Apprendo da stampa specializzata (Sole 24ore) che, nel 2014, ballerine di vari teatri, avendo raggiunto l’età di 47 anni si videro licenziate per aver raggiunto il limite di età pensionabile allora vigente.

Hanno avviato azioni legali, in quanto ritenevano infranto il principio di parità di trattamento tra uomo e donna, (in materia di occupazione)e, per giunta, il loro più grande desiderio era quello di continuare a lavorare almeno sino all’età pensionabile dei loro colleghi uomini.

Difatti per quest’ultimi, qualora assunti con contratto a tempo indeterminato, l’età pensionabile assommava a 52 anni.

Come si diceva, le lavoratrici ed i loro legali, affrontarono un tragitto costellato di successi ed insuccessi sino a quando, la diatriba giunse in Cassazione.

La Suprema Corte sollevò la questione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea che,impose allo Stato Italiano, di legiferare norme per l’attuazione del principio delle pari opportunità.

Immagino i vostri commenti nel leggere l’età pensionabile di detta professione artistica.




Un caso analogo per certi versi, avvenne alcuni anni fa, quando alcuni dipendenti Enel, si rivolsero al sottoscritto per verificare la tassazione operata, sulle competenze di fine rapporto, dalla loro Società. Mi accorsi del diverso trattamento riservato al personale femminile rispetto al personale maschile.

In pratica un trattamento “discriminatorio” nei confronti dei dipendenti maschi e, quindi equivalente al precedente caso, ai quali il TFR veniva sottoposto a tasse, con una percentuale superiore e non di poco rispetto al personale femminile.

Presentate le Istanze di rimborso, alcuni ricevettero le somme “pagate in più” ma, purtroppo per loro (e per me), il Governo all’epoca in forza, scelse di riordinare la materia, uguagliando la tassazione applicata al personale maschile al personale del gentil sesso.

I fatti raccontati mi permetteranno di esporvi due argomentazioni: La prima riguarderà uno schema riassuntivo sulle varie ipotesi di diritto alla pensione – in particolar modo del personale femminile-, mentre la seconda riguarderà la materia del TFR con cenni sulla determinazione e della tassazione da applicarsi.

Nell’anno 2017, per la pensione di vecchiaia, si verificheranno le seguenti condizioni:

  • 66 anni e 7 mesi per lavoratori settore privato
  • 66 anni e 7 mesi per lavoratori autonomi
  • 66 anni e 7 mesi per dipendenti pubblici
  • 66 anni e 1 mese per lavoratrici autonome
  • 65 anni e 7 mesi per lavoratrici settore privato

Ciò per via dell’adeguamento alle speranze di vita inaugurato nel 2013

Pensione Anticipata : requisito 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e dieci mesi per le donne;

Lavori usuranti aboliti dal 2017;

lavoratori Precoci 41 anni di contributi ma con almeno 1 anno di contributi entro i 19 anni;

OPZIONE DONNA :  è UN REGIME SPERIMENTALE  e si rivolge a donne con i seguenti requisiti:

  • 57 anni compiuti entro il 31.12.2015 – requisito anagrafico –
  • 35 anni entro il 31.12.2015 (34 anni 11 mesi e 16 giorni) requisito contributivo
  • 58 anni se lavoratrice autonoma a patto non incappi nell’aumento dei 3 mesi per effetto della norma sull’incremento alla speranza di vita

Condizioni: deve essere accettata la pensione calcolata secondo il criterio contributivo

Decorrenza 12 mesi alla data di maturazione al diritto in caso lavoratrici dipendenti; 18   mesidopo la maturazione al diritto per le autonome

Trattamento di Fine Rapporto (a gentile richiesta)

L’art. 2120 del codice civile stabilisce che il TFR  come la somma da erogare a tutti i lavoratori subordinati che, per qualsiasi ragione, abbiano posto termine ad un rapporto di lavoro.

La modalità di calcolo prevede che la cifra spettante al lavoratore sia frutto della somma delle retribuzioni annualmente percepite, divisa per un coefficiente di 13,5 e, che il risultato sia sottoposto a rivalutazione ogni anno.

L’attuale normativa nasce dalla precedente normativa che la individuava come “indennità di anzianità” che veniva quantificata sulla base dell’’ultima retribuzione percepita moltiplicata per gli anni di servizio.

Per ovviare ad eventuali insolvenze da parte di un datore di lavoro, la legge 297 entrata in vigore nel 1982 ha istituito un fondo presso INPS, denominato “Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto”, con lo scopo di erogare, in sostituzione di quel datore di lavoro, il TFR maturato oltre alle ultime tre mensilità se non percepite regolarmente.

Nei seguenti casi: spese sanitarie ed interventi straordinari, acquisto prima casa per sé o per i figli – documentato da atto notarile – il lavoratore dipendente con almeno 8 anni di servizio può richiedere una anticipazione non superiore al 70% di quanto maturato.

Si precisa che le richieste di anticipazione possono essere presentate entro il limite del 10% degli aventi diritto, sebbene i contratti nazionali di lavoro possono in meglio aumentare la percentuale.

Il lavoratore, come già detto nelle settimane scorse, può affidare o meglio “conferire” il proprio TFR per finanziarsi una pensione integrativa.

L’aspetto sul quale in questa sede mi soffermerò è la tassazione del TFR, argomento da alcuni lettori sollecitato.

La liquidazione come in gergo riconosciuta, è soggetta ad una tassazione cosiddetta separata, che prevede il calcolo di un reddito annuale di riferimento e dalla correlata aliquota Irpef da applicare.

In sintesi si procede a calcolare il TFR complessivo dividendo il risultato per il numero di anni e frazione di anni presi come base di calcolo del TFR. Quindi si moltiplica il risultato per 12 (mesi) ottenendo così il reddito annuale di riferimento.

Giunti a questo punto si procede a determinare l’aliquota dell’Irpef media sulla base degli scaglioni di reddito in vigore. Il TFR finale sarà quindi pari al TFR lordo al netto delle ritenute fiscali calcolate.

Però non è tutto. Pertanto le persone INTERESSATE potranno sciogliere ogni dubbio contattandomi.

Rag. Giancarlo Salerno



Via Giovanni XXIII n. 13/B

Cell. 347/6848604

a

CONDIVIDI

LASCIA UN COMMENTO