La legge 493 del 1999 ha disposto l’obbligo dell’assicurazione contro gli infortuni domestici.

Benché sia stata circoscritta la fascia d’età degli obbligati – dai 18 ai 65 anni – e la loro primaria condizione di casalinga/o a tempo pieno, credo che pochissime persone abbiano aderito, pur tenendo conto del fatto che, debbono considerarsi estranei alla incombenza, chi è già iscritto ad altre forme obbligatorie di previdenza sociale e non solo.

Difatti, sono esclusi altresì chi:

  • Svolge il lavoro domestico in una fascia d’età non compresa tra i 18 d i 65 anni;
  • Svolge lavori socialmente utili;
  • Titolare di borse di studio;
  • Iscritto a corsi formazione, tirocinio o stage;
  • Occupato a part time;
  • Religiosi

Chi invece rientra nell’obbligo?

  • Età come già specificato;
  • Chi svolge attività di lavoro domestico non retribuito;
  • Chi non è titolare di pensione oppure di pensione minima con età inferiore ai 65 anni;
  • Chi svolge la funzione in modo abituale ed esclusivo, senza avere obblighi di subordinazione

Caratteristica fondamentale per la quale un eventuale infortunio sia tutelato dal fondo è che l’attività sia svolta all’interno dell’abitazione del nucleo familiare e delle relative pertinenze tipo, balconi, giardini terrazzi ecc.

La tutela è stata estesa nell’ambito di case vacanza purché in territorio italiano.

Possono aderire alla forma assicurativa in questione anche le seguenti categorie:

– ragazzi di entrambi i sessi in cerca di prima occupazione;

– studenti maggiorenni anche con corso di studio fuori dal comune di residenza;

– cittadini stranieri con permesso di soggiorno, non occupati altrove;

– lavoratori in cassa integrazione;

– lavoratori stagionali ma solo per i periodi non lavorativi e quindi in assenza di contribuzione.

Come ci si assicura?

Il premio annuale è fissato alla modica cifra di € 12,91 e va versato con un bollettino postale oppure online, con bonifico, utilizzando il servizio telematico Inail.

E’ prevista anche l’esenzione al versamento per i possessori di basso reddito pari o inferiore ai 4648,11 euro purché il reddito complessivo del nucleo familiare corrisponda ad una cifra inferiore ai 9296,22 euro.

La scadenza del versamento è prevista al 31 gennaio di ciascun anno e, pertanto, chi ha intenzione ma soprattutto chi è in possesso dei requisiti sopra elencati, avrà tempo a sufficienza per valutarne l’opportunità.

Dico opportunità perché mi viene difficile pensare alla parola “obbligo”…

Rag. Giancarlo Salerno

Via Giovanni XXIII n. 13/B

Cell. 347/6848604

 

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