Disabili: si cambia…

Dal 01.01.2018 nuove regole per l’assunzione dei disabili da parte delle aziende private e pubbliche.

Il Jobs Act, per favorire l’assunzione dei disabili, con Dlgs 185/2016, ha modificato la Legge 68/1999 che ancor oggi disciplina l’inserimento al lavoro delle persone con disabilità fisica o psichica. Rientrano nella disposizione lavoratori che versano in gravi difficoltà rientranti nelle categorie protette.

Dall’anno in corso tutte le aziende con più di 14 dipendenti hanno l’obbligo di assumere una quota di lavoratori invalidi.

Nella fase che, temporaneamente non vedeva ancora l’esordio delle nuove disposizioni, l’obbligo era previsto per le aziende con alle dipendenze 15 dipendenti e che assumevano il 16°

Da quest’anno invece l’assunzione del disabile è obbligatoria nel momento in cui si raggiunge la quota di 15 unità.

Lavoratori che possono beneficiare?  Gli invalidi con percentuale di invalidità tra il 46 ed il 100%; invalidi del lavoro con percentuale superiore al 33%; invalidi di guerra e civili di guerra; i non vedenti e sordomuti.

Ed ancora lavoratori inclusi nella lista delle Categorie protette, profughi italiani, orfani e vedove di deceduti per causa di lavoro, guerra o di servizio, vedove e figli di grandi invalidi per servizio o di guerra con pensione di 1° categoria, vittime del dovere di terrorismo e criminalità organizzata.

Quanti disabili deve assumere un’azienda? 1 disabile per aziende che hanno alle proprie dipendenze da 15 a 35 lavoratori; 2 per le aziende con i forza lavoratori da 36 a 50; ed il 7% sulla complessiva forza per le aziende con più di 50 addetti. Questa situazione è per i disabili mentre un ulteriore 1% in favore dei familiari degli invalidi e profughi rimpatriati.(quest’ultima non riportata da Ipsoa )

Quote di riserva? Non vanno computati (quindi esclusi dalla forza lavorativa) i lavoratori disabili assunti non attraverso la struttura del Collocamento Obbligatorio, purché con riduzione lavorativa superiore al 60%; lavoratori assunti con contratto a tempo determinato di durata sino a 6 mesi; lavoratori divenuti inabili per causa di servizio con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%; lavoratori a tempo determinato assunti in sostituzione di lavoratori a tempo indeterminato; lavoratori con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 33% causata da un infortunio sul lavoro o per malattia professionale conseguita; i soci di cooperative; Dirigenti; Apprendisti/Tirocinanti; ed altre particolari lavoratori e/o collaboratori.

Sanzioni?Pesante la sanzione amministrativa nel caso di ritardata denuncia del “Prospetto Informativo” pari ad € 635,11. Abbastanza salata pure la sanzione per la mancata comunicazione di assunzione: per ogni giorno di ritardo ammonta ad € 153,20=

Mi scuserete, considerato l’argomento, una battuta: ma perché i 20 centesimi? La multa arriva in particolare confezione?

Rag. Giancarlo Salerno

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0831 560018

 

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