Il Tar boccia ricorso Confesercenti su ordinanza chiusura Corso Garibaldi: le motivazioni

Di seguito quanto si legge nella sentenza del Tribunale Amministrativo di Lecce che ha respinto l’istanza della Confesercenti Brindisi contro l’ordinanza comunale di chiusura pomeridiana di Corso Garibaldi: 

Considerato che il ricorso, a un sommario esame proprio della fase cautelare, non appare supportato da adeguato fumus, atteso che:

-secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, i provvedimenti limitativi della circolazione stradale nei centri abitati sono espressione di scelte latamente discrezionali, devolute alla esclusiva competenza decisionale dell’Autorità amministrativa e non suscettibili di sindacato di merito in sede giurisdizionale in ordine alla congruità delle scelte operate nella composizione e nel bilanciamento dei diversi interessi coinvolti, a meno che non si palesino vizi di forma o di procedura, ovvero che non emerga una manifesta irragionevolezza (cfr. Cons. Stato, sez. V, 13 febbraio 2009 n. 825; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 7 febbraio 2019, n. 121; cit. T.A.R. Molise, sez. I, 21 aprile 2016, n. 186) nella specie non sussistenti;

– in ordine al rilevato difetto di competenza del dirigente, in linea generale (cfr., tra le altre, Cons. Stato 3460/2017,5191/2015; T.A.R.Lombardia Milano n.1012/2018) le misure di variazione, limitazione, disciplina e controllo della circolazione stradale, che l’art. 7 del codice della strada attribuisce al Sindaco, sono oramai rimesse, di norma, alla competenza della dirigenza amministrativa (ex art.107 d.lgs.207/2000), salvo che per quelle di maggiore impatto sull’intera collettività locale, ovvero per quelle di esercizio del potere di ordinanza contingibile e urgente; nella specie, la interdizione del traffico veicolare appare riguardare una singola via cittadina, per un periodo di tempo limitato e parte ricorrente non ha fornito sufficiente dimostrazione della natura non gestoria dell’atto impugnato.

Per tutti questi motivi, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima Respinge l’istanza. Compensa le spese della presente fase cautelare.

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