
a. numero massimo di partecipanti consentito per ogni celebrazione e
relativo alla capienza dell’aula liturgica;
b. divieto di ingresso in Chiesa per chi:
– presenta sintomi influenzali e/o difficoltà respiratorie;
– abbia temperatura corporea superiore ai 37,4°C;
– sia stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei
giorni precedenti;
– provenga da zone a rischio;
c. l’obbligo di rispettare sempre, nell’accesso in Chiesa,
– il mantenimento della distanza di sicurezza (un metro e mezzo),
– l’osservanza di regole di igiene delle mani,
-l’uso di idonei dispositivi di protezione personale, a partire da
una mascherina che copra naso e bocca,
– le indicazioni fornite dal personale del Servizio d’Ordine.
30. Ove siano presenti spazi idonei, contigui alla Chiesa, si può celebrare all’aperto, curando la dignità della celebrazione e assicurando sempre il rispetto delle distanze di sicurezza e delle altre disposizioni sanitarie più sopra indicate.
Delle eventuali celebrazioni all’aperto se ne dia comunicazione scritta alla
Cancelleria diocesana.
31. Sono dispensati dalla partecipazione alla celebrazione eucaristica in Chiesa
coloro che sono in età avanzata o hanno motivi di salute. I Parroci abbiano
cura, personalmente e/o tramite i ministri straordinari dell’Eucarestia, di
visitare gli anziani e gli ammalati, portando loro il conforto della Comunione e
della Confessione nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie e di
distanziamento sociale sopra riportate.
32. Anche le Comunità religiose, dove abitualmente viene celebrata la S. Messa, sono tenute all’osservanza delle predette norme. In particolare, qualora non sia possibile osservare scrupolosamente la norma del distanziamento sociale (un metro e mezzo frontale e laterale) perché la Cappella non è sufficientemente ampia, possono partecipare alla celebrazione, previo utilizzo della mascherina che copra naso e bocca e l’igienizzazione delle proprie mani, solo coloro che vivono stabilmente nella casa religiosa, restando, pertanto, esclusi tutti gli altri fedeli.
33. Ogni comunità parrocchiale, qualora non lo abbia già fatto, può attivarsi per
trasmettere le celebrazioni in modalità streaming per permettere la
partecipazione a coloro che non hanno possibilità di prendervi parte di
persona. Tali trasmissioni restano una valida alternativa specialmente per gli
anziani e per le persone più esposte al contagio.
Il celebrante abbia cura di ricordare, a chi segue la celebrazione tramite i mezzi
di comunicazione, la possibilità della contrizione perfetta per i propri peccati,
anche gravi, con l’impegno a confessarsi sacramentalmente appena possibile, e
la partecipazione alla Comunione spirituale.
34. Il rito funebre può essere celebrato con o senza Messa.
35. Nella celebrazione delle Esequie è assolutamente vietato ogni corteo, sia verso la Chiesa che verso il Cimitero. Tutta la celebrazione deve compiersi in un
unico luogo, compresa l’Ultima Raccomandazione.
36. Il presente Decreto sia pubblicato sul sito della Diocesi di Oria e il Direttore
dell’Ufficio diocesano per le Comunicazioni Sociali ne dia la massima diffusione
tramite ogni canale a sua disposizione.
Mons. Vincenzo PISANELLO
Vescovo
                                                                       
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