Fontana Tancredi, arriva una seconda sentenza: “La scelta provinciale di sospendere i lavori è connotata da autonomi profili di illegittimità”

BRINDISI – Con sentenza pubblicata oggi il Tar di Lecce (che ha ritenuto comunque improcedibile tale ricorso, ndr) si è nuovamente pronunciato sulla vicenda relativa al contenzioso fra la Provincia di Brindisi e l’impresa – difesa dagli avv.ti prof. Pier Luigi Portaluri, prof. Vincenzo Farina e Giorgio Portaluri – che aveva ottenuto il permesso di costruire un edificio a Brindisi nei pressi della fontana Tancredi.
A dicembre del 2015 la Provincia di Brindisi aveva dato avvio – sulla base di un esposto redatto da alcune associazioni ambientaliste – al procedimento volto a verificare la legittimità del titolo edilizio rilasciato dal Comune di Brindisi nel 2010 per la realizzazione di quell’immobile.
In particolare, la Provincia intendeva verificare la titolarità del diritto di proprietà del terreno in capo all’impresa costruttrice nonché la conformità del progetto edilizio alla disciplina edilizia e paesaggistica.
Subito dopo l’avvio di quel procedimento, la Provincia aveva anche disposto la sospensione dei lavori.
L’impresa costruttrice aveva subito contestato quel provvedimento di sospensione, proponedo ricorso innanzi al Tar Lecce, a mezzo degli avv.ti prof. Pier Luigi Portaluri, prof. Vincenzo Farina e Giorgio Portaluri.
Nel marzo del 2017, nonostante il Comune di Brindisi e gli altri soggetti interessati avessero più volte dimostrato la piena legittimità del permesso di costruire, la Provincia ha concluso il procedimento di verifica annullando il titolo edilizio ritenuto illegittimo.
Anche nei confronti di quest’ultimo provvedimento provinciale l’impresa – assistita sempre dagli avv.ti Portaluri e Farina – ha proposto un autonomo ricorso innanzi al Tar Lecce.
Accogliendo le tesi sostenute in giudizio dai legali dell’impresa ricorrente, con sentenza dello scorso 12 gennaio il Tar Lecce ha affermato che l’annullamento disposto dalla Provincia è illegittimo, riconoscendo la regolarità del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Brindisi.
Infatti, il Tar ha anzitutto riconosciuto la piena proprietà del terreno in capo alla ricorrente.
Inoltre, il Giudice ha stabilito che il permesso di costruire rispetta la disciplina edilizia comunale relativa alla realizzazione degli edifici in prossimità della fontana Tancredi.
Ancora, sempre il Tar ha stabilito che il permesso di costruire non doveva essere preceduto dall’autorizzazione paesaggistica in quanto l’area d’intervento rientra tra quelle escluse dall’obbligo di acquisizione del titolo paesaggistico.
Con sentenza di oggi, relativa al precedente ricorso, condividendo le argomentazioni sostenute in giudizio dai legali dell’impresa, il Tar Lecce ha dichiarato l’illegittimità anche della sospensione dei lavori ordinata dalla Provincia.
Il Tar ha infatti stabilito che quel provvedimento di sospensione è stato adottato dalla Provincia senza alcuna, invece necessaria, verifica preventiva circa la fondatezza delle argomentazioni sostenute dalle associazioni ambientaliste nel proprio esposto.
Ancora, il Giudice ha evidenziato che quella decisione provinciale non reca alcuna chiara indicazione circa le ragioni che avrebbero indotto la Provincia ad arrestare i lavori.
Secondo gli avv.ti Portaluri e Farina la decisione del Tar Lecce rende finalmente evidente che la scelta provinciale di sospendere i lavori è connotata da autonomi profili di illegittimità, in quanto l’Amministrazione avrebbe dovuto compiere ben diverse e più approfondite attività istruttorie prima di incidere così pesantemente sull’attività imprenditoriale della ricorrente.

Comunicato stampa a firma di:

Prof. Avv. Pier Luigi Portaluri
Prof. Avv. Vinvenzo Farina
Avv. Giorgio Portaluri

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