La legge 493 del 1999 ha disposto l’obbligo dell’assicurazione contro gli infortuni domestici.
Benché sia stata circoscritta la fascia d’età degli obbligati – dai 18 ai 65 anni – e la loro primaria condizione di casalinga/o a tempo pieno, credo che pochissime persone abbiano aderito, pur tenendo conto del fatto che, debbono considerarsi estranei alla incombenza, chi è già iscritto ad altre forme obbligatorie di previdenza sociale e non solo.
Difatti, sono esclusi altresì chi:
- Svolge il lavoro domestico in una fascia d’età non compresa tra i 18 d i 65 anni;
- Svolge lavori socialmente utili;
- Titolare di borse di studio;
- Iscritto a corsi formazione, tirocinio o stage;
- Occupato a part time;
- Religiosi
Chi invece rientra nell’obbligo?
- Età come già specificato;
- Chi svolge attività di lavoro domestico non retribuito;
- Chi non è titolare di pensione oppure di pensione minima con età inferiore ai 65 anni;
- Chi svolge la funzione in modo abituale ed esclusivo, senza avere obblighi di subordinazione
Caratteristica fondamentale per la quale un eventuale infortunio sia tutelato dal fondo è che l’attività sia svolta all’interno dell’abitazione del nucleo familiare e delle relative pertinenze tipo, balconi, giardini terrazzi ecc.
La tutela è stata estesa nell’ambito di case vacanza purché in territorio italiano.
Possono aderire alla forma assicurativa in questione anche le seguenti categorie:
– ragazzi di entrambi i sessi in cerca di prima occupazione;
– studenti maggiorenni anche con corso di studio fuori dal comune di residenza;
– cittadini stranieri con permesso di soggiorno, non occupati altrove;
– lavoratori in cassa integrazione;
– lavoratori stagionali ma solo per i periodi non lavorativi e quindi in assenza di contribuzione.
Come ci si assicura?
Il premio annuale è fissato alla modica cifra di € 12,91 e va versato con un bollettino postale oppure online, con bonifico, utilizzando il servizio telematico Inail.
E’ prevista anche l’esenzione al versamento per i possessori di basso reddito pari o inferiore ai 4648,11 euro purché il reddito complessivo del nucleo familiare corrisponda ad una cifra inferiore ai 9296,22 euro.
La scadenza del versamento è prevista al 31 gennaio di ciascun anno e, pertanto, chi ha intenzione ma soprattutto chi è in possesso dei requisiti sopra elencati, avrà tempo a sufficienza per valutarne l’opportunità.
Dico opportunità perché mi viene difficile pensare alla parola “obbligo”…
Rag. Giancarlo Salerno
Via Giovanni XXIII n. 13/B
Cell. 347/6848604