BRINDISI – Arrivano dal gruppo consiliare del M5S le prime mozioni: una di queste rigurda una proposta di modifica del regolamento comunale in tema di prerogative ed accesso agli atti dei consiglieri comunali, tema che stigmatizzò alcune settimane addietro il consigliere Gianluca Serra, il quale lamentò la farraginosità delle procedure inerenti l’accesso agli atti.
Gli addentellati sui quali si impernia la mozione sono rappresentati ad esempio dalla circostanza che l’accesso dei consiglieri comunali agli atti amministrativi dell’ente locale è disciplinato dall’art. 43, comma 2, del T.U.E.L., che prevede in capo agli stessi il diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del loro mandato. I consiglieri del M5S ricordano infatti che è ormai jus receptum che dalla titolarità di tale diritto discende l’assenza dell’onere della motivazione da parte del consigliere.
Inoltre nel 2004 il Consiglio di Stato ha introdotto ulteriori elementi che ampliano e rafforzano tale diritto, infatti “… i consiglieri comunali hanno diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere di utilità all’espletamento del loro mandato, senza alcuna limitazione. […]L’espletamento del mandato di cui sono investiti i consiglieri comunali li abilita a conoscere tutte quante le attività svolte dall’Amministrazione comunale nonché dalle aziende e dagli enti dipendenti, affinché possano consapevolmente intervenire in ogni singolo settore”.
La riservatezza degli atti, tra l’altro, viene ritenuta dalla stessa sentenza n. 2716/04 sufficientemente tutelata dalla disposizione di cui all’art. 43, comma 2, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce che i consiglieri “sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”. Il Consiglio di Stato osserva infatti che “… essendo i detti consiglieri tenuti al segreto nel caso di atti riguardanti la riservatezza dei terzi, non sussiste alcuna ragione logica perché possa essere inibito l’accesso ad atti riguardanti i dati riservati di terzi”.
L’obiettivo della mozione, dunque, è quello di eliminare per i consiglieri comunali i vincoli e le limitazioni previsti dall’ordinario accesso di cui alla legge n. 241/1990 e di allargare le fattispecie di accesso previste dal regolamento comunale.
I proponenti sottolineano inoltre come all’art. 24 c. 4 dello statuto del Comune di Brindisi, tra le prerogative del consigliere comunale, è previsto che lo stesso “ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, delle Aziende ed Enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all’espletamento del mandato”, rimandando al regolamento comunale forme e modi di esercizio di tale diritto. Tuttavia all’art. 21 del regolamento comunale è prevista una facoltà in capo alle commissioni, ma non in capo ai singoli consiglieri, di “chiedere agli Uffici ed alle Aziende del Comune informazioni, notizie e documenti, nel rispetto della normativa vigente”.
Pertanto, con l’approvazione della mozione verrebbe meno la limitazione dei diritti dei consiglieri sia con riferimento agli atti (i soli atti richiamati o citati negli schemi di deliberazioni depositati e dei relativi allegati o di quelli di cui si faccia cenno nel corso dei dibattiti consiliari) che agli uffici (unico ufficio tenuto a dare riscontro viene individuato quello del Consiglio Comunale anche con riferimento ai provvedimenti adottati dall’Ente).
Secondo i consiglieri grillini, insomma, le previsioni regolamentari negano palesemente il diritto del consigliere comunale di partecipare consapevolmente ed in maniera informata e proficua a qualsivoglia procedimento amministrativo che conduca alla produzione di un atto amministrativo, nonché limitano oltremodo il ruolo di controllo dell’attività della Pubblica Amministrazione senza alcuna possibilità di rapporto con tutti gli uffici comunali (“hanno diritto di prendere visione dei provvediementi adottati dall’Ente e degli atti preparatori in essa richiamati attreverso il sito istituzionale del Comune”).
Per tali ragioni con la mozione si chiede la modifica del regolamento del Consiglio Comunale di Brindisi in ordine all’art. 11, comma 1, prevedendo il deposito presso l’Ufficio del Consiglio Comunale degli atti relativi agli argomenti iscritti all’ordine del giorno cinque giorni prima invece che tre.
Inoltre si chiede che il comma 3 dell’art. 11 del regolamento del Consiglio Comunale venga sostituito con il seguente: “I consiglieri comunali hanno un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d’utilità all’espletamento delle loro funzioni, ciò anche al fine di permettere di valutare – con piena cognizione – la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’Amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio, e per promuovere, anche nell’ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale. L’elenco delle determinazioni sindacali e delle delibere di giunta è trasmesso a tutti i consiglieri comunali contestualmente alla pubblicazione all’albo pretorio. I consiglieri, nell’esercitare le iniziative riconosciute dalla legge (ordini del giorno, mozioni, interpellanze, interrogazioni), con riferimento ad atti e provvedimenti, possono avvalersi, per la redazione tecnica ed al fine di acquisire i necessari pareri, degli uffici comunali competenti. I consiglieri, nel termine di cinque giorni dalla richesta, hanno diritto di ottenere copia degli atti e dei provvedimenti del Comune, delle istituzioni (atti istruttori interni), delle società a cui partecipa il Comune, senza alcun onere, e di consultare, immediatamente su richiesta, i verbali delle riunioni degli organi deliberanti degli enti suddetti. Al fine di evitare che le continue richieste di accesso si trasformino in un aggravio dell’ordinaria attività amministrativa dell’ente locale, ai consiglieri comunali è concesso di avere accesso diretto al sistema informatico interno (anche contabile) dell’ente attraverso l’uso delle password di servizio (non abilitanti alle modifiche). Ai consiglieri non può essere mai opposto il segreto di ufficio”.
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Andrea Pezzuto Redazione |