Nuove disposizioni di utilizzo del voucher

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Alcuni anni fa ebbi l’opportunità di partecipare ad un Convegno organizzato dal mio Ordine Nazionale in Roma.Tra i tanti temi affrontati e dibattuti, mi è rimasto ben vivo nella mente una semplice deduzione espressa dall’allora Presidente dell’INPS.

Ebbe modo di sintetizzare, in modo alquanto esplicito, lo smisurato utilizzo dei Contratti di lavoro parasubordinati, prendendo ad esempio l’esito negativo (di allora) del numero degli abbonati alle neonate TV satellitari, rispetto invece all’incredibile scenario di antenne paraboliche osservabile in tutte le città italiane. E con questo paragone sottolineò il “come mai?” in Italia, si fosse diffuso l’uso di quel tipo di contratto al pari di milioni di schede taroccate,  quasi a dire:che il ricorso a quel genere di contratti altro non era un escamotage a trasformare il lavoro nero in “grigio”.

Lanciò quindi un chiaro messaggio secondo il quale sarebbe stato necessario constatare – attraverso l’attività di vigilanza nelle aziende – se i requisiti legislativi fossero effettivamente esistenti e corrispondenti all’attività “autonoma” instaurata con un collaboratore.

Nel corso degli anni successivi, le varie disposizioni di legge intervenute,  hanno dato una chiara percezione che prima o poi,  le cosiddette “collaborazioni” ( denominate in vari modi ed in altrettanti disciplinati ) avrebbero trovato più o meno la fine del loro percorso.

Successivamente e, questa è una storia  più recente, germogliò il  “voucher” .

L’utilizzo, dapprima concesso a delimitate attività, trovò ben presto diffusione  in tutte le realtà possibili ed immaginabili.

Oggi conosciamo, nella speranza che sia l’ultimo intervento legislativo, alcunenovità introdotte dal Decreto correttivo n.185/2016 al Jobs Act – ED IN VIGORE DALL’8 OTTOBRE – per quanto riguarda, in particolar modo la tempistica e la modalità della comunicazione.

Essa sarà ovviamente preventiva rispetto all’inizio delle attività, e da oggi, con almeno sessanta minuti di anticipo per gli imprenditori, professionisti ed agricoli, sebbene con qualche differenza fra loro.

Gli Uffici predisposti alla Vigilanza sono stati dotati (sembra) di indirizzo di posta elettronica, nonché di numero telefonico,  ai quali  far pervenire la comunicazione, quindi anche con sms indicando:

1°  dati anagrafici della persona da denunciare, o in alternativa il codice fiscale;

2°  luogo della prestazione;

3°  il giorno di inizio e di fine della prestazione, avendo cura di indicarne l’ora di inizio e di fine;

 Oltre ovviamente alla ragione sociale del committente e codice fiscale

 Gli imprenditori agricoli devono comunicare:

oltre alle medesime notizie sopra indicate, la durata della prestazioneche però deve riferirsi ad un arcotemporale non superiore ai tre giorni.

L’intento della norma ha reso più serrato, per detti imprenditori,  il concetto temporale che non può più essere di 30 giorni e, di conseguenza, le comunicazioni devono essere ripetute ogni qualvolta si intenderà attivare un voucher.

Va precisato che resta ferma la dichiarazione di inizio delle attività dal parte del committente già prevista da precedenti norme e circolari nei confronti dell’INPS.La mancata comunicazione, come prima descritta, sarà oggetto di sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 2.400,00 in relazione a ciascun lavoratore cui è stata omessa la notizia di inizio attività. Tale sanzione non troverà l’applicazione dell’ex art 13 della Legge 124/2004 che prevedeva la diffida al datore di lavoro a regolarizzare le inosservanze “sanabili” entro il termine fissato ma, è percorribile invece, la procedura della riduzione delle sanzioni amministrative nel limite massimo, qualora sanata entro 60 giorni dalla notifica.

Giancarlo Salerno

 

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