Referendum: cosa cambierebbe per i consulenti del lavoro se vincesse il Sì

Cosa cambierebbe per la categoria dei Consulenti del lavoro nel caso vincesse il Si? Fondamentalmente ed in apparenza nulla. Sottolineo in apparenza.

La legge di riforma costituzionale infatti, riguarda la modifica di 47 articoli che nella sostanza ne modificherebbe soltanto 6:

– l’articolo 55 “composizione del Parlamento”

– l’articolo 57  “Senato”

– l’articolo 70 “funzione legislativa”

– l’articolo 94 “fiducia al Governo”

– l’articolo 114 “Province”

– l’articolo 117 “competenze legislative delle Regioni”

Fortunatamente per noi  Consulenti del Lavoro, non sono – al momento –interessati diversi altri Articoli che sinceramente sentiamo appiccicati  sulla nostra pelle, e cioè: gli Artt.  1, 2, 4, 36, 37, 40, 46 e 53 .

A rileggerli infatti, ho la netta sensazione che ci siano stati appunto cuciti addosso.

D’altro canto, quale altra professione assolve per conto terzi agli obblighi di legge in materia di lavoro e di assistenza sociale nell’ambito della gestione del personale?

Se vincesse il SI una sostanziale modifica alle normative attualmente in vigore, riguarderebbe la suddivisione delle competenze tra Stato e Regioni.

Mi pare d’aver capito che la materia della tutela e sicurezza del lavoro, così come le politiche attive del lavoro, passerebbero – dal punto di vista legislativo – per competenza allo Stato.

Da ciò quale reale cambiamento potrà verificarsi? Riuscirà questa riforma a risolvere e/o a facilitare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro?

La riforma prevede diverse modifiche come il superamento del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle Istituzioni, le competenze e le autonomie di Stato e Regioni oltre all’abolizione di un Organo appresso indicato.

Come sappiamo, attualmente, le funzioni vitali ed inerenti all’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, sono svolte dai Centri per l’Impiego a loro volta coordinati dalle Regioni.

Così come sono vitali le funzioni attivate in favore dei disoccupati con i sussidi previsti.

Ad essere critici l’attuale modello non è che abbia funzionato bene.

Probabilmente a causa della mancanza di un adeguato meccanismo di coordinamento tra INPS, in quanto erogatore dei sussidi e, le Regioni in qualità di “gestore” delle politiche attive del lavoro.

Pertanto, la Riforma intenderebbe accentrare al Governo Centrale le due funzioni, così come oggi è nella gran parte dei Paesi Europei.

Difatti in Francia, Germania ed Inghilterra sopra tutti gli altri, hanno già da anni creato una “Agenzia Nazionale” cheallo stesso tempo, funge da erogatore dei sussidi e da assistente dei lavoratori in cerca di altra occupazione, con – ci fanno sapere – notevoli risparmi in termini di tempo legislativo, ed economici in termini di contenimento della spesa pubblica.

La Riforma prevede, come si diceva,  la soppressione del CNEL.

Il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoroè un organo previsto dall’Art. 99 dell’attuale Costituzione.

Esso ha avuto lo scopo di fornire consulenza al Parlamento con facoltà di presentare disegni di legge.

I critici, cioè i sostenitori del SI, affermano che, poichéle competenze assegnate a tale Organo raramente hanno trovato un minimo di utilizzo, sarebbe opportuno sopprimerloperché “classificato” come ente inutile.

Se ciò dovesse verificarsi, anche noi Consulenti potremmo sentirne forse,almeno inizialmente, la mancanza in quanto dal sito ufficiale, abbiamo, (io di certo) ricavato alcune informazioni utili, quali ad esempio la banca dati dei vari Contratti Collettivi esistenti in Italia.

Sinceramente e fantasticando su questo punto, mi viene spontaneo pensare che l’Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro e le organizzazioni interne ad esso, ad esempio la Fondazione Studi, possano sopperire e sostituire il CNEL.

BASTI PENSARE che attualmente l’Organo occupa 64 Consiglieri che vengono nominati in parte dal Presidente della Repubblica, in parte dai rappresentanti delle categorie produttive ed infine dai rappresentanti di associazioni e volontariato.

Ritorno sull’Art. 117, attualmente recita:

– la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali

In futuro potrebbe essere sostituito in questi termini:

– la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dai vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione Europea e dagli obblighi internazionali

Vedremo in futuro, quale effetto avrà il diverso termine proposto qualora vincesse il SI;

intanto una cosa è certa che l’ordinamento delle professioni (ma solo quelle disciplinate ai sensi della legge 4/2013?, quindi escluse quelle professioni organizzate in ordini o collegi…), la Previdenza complementare e la tutela e sicurezza del lavoro saranno di competenza dello Stato.

Il mio pensiero va ora al Rag. Carmelo Crastolla, scomparso pochi giorni fa. Rinnovo da qui le mie più sentite Condoglianze alla moglie ed al figlio Maurizio che saprà utilizzare al meglio gli insegnamenti di un vero professionista.

CdL Giancarlo Salerno

Via Giovanni XXIII 13B

3476848604 – 0831527807

 

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