BRINDISI – Riceviamo e pubblichiamo una nota della Organizzazione sindacale Nursind:

Con la presente la scrivente O. S. Nursind, il sindacato delle professioni infermieristiche, visto la mancata convocazione delle parti relativa al tentativo di conciliazione richiesto in data 3 gennaio 2018 presso la prefettura di Brindisi, vista la legge 146/90 e successive modificazioni,
DICHIARA
lo sciopero aziendale di tutto il personale del comparto dell’Azienda sanitaria di Brindisi di 24 ore dalle ore 7,00 di mercoledì 31 gennaio 2018 alle ore 7,00 di giovedì 1 febbraio 2018. Le motivazioni di questa giornata di sciopero sono da ricercare,
 nel perdurare della assenza di personale di supporto che costringe gli infermieri a sostituire in tutto e per tutto le figure subalterne che dovrebbero essere presenti in modo omogeneo su ogni turno, mentre il personale di supporto risulta palesemente inesistente nella turnistica distogliendoli dalla attività propria che dovrebbe essere quella di coordinare, organizzare e formare le risorse di supporto per gestire, con autonomia e responsabilità, i risultati e l’assistenza infermieristica, oltre che una situazione lavorativa divenuta certamente di non garanzia di un’assistenza di qualità,
 nella mancanza di un adeguato e contestuale rafforzamento della medicina territoriale oltre che la mancata o tardiva riorganizzazione aziendale a fronte di dismissioni e riconversioni.
 nelle già note criticità esposte nel documento inviato alla Procura della Repubblica in data 10 gennaio 2018.

La sottoscritta organizzazione sindacale si impegna a rispettare gli accordi nazionali e aziendali vigenti in tema di garanzia dei servizi minimi essenziali. Nel ribadire quanto previsto dalla Legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, e cioè che il diritto allo sciopero è esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati e quanto indicato nell’Accordo Nazionale 25 settembre 2001 per la regolamentazione del diritto di sciopero nel comparto del Servizio
sanitario nazionale, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con determinazione n. 01/155 del 13 dicembre 2001, si ritiene che
il personale contingentato sia tenuto a svolgere le attività pertinenti al proprio profilo e le sole “prestazioni indispensabili” relative all’assistenza sanitaria d’urgenza per cui i “contingenti minimi” sono stati definiti. Non rientrano come prestazioni indispensabili e pertanto il personale non è tenuto alle relative attività:
 l’esecuzione di esami diagnostici (ematochimici, radiologici, ecc.) di
routine, non urgenti. Pertanto si ritiene che la programmazione ordinaria
non deve essere predisposta;
 l’assistenza e la predisposizione di interventi chirurgici programmati,
rinviabili e non urgenti. Ogni programmazione pertanto si ritiene non
dovrà essere predisposta. E’ richiesta la comunicazione alla O.S. dichiarante lo sciopero aziendale di eventuali procedure difformi dalla
presente determinazione;
 l’esecuzione del “giro medico” in quanto effettuabile dal personale dirigente anche senza la presenza dell’infermiere. Il personale infermieristico in ogni caso garantirà la corretta somministrazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche non deferibili nel tempo.
 L’esecuzione da parte del personale infermieristico delle attività alberghiere per le persone autosufficienti.
 Il rifacimento del letto dei pazienti autosufficienti.
 Accompagnare il paziente a visite o esami non urgenti.
Queste sono alcune delle prestazioni ritenute non indispensabili e prorogabili ai fini della garanzia dei diritti costituzionalmente tutelati per la cui comunicazione e richiesta di parere la presente viene trasmessa alla competente commissione ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83.

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