I dati sensibili rientrano nel concetto più ampio dei dati personali ed, essendo collegabili ad una persona fisica, giuridica, enti ed associazioni, identificati o identificabili, prescrivono il riferimento ad apposita legislazione atta a  tutelare la massima protezione e riservatezza.

In base al Codice della Privacy, si definiscono “sensibili” quei dati idonei a rivelare l’origine etnica di una persona, il credo religioso, le opinioni politiche, l’adesione eventuale a partiti politici, sindacati, associazioni di qualsiasi genere, la salute, la vita sessuale.

Per tali motivi tutti coloro che, anche sui social, si avventurano a rivelare –  e non solo – uno dei suddetti dati di una determinata persona, rischiano evidentementedi avere a che fare con la Giustizia.

A tal proposito, un’altra categoria di dati sensibili è quella relativa agli atti giudiziari e, si riferiscono ovviamente, a quelle informazioni esistenti in capo ad una persona di provvedimenti in qualità di imputato o di indagato.

Altro capitolo riguardante i dati sensibili, sono quelle informazioni capaci di rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di una persona, che non possono essere trattati in assenza del consenso dell’interessato.

Tuttavia il Garante può autorizzarne l’uso come avviene ad esempio per gli operatori delle professioni sanitarie.

Gli aspetti, nel campo del lavoro sono molteplici, se si pensa ad esempio, al semplice dato riferito ad una informazione intima e riservata del lavoratore tipo la sua dieta adottata, oppure alla frequentazione di luoghi di culto.

Il Garante, nel caso di rapporto di lavoro, ha adottato e diffuso un apposito provvedimento con il quale autorizza il processo ed il mantenimento dei dati sensibili finalizzato, appunto, alla gestione dei rapporti tra datore di lavoro e dipendente.

In tale provvedimento rientrano la gestione dei seguenti dati:

– convinzioni religiose

– Filosofiche o di altro genere

– il motivo della fruizione dei permessi

– l’obiezione di coscienza

– fattori relativi all’infermità, infortuni, esposizione fattori di rischio, idoneità psico-fisica, appartenenza a  determinate categorie protette ecc.

Alla luce degli esempi esposti, è evidente il fatto che il trattamento dei dati ricopre uno degli aspetti più critici di un rapporto di lavoro.

In breve la struttura del codice della Privacy si compone di tre capitoli:

  • Disposizioni Generali con argomenti che riguardano la finalità ed i principi generali, la disciplina del trattamento e le misure di sicurezza;
  • Disposizioni relative a specifici settori ;
  • Tutela dell’interessato e relative sanzioni con argomenti che sottolineano le azioni a tutela dell’interessato ed il sistema sanzionatorio amministrativo e penale

Tuttavia ci sono casi nei quali il trattamento può essere trattato senza il consenso:

– quando è necessario adempiere ad un obbligo della legge, da un regolamento anche di origine di normativa comunitaria;

– quando è necessario eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale fa parte l’interessato;

– quando è necessario operare su pubblici registri, elenchi o atti e documenti accessibili a tutti.

Rag. Giancarlo Salerno

Via Giovanni XXIII n. 13/B

Cell. 347/6848604

0831 560018

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