Fontana Tancredi: per il Tar la palazzina non rovina la visuale, comunque già compromessa. “In assenza di risposte dalla Soprintendenza, il Comune non poteva opporre ragioni impeditive”

BRINDISI – Le motivazioni riportate nella sentenza emessa dalla Sezione Prima del Tar di Lecce – in merito alla vicenda della determinazione dell’Ente provinciale volta all’annullamento del permesso di costruire rilasciato nel 2010 dal Comune – hanno pienamente dato ragione alla ditta costruttrice, la EdilMic S.r.l., lasciando l’amaro in bocca alle associazioni, agli enti ed ai cittadini che si sono opposti (formalmente e moralmente) alla costruzione di una palazzina nei pressi della Fontana Tancredi. Tutte le difese messe in campo dall’Ufficio legale della Provincia, infatti, sono state smontate una ad una dal Tar di Lecce.

Tra le censure della ricorrente (EdilMic Srl) accolte dal Tar vi è ad esempio quella che si oppone alla “presunta violazione ed erronea applicazione dell’art. 5, punto 4, n.t.a. p.r.g. del Comune di Brindisi” sollevata dalla Provincia, la quale sostiene che “il Permesso di Costruire è stato ritenuto illegittimo, altresì, per la violazione delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Regolatore della Città di Brindisi”. Nello specifico, sostiene il legale della Provincia, “l’art. 5 delle NTA impone un limite in altezza per gli interventi edilizi in prossimità di un edificio storico artistico“. “La Provincia di Brindisi – spiega il Tar – ha ritenuto che tale prescrizione fosse applicabile al caso in esame, in considerazione delle caratteristiche costruttive del complesso monumentale e della sua contiguità con l’area di progetto, che porta ad un diretto rapporto visuale con il nuovo edificio”.

“Secondo la ricorrente (Edilmic Srl), però – prosegue il Tar – l’art. 5 cit. non è applicabile alla vicenda in esame, poiché quella norma riguarda solo gli «edifici di carattere storico artistico»: tale – cioè un edificio – non sarebbe la Fontana Tancredi”.

Il Collegio giudicante, sul punto, si è espresso affermando che “l’art. 5 cit. non è applicabile al caso in esame perché l’area d’intervento non è contigua rispetto a quella su cui insiste la Fontana Tancredi e non è neanche in diretto rapporto visuale essendo il terreno su cui sarà realizzato l’intervento – un terrapieno – posto a una quota di partenza ben più elevata rispetto alla Fontana. Invero – prosegue il Tar – la norma richiamata è evidentemente volta a tutelare le visuali prospettiche degli edifici storici e quando essi sono situati a una quota molto più bassa rispetto al terreno retrostante lo stesso non può di certo trovare applicazione in quanto sarebbe illogico pretendere che un intervento da realizzarsi su di un terreno posto molto più in alto rispetto al manufatto tutelato debba rispettare l’altezza del manufatto stesso”.

Dunque, la realizzanda palazzina non è stata ritenuta dal Tar contigua alla Fontana e soprattutto non confliggente con la visuale della stessa, e ciò anche per un’ulteriore ragione spiegata nel prosieguo della sentenza. La Provincia ha infatti richiamato “l’art. 3.05, punto 4.1 delle n.t.a. del p.u.t.t./p. (il quale, sempre secondo l’A.p., sarebbe stato poi ripreso dall’art. 78, comma 1, lett. I), n.t.a. del p.p.t.r.), ai sensi del quale andrebbe evitata ogni alterazione della integrità visuale e deve essere perseguita la riqualificazione del contesto“.

Il Tar ha però spiegato cheal momento del rilascio del permesso di costruire n. 127/’10 il p.p.t.r. (Piano Pesaggistico Territoriale Regionale, ndr) non era stato neppure adottato pertanto, in ossequio al principio tempus regit actum, quel piano non può essere in alcun modo invocato. Neppure poteva trovare applicazione, il p.u.t.t./p. (Piano Urbanistico Territoriale Tematico del Paesaggio, ndr) poiché l’intervento rientrava all’interno dei c.d. territori costruiti“.

Questi territori sarebbero i territori già antropizzati, privi di intrinseco interesse paesaggistico. A tal proposito, il Collegio approfondisce il punto e richiama quanto affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1100/2015 (quando l’Organo giudicante fu chiamato ad annullare il vincolo indiretto di inedificabilità assoluta posto dal MIBACT, che dichiarò la Fontana d’interesse storico-artistico), secondo la quale “l’A.c. non ha «omesso di considerare la vicinanza della nuova costruzione al bene direttamente tutelato (Fontana Tancredi), con conseguente coinvolgimento della Soprintendenza, che tuttavia – pur avendo in passato manifestato l’intenzione di sottoporre l’area a vincolo indiretto (ma senza formale avvio del relativo procedimento, che avrebbe comportato le misure cautelari, di cui al quarto comma dell’art. 46 del citato d.lgs. n. 42 del 2004), con conseguente assenza di qualsiasi regime vincolistico in atto – non forniva nel caso specifico alcun riscontro alla richiesta del Comune. Quest’ultimo non poteva ravvisare, pertanto, la sussistenza di ragioni impeditive dell’intervento edilizio e individuava la possibilità di non compromettere la fruizione del bene tutelato, grazie alla realizzazione di “una cortina di verde, nella parte retrostante il lotto, in corrispondenza del sito della Fontana Tancredi”»“. Insomma, il Comune avrebbe coinvolto la Soprintendenza ma quest’ultima sarebbe rimasta inerte, così ‘costringendo’ l’Ente – in assenza di ragioni impeditive – ad assentire all’intervento ed a predisporre come prescrizione la realizzazione di una cortina di verde per rendere il meno impattante possibile la costruzione del nuovo stabile.

Il Tar, poi, richiama la parte della suddetta sentenza del Consiglio di Stato in cui “si riconosce che la situazione di fatto è già caratterizzata da una <<massiccia compromissione dell’area […]. A tale riguardo, la parte appellante (il costruttore, ndr) ha prodotto un’esaustiva e convincente documentazione fotografica, da cui emerge la cornice ambientale in cui attualmente si inserisce la Fontana Tancredi, ristretta fra la viabilità pubblica ed un terrapieno retrostante, caratterizzato da fitta edificazione, con imponenti costruzioni di anche sette piani, che la posizione sopraelevata rende di irrimediabile impatto visivo>>. Come per dire, palazzina in più, palazzina in meno, il contesto dove è collocata la Fontana Tancredi è già compromesso.

Ed a riprova di ciò, il Tar accoglie la censura della ricorrente, che in risposta alla convinzione eccepita dalla Provincia che vi fosse bisogno di una preliminare autorizzazione paesaggistica,  spiega come nello strumento urbanistico adottato e approvato alla data del 6 settembre 1985 (data rilevante ai sensi dell’art. 142, comma 2, d.lgs. n. 42/’04) l’area oggi di proprietà della ricorrente era tipizzata come zona “B”.

“Come noto – affermano i legali della EdilMic Srl – ai sensi dell’art. 142, comma 2, d.lgs. n. 42/’04 non è necessario acquisire l’autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzarsi nelle aree (quale quella di proprietà della ricorrente) che alla data del 6 settembre 1985 «erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B»”.

Il Collegio giudicante, in meirto a ciò, non ravvisa alcun motivo per discostarsi dall’orientamento secondo il quale “Va inoltre confermata la tesi del TAR, operante sul piano della successione degli strumenti urbanistici nel tempo, per cui “se la ratio dell’esenzione rispetto al vincolo apposto ex lege è quella di temperare la previsione generale del vincolo al fine di evitarne l’incidenza su aree fortemente urbanizzate e antropizzate, è evidente che, conformemente a tale “ratio”, deve essere considerata l’effettiva situazione esistente al 6 settembre 1985 e non già quella esistente alla data di approvazione dell’ultimo strumento urbanistico vigente alla stessa data, in ipotesi risalente a molti anni addietro”(Cons. St. 19 aprile 2015, n. 1957). Corollario logico di tale orientamento non può che essere la rilevanza dello strumento urbanistico adottato e non anche approvato alla data del 6 settembre 1985. Già quello strumento, infatti, per quanto non ancora efficace, rappresentava una foto del territorio fortemente urbanizzato e, quindi, idoneo a giustificare l’eccezione di cui all’art. 142, comma 2, d.lgs. n. 42/’04. Per questo motivo – conclude il Tar – in disparte ogni valutazione circa l’effettiva efficacia del PRG del Comune di Brindisi, il dato di fatto della forte urbanizzazione, rendendo operante l’eccezione di cui alla richiamata normativa, rende non necessaria l’acquisizione del parere paesaggistico“.

Nuovamente, dunque, il richiamo alla forte urbanizzazione già in atto, che di fatto rende l’area edificabile e catalogabile come “Zona B”, e pertanto non suscettibile di vincoli ulteriori quali l’autorizzazione paesaggistica. Resta da capire adesso cosa intenderà fare la Provincia alla luce del quadro tracciato dai giudici amministrativi.

 

Andrea Pezzuto
Redazione
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