Il TAR di Lecce ha respinto il ricorso presentato da una società concessionaria contro il Comune di Brindisi (rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela Guarino, Mario Marino Guadalupi e Monica Canepa), confermando la legittimità della decadenza della concessione. La decisione si basa sul fatto che, per diversi anni (2017, 2018 e 2020), la concessionaria ha affidato lo svolgimento delle attività oggetto della concessione a una terza società, la Mare 128 S.r.l., senza ottenere la necessaria autorizzazione prevista dall’art. 45-bis del Codice della Navigazione.
La ricorrente ha sostenuto che il Comune fosse a conoscenza di tale affidamento e che, non avendo preso provvedimenti immediati, avesse implicitamente accettato la situazione. Tuttavia, il TAR ha chiarito che la normativa richiede espressamente un’autorizzazione formale e che la mancata reazione tempestiva del Comune non può sanare la violazione.
Inoltre, il Tribunale ha escluso che si potesse configurare un’autorizzazione implicita o un’ipotesi di silenzio-assenso, poiché in più occasioni il Comune aveva ribadito la necessità dell’autorizzazione e aveva avvisato la concessionaria dei rischi di decadenza in caso di inadempienza. In alcuni anni, le richieste di autorizzazione erano state archiviate per mancanza di riscontro da parte della società stessa.
Un altro aspetto rilevante della sentenza riguarda il rapporto fiduciario tra il Comune e la concessionaria. Il TAR ha evidenziato che la decadenza non è stata motivata solo dalla violazione normativa, ma anche dalla reiterazione della condotta illecita, che ha compromesso il rapporto di fiducia con l’Amministrazione.
La società ha contestato inoltre il fatto che la decadenza sia stata dichiarata nell’ambito di un procedimento finalizzato alla proroga della concessione. Il TAR ha ritenuto legittima questa scelta, affermando che la verifica della sussistenza dei requisiti per il mantenimento della concessione è un passaggio necessario prima di valutarne l’eventuale proroga.
In conclusione, il ricorso è stato respinto, confermando la legittimità dell’operato del Comune di Brindisi. Tuttavia, il TAR ha deciso di compensare le spese di lite tra le parti, riconoscendo che il Comune non ha sempre avuto una condotta lineare, avendo contestato la decadenza della concessione solo nel 2024, nonostante le violazioni risalissero a diversi anni prima.