Si è avuto modo di rilevare, dal sito del Comune di Brindisi, che con determinazione n. 157 del 26/9/17, pubblicata all’Albo Pretorio, il Servizio Impianti Tecnologici dell’Ente ha ritenuto di provvedere alla liquidazione di un importo alla società Telecom Italia, portato da decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Brindisi e definito a seguito di una “transazione” avvenuta fra le parti presso l’Ufficio comunale  del Dirigente dei Servizi  Finanziari.

Dalla lettura della determina surriferita emerge “ictu oculi” la formale mancata indicazione nella stessa del carteggio sottostante alla emissione del decreto ingiuntivo dell’Organo giudiziario, ma ancor più per le osservazioni che potrebbero rivenire dall’impegno di spesa, per il pagamento del debito, ove l’atto dovesse risultare sottoscritto,impropriamente da dirigente non avente titolo,  sia in ordine alla regolarità contabile che per la capienza finanziaria dai “residui” di diversi cap. di spesa. Ma non basta. Alla proposta transattiva cui è riferimento nella determina “de qua” non vi è il prescritto parere dell’Organo di Revisione di cui allo art . 239- punto 6-  del Tuel  e che il richiamo all’art. 52 del  regolamento comunale non appare avere alcun nesso contabile con la determinazione richiamata in premessa.

Allo stato, si ritiene che l’atto amministrativo in parola potrebbe aver trovato soluzione nei termini sopra descritti  in dissonanza con la vigente normativa, ma che resta ferma la responsabilità  dell’Organo di vertice amministrativo del Comune, nonché di  Presidente del Nucleo di Valutazione di recente nomina, a voler riesaminare il provvedimento di che trattasi al fine eventualmente di rilevare  danni erariali ed esaminare comportamenti dirigenziali non in linea con la corretta conduzione contabile dell’Ente.

dr. Franco Leoci    

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