Finalmente, dopo un travaglio di tre mesi, esordisce il nuovo Contratto a Termine.
Dico finalmente perché sono stati tre mesi – quelli estivi appena passati –contraddistinti da ipotesi, dubbi, confronti con Colleghi, Convegni, incontri, ma ora, dalla data del 1° novembre, ci sono nuove regole a farci compagnia.
Facciamo una sintesi di ciò che ha esordito nello scenario del rapporto di lavoro a termine:
Durata fino a 24 mesi incluse proroghe e rinnovi; (la proroga subentra al termine di un contratto, il rinnovo si realizza quando un precedente rapporto si riattiva dopo una sospensione);
Condizioni nel caso di assunzione a termine di durata inferiore o fino a 12 mesi non occorre la causale (è stata reintrodotta da alcune precedenti disposizioni); se invece è superiore ai 12 mesi, occorre specificare la giustificazione;
per la seconda assunzione (in caso di rinnovo quindi) a prescindere dalla durata, occorrerà sempre una causale;
Proroghe scendono da 5 a 4 purché nel limite da rispettare di 24 mesi;
Prosecuzioni sono esclusi dal vincolo delle causali purché nel limite dei 24 mesi e nel periodo massimo di prosecuzione fissato in 30 giorni nei rapporti a termine fino a 6 mesi e di 50 giorni in caso di rapporti con durata superiore ai 6 mesi;
“Penale Retributiva” nei casi di prosecuzione oltre i termini è dovuta al dipendente una maggiorazione della paga nella misura del 20% per i primi 10 giorni e del 40% per i successivi;
Le Causali devono riferirsi a:
– temporanee esigenze oggettive “estranee all’ordinaria attività aziendale”;
– sostituzione di altri lavoratori;
– ragioni collegate ad incrementi temporanei, significativi e non “programmabili dall’attività ordinaria”;
Limiti numerici possono essere assunti a termine lavoratori nella misura del 20% calcolato sul numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato ed in forza al 1° gennaio. Sino a 5 dipendenti si ha possibilità solo per un lavoratore.
Sanzioni previste IN CASO DI SUPERAMENTO DEI LIMITI CONSENTITI: Sanzione Amministrativa pari al 20% della retribuzione (per ciascun mese o frazione superiore a 15 giorni) nell’ipotesi di un solo lavoratore in sovrannumero, mentre nella situazione peggiore, la sanzione è ragguagliata al 50% della retribuzione.
Esclusioni DAL LIMITE LEGALE e da LIMITI PREVISTI dai Contratti di Lavoro per:
– assunzioni effettuate in fase di avvio nuove attività nel limite temporale previsto dalla contrattazione;
– attività stagionali;
– spettacoli, programmi radiofonici e televisivi;
– lavoratori assenti;
– assunzioni di lavoratori oltre i 50 anni
COSTI aumento del costo contributivo posto a carico aziende nella misura dello 0.50%, che si aggiunge a quello previsto dalla Riforma Fornero, ad esclusione di lavoratori assunti a termine in sostituzione e nel settore degli stagionali. In caso di trasformazione a tempo indeterminato, il contributo aggiuntivo viene restituito così come nell’ipotesi di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori “cessati” entro i sei mesi precedenti assunti a tempo determinato.
Rag. Giancarlo Salerno
Via Giovanni XXIII n. 13/B
Cell. 347/6848604