Le telecamere in azienda non sono affatto vietate. Però attenzione a non installarle senza accordo sindacale.

In mancanza di ciò – al pari della mancata autorizzazione amministrativa – l’infrazione e quindi la violazione,  condurrebbe alla sanzione certamente.

Proprio poco tempo fa, un mio cliente, è stato sanzionato, per non essersi messo in regola secondo la procedura consolidata dalla normativa in vigore.

A nulla nell’occasione, è servito dimostrare al Funzionario Ispettore, la non efficienza dell’impianto.

La normativa è stata ampliata con la legge del “Jobs Act” e difatti, con nota del Ministero del Lavoro n. 11241/2016, sono stati dettati alcuni aggiustamenti.

Sono sati stabiliti due principi:

Il primo aspetto riguarda l’impiego  del controllo che, deve avvenire soltanto per esigenze organizzative e produttive ma anche, per il controllo a distanza della sicurezza e per la tutela del patrimonio aziendale.

Il secondo aspetto, riguarda le modalità di ispezioni sul luogo di lavoro e sulle sanzioni da applicarsi per telecamere installate, appunto, senza accordo sindacale.

Nel caso di aziende nelle quali non vi è alcuna rappresentanza sindacale, esse devono chiedere l’autorizzazione alla Direzione territorialmente competente per territorio.

La nota suddetta si sofferma altresì, disponendone dei criteri sanzionistici, anche per impianti installati ma non ancora messi in funzione. La disposizione non salva neanche quel datore di lavoro che abbia preventivamente informato i lavoratori.

Il Garante della privacy è più volte intervenuto sulla questione “delle telecamere” e, sembra, che una sua interpretazione sia stata accolta favorevolmente.

Questa riguarda l’installazione di telecamere finte, montate evidentemente a scopo dissuasivo e, che si interpreta ugualmente come condotta illecita.

L’ispettore di turno una volta accertatosi della mancata autorizzazione amministrativa o dell’accordo con le organizzazioni sindacali, dispone – al fine di porre rimedio all’irregolarità – una prescrizione per disinstallare gli impianti entro un termine assegnato.

Soltanto dopo la concessione delle autorizzazioni potrà essere ammesso il montaggio degli impianti. In questo caso la sanzione potrà ridursi ad un quarto di quanto previsto.

L’ammenda è fissata tra un minimo di € 154,00 ad un massimo di € 1.1549,00; è previsto anche un arresto da 15 giorni ad un anno- salvo se l’illecito non presenti fatti più gravi –

VIDEOSORVEGLIANZA  – prevista la fruibilità del credito di imposta

È previsto un credito d’imposta per chi, persone fisiche, attui sistemi di videosorveglianza per prevenire attività criminali. Il bonus è concesso anche per contratti stipulati con Istituti di vigilanza. I sistemi non devono essere attuati nell’esercizio di attività di lavoro autonomo o d’impresa.

La risorsa messa a disposizione ammonta a 15 milioni di euro e, faranno fronte solo agli interventi eseguiti ad immobili non utilizzati ad attività come sopra detto. In caso di promiscuità dell’uso dell’immobile ad uso familiare e di lavoro, il credito viene riconosciuto al 50%.

L’Agenzia delle Entrate fisserà la data entro la quale trasmettere l’apposita istanza, indicando le spese sostenute, in via telematica.

Ad essa, infine, spetterà – in base alle risorse stanziate nonché all’ammontare del credito d’imposta richiesto – comunicare la percentuale spettante a ciascun richiedente.

Rag. Giancarlo Salerno

Via Giovanni XXIII n. 13/B

Cell. 347/6848604

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