BRINDISI – Il sig. Pierangelo Oliva, gestore dell’area-eventi di Torre Regina Giovanna, ha presentato ricorso al Tar di Lecce per chiedere l’annullamento, previa sospensiva:
- dell’ordinanza dirigenziale n. 331 del 23.07.2018, firmata dal Dirigente del Settore UAT del Comune di Brindisi in data 08.08.2018, con cui è stata ordinata la demolizione e/o rimozione, con ripristino dello stato dei luoghi, di alcuni interventi abusivi realizzati nel complesso immobiliare denominato “Torre Regina Giovanna” entro 90 gg. dalla notifica del provvedimento monitorio, con l’avvertimento che, in applicazione dell’art. 31, comma 4 bis, del D.P.R. n. 380/01, la mancata ottemperanza all’ingiunzione nei termini indicati costituirà presupposto per l’irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa di un importo tra € 2.000 ed € 20.000;
- della nota prot. n. 80608 del 13.08.2018, con cui il Dirigente del Settore Autorità produttive ha rigettato la richiesta di licenza stagionale per attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento;
- del verbale di accertamento di violazioni urbanistiche-edilizie, prot. n. 42919 del 03.05.18; della nota prot. n. 42922 del 03.05.2018; del parere favorevole all’emissione dell’ordinanza di demolizione n. 1 del 14 giugno 2018; del verbale di accertamento di violazioni urbanistico-edilizie, prot. n. 79302 del 08.08.2018; della nota prot. n. 75099 del 26.07.2018 di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda finalizzata al rilascio della licenza stagionale di pubblico spettacolo e del parere negativo della CCVLPS in essa richiamato.
Ebbene, i provvedimenti impugnati ed in epigrafe indicati (ivi inclusi quelli sottesi alle determinazioni finali assunte dalla P.A.), secondo il ricorrente, sono tutti manifestamente illegittimi ed altamente lesivi dei diritti ed interessi dello stesso, che ne chiede l’annullamento per i numerosi motivi in diritto addotti nel lungo ricorso, tra i quali si annoverano per titoli: la violazione degli artt. 27 e 31 del DPR n. 380/01 – Sviamento; la violazione e falsa applicazione art. 7 della L. 241/90 – Violazione delle regole del giusto procedimento e dei principi in materia di partecipazione; la violazione dell’art. 3 della L n. 241/90 – Motivazione insufficiente; la violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del DPR n. 380/01- Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto ed in diritto – Difetto di istruttoria; la falsa ed erronea applicazione dell’art. 48 delle NTA del PRG – Violazione dei principi in tema di liberalizzazione delle attività commerciali – Falsa ed erronea applicazione degli art. 76 e ss. delle NTA del PPTR della Puglia – Falsa ed erronea applicazione dell’art. 21 del D.lgs n. 42/2004 – Difetto di presupposti; l’illegittimità derivata – Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto ed in diritto – Difetto di motivazione – Irragionevolezza.
Alla base dell’istanza cautelare del ricorrente viene riportato: “Certo è il fumus di fondatezza che assiste i motivi di ricorso ed evidente la gravità ed irreparabilità dei danni impliciti nella natura dei provvedimenti gravati, che incidono insanabilmente sui diritti ed interessi dei ricorrenti e che minano soprattutto la sopravvivenza dell’attività economica del Sig. Oliva.
Del resto, se non dovesse essere accordata la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati, allo scadere dei 90 gg. dalla notifica dell’ordinanza n. 331 del 23.07.2018, in caso di inottemperanza all’ordine impartito, i ricorrenti subirebbero, in applicazione dell’art. 31, comma 4 bis del DPR n. 380/01, oltre che l’esecuzione d’ufficio dei lavori di demolizione e ripristino, anche l’irrogazione di una sanzione pecuniaria di un importo compreso tra € 2.000 ed € 20.000. Ciò, senza dimenticare che si tratta già di un’ordinanza ineseguibile a causa dell’esistenza del sequestro penale e che la misura contemplata dal prefato art. 31, comma 4 bis, avendo carattere chiaramente sanzionatorio, esige l’ascrivibilità dell’inottemperanza a colpa dei destinatari dell’ingiunzione rimasta ineseguita, elemento questo non sussistente in quanto il comportamento inerte dipende non già da loro colpa, ma da un provvedimento giudiziale che sottrae la disponibilità giuridica e fattuale del bene”.
Per tutti questi motivi il ricorrente chiede “Che Codesto On.le T.A.R., previo accoglimento dell’istanza cautelare e con espressa richiesta di ascolto in sede di delibazione della stessa, Voglia accogliere il presente ricorso e per lo effetto annullare gli atti impugnati ed in epigrafe indicati ed adottare ogni altro consequenziale provvedimento.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.