BRINDISI – Interviene nuovamente l’avvocato Michele Lariccia sulla Fibromialgia.

…La cosa che più lascia perplessi rispetto al riconoscimento nella regione Puglia della FIBROMIALGIA e’ la disomogeneita’ di valutazione rispetto ad altre regioni tipo il Veneto dove invece già dal 2015 la questione è stata risolta….Occorre fare fronte comune al di là delle appartenenze politiche per far si che anche la nostra regione si attivi per porre fine ai disagi quotidianamente subiti da chi purtroppo e’ affetto da tale “sindrome” 

La Fibromialgia e’ stata riconosciuta nel Veneto come malattia ad elevato impatto sociale e sanitario e rientra quindi nel piano socio-sanitario della regione con appositi centri specialisti che si occupano del fenomeno..come mai in Puglia siamo ancora lontani dal dare alla questione la giusta dimensione nonostante la casistica, soprattutto tra le fasce più giovani della popolazione, risulti essere in costante aumento?

Oltre al Presidente Emiliano sarebbe interessante capire cosa ne pensa il mio concittadino e Presidente Commissione Sanità, Pino Romano. 

Di seguito pubblico l’ art 27 Legge di Stabilita’ regionale 2015 della Regione Veneto affinche’ tutti e soprattutto i diretti interessati ne possano prendere visione e riflettere…!!

Art. 27 Legge di stabilita’ regionale 2015
  Riconoscimento della fibromialgia e dell’encefalomielite mialgica benigna quali patologie rare

1. La Regione del Veneto riconosce la fibromialgia e l’encefalomielite mialgica benigna quali patologie rare.

2. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di sanità, individua:

a) la sede del centro di riferimento per la cura delle patologie di cui al comma 1;

b) gli ulteriori presidi destinati alla diagnosi e cura delle patologie di cui al comma 1;

c) la dotazione organica e le risorse finanziarie necessarie al funzionamento dei presidi di cui alla lettera b);

d) i criteri per l’esenzione dal ticket per la diagnosi e le terapie relative alle patologie di cui al comma 1.

3. In attuazione a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, la Giunta regionale individua un centro di riferimento regionale per la cura e la diagnosi delle malattie di cui al comma 1, unitamente alla sensibilità chimica multipla di cui all’articolo 12 della legge regionale 19 marzo 2013, n. 2 “Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro, sicurezza del lavoro, sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario”.

4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 20.000,00, per l’esercizio 2015 si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0248 “Spesa sanitaria corrente” del bilancio di previsione 2015.

Avv. Michele Lariccia

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