Mobilità personale docente, educativo e ATA per l’A.s. 2020/21: ricorso vincolo quinquennale

L’Ordinanza Ministeriale n. 182 del 23 marzo 2020, relativa alla mobilità del
personale docente, educativo e ATA per l’a.s. 2020/21, attraverso l’art. 1 c. 3, ha
recepito quanto disposto dall’art. 1, comma 792, lettera m), 3) della legge n. 145
del 30 dicembre 2018: i docenti della scuola secondaria di primo e secondo
grado, assunti dal 01/09/2019 dalle graduatorie di merito del concorso
straordinario 2018, dovranno permanere «nell’Istituzione scolastica, nel
medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni,
salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33,
commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti
sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il
relativo concorso»
.
Alla luce di questo, non potranno presentare domanda di mobilità per 5 anni, a
partire dall’anno scolastico di immissione in ruolo, i docenti di scuola secondaria
di primo e secondo grado 
appartenenti alle seguenti categorie:
➢ immessi in ruolo l’1/9/2019 a seguito del D.M. 631/2018, individuati
dalle graduatorie regionali del concorso straordinario di I e II grado (DDG
85/2018) pubblicate dopo il 31/08/18 ed entro il 31/12/18;
➢ immessi in ruolo l’1/9/2019 individuati dalla graduatoria regionale del
concorso straordinario di I e II grado del 2018 (DDG 85/2018).
La FLC CGIL, sin dagli inizi del 2019, quando si ipotizzava un blocco quinquennale,
anche se per un solo ordine di scuola, si è detta assolutamente contraria,
facendosi promotrice anche di un emendamento abrogativo del relativo comma
inserito nel Disegno di Legge “Semplificazioni per le imprese e per la pubblica
amministrazione”.
Tale vincolo è inaccettabile per almeno tre motivi:
1. interviene su un bando pubblicato antecedentemente alla data di entrata
in vigore della norma stessa;

  1. crea una disparità di trattamento tra docenti che hanno partecipato alla
    stessa procedura concorsuale, infatti il vincolo non opera per coloro che
    hanno svolto il terzo anno FIT nell’a.s. 2018/19 e opera per coloro che lo
    hanno svolto nell’a.s. 2019/2020 (compresi i docenti «DM 631»)
    3. non fa alcuna eccezione per garantire il diritto di precedenza derivante da
    leggi speciali (legge 104/92, lavoratrici madri, coniugi di militari, ecc…).
    Riteniamo che gli interventi legislativi relativi al blocco quinquennale siano
    vessatori, scorretti e, poiché non previsti nel CCNI mobilità triennale, possano
    essere oggetto di contenzioso.
    Per questi motivi è nostra intenzione tutelare i lavoratori attraverso un’azione
    legale
    che prevede una serie dipassaggi, a partire dalla presentazione della
    domanda di mobilità
    , nei tempi previsti dall’O.M. sopra citata, corredata da una
    dichiarazione personale da noi già predisposta.
    Per ricevere ulteriori informazioni e/o aderire all’iniziativa, vi invitiamo a
    entrare in contatto via mail con noi, entro il 20 pv se possibile.

Rosa Savoia

Segretario Provinciale

Flc Cgil di Brindisi brindisi@flcgil.it

Flc Cgil di Lecce lecce@flcgil.it

CONDIVIDI

LASCIA UN COMMENTO