Per la vera semplificazione gli architetti rivendicano un ruolo nella gestione urbanistica

Stiamo assistendo in questi ultimi mesi ad una chiara e profonda involuzione all’interno delle dinamiche afferenti il governo della “tutela ed uso del territorio”, per riprendere il titolo della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56, chiamata a disciplinare questa materia.

Restiamo consapevoli e convinti che all’urbanistica si debbano continuare ad affidare le sorti delle nostre città e dei nostri territori in termini di accrescimento dei livelli generali di qualità, efficienza e sviluppo sostenibile, ambientale e socio-economico.

Per questo riteniamo che rendere di fatto strutturale lo strumento della deroga dalle regole e dalle norme, attraverso leggi che guardano al particolare e ai singoli interventi, piuttosto che ad una programmazione generale, non vada verso la direzione richiesta, anche quando si introducono necessari correttivi nell’ambito dell’efficientamento energetico, sismico o in quello degli aspetti enunciati.

Deroga equivale a discrezionalità ed incertezza normativa, certamente determinatesi a seguito delle entrate in vigore e successive impugnative governative, per violazione delle leggi nazionali, delle diverse proposizioni di una norma sul piano-casa, che ha investito professionisti, committenze ed imprese.

Si va inevitabilmente in questa direzione se non viene esercitato un ruolo di coordinamento e di sintesi da parte della Giunta Regionale rispetto ai lavori degli uffici preposti, delle Commissioni consiliari e del Consiglio Regionale.

E questo può contribuire a determinare, per ricaduta, delle forme di scollamento e discrasia fra organo regionale ed enti locali territoriali, che saranno chiamati a gestire localizzazioni ed incentivi volumetrici a seguito della recente entrata in vigore della legge su eco-casa, con la programmazione di singoli interventi di incremento volumetrico e riqualificazione edilizia non compresi all’interno di un processo più ampio ed articolato di rigenerazione urbana o pianificazione generale.

La problematica può interessare in modo ulteriormente negativo le zone agricole, già oggetto di possibili notevoli incrementi edilizi a seguito della approvazione della legge n. 39/2021 (c.d. legge Tutolo), che il Governo ha impugnato con la motivazione che viola la Carta costituzionale, per la quale “la tutela del paesaggio costituisce valore imprescindibile della Repubblica e ne affida la relativa competenza legislativa allo Stato».

È la riaffermazione di un concetto fondamentale, non a caso inserito nel testo dell’art. 9 della Costituzione con la legge 11 febbraio 2022, n. 1.

In tal senso, il principio da consolidare, anche normativamente, è quello che non si cancelli o si manometta un diffuso patrimonio architettonico agricolo che, allo stato attuale, non usufruisce di forme di tutela che lo salvaguardino. Il rimando non può che essere alla esigenza di un quadro più generale di riferimento, a partire in questo caso dal previsto adeguamento della pianificazione urbanistica e territoriale al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR).

I professionisti sono però oggi chiamati ad applicare le norme introdotte e l’Ordine vuole favorire un confronto con gli uffici preposti, per gli adempimenti che a questi sono affidati, per salvaguardare i principi prima sottolineati e non estendere il campo della incertezza normativa e pianificatoria, perché è evidente che a loro spetta l’individuazione degli ambiti dove consentire interventi di riuso e riqualificazione., che comprendono ampliamenti, demolizioni e ricostruzioni.

Avremmo preferito, e lo abbiamo richiesto più volte, che il dibattito fosse stato aperto in una fase preliminare e non ex post. Ci eravamo resi disponibili ad offrire, come nel passato, le nostre idee e i nostri contributi, nell’interesse delle categorie rappresentate e delle comunità tutte, cui si rivolge il nostro operato.

Anche in questo senso non possiamo non ricordare che il concetto di partecipazione è stato alla base della nostra legislazione urbanistica e concetto chiave delle norme per la rigenerazione urbana di cui alla legge regionale n. 21 del 2008, oltre che di quella sulla partecipazione 13 luglio 2017, n. 28. Attendavamo, da parte dell’Assessore all’Urbanistica ed Assetto del Territorio, la convocazione di una riunione in cui discutere più in generale della modifica della legge regionale urbanistica pugliese. Non conosciamo gli sviluppi di questo iter, ci è ignoto se esistano bozze su cui confrontarsi e se queste siano coerenti con quanto si sta legiferando; ricordiamo le esperienze passate proficue nelle quali la Regione Puglia convocava su questi temi ordini professionali, associazioni culturali ed ambientaliste e associazioni di categoria.

Certo è significativo che allo stato attuale neanche il 10% dei comuni pugliesi sia dotato di un Piano Urbanistico Generale, ma spetta alla Regione Puglia indicare una prospettiva di futura pianificazione, che non può che passare attraverso un reale dibattito sul tema del governo del territorio e non può prescindere dai criteri di compatibilità paesaggistica e di maggiore dotazione di servizi ( che non è avulsa dalla compatibilità economica) e dalla centralità dei temi urbanistici per la riqualificazione dei nostri spazi urbani, che è interesse primario e collettivo, anche nei termini dei parametri di incentivazione che non possono essere applicati in modo particolare ed individuale. L’obiettivo dell’azzeramento di consumo di suolo entro il 2050, infine, non è un auspicio ma un obbligo sancito dalla Unione Europea.

Siamo pronti a fare la nostra parte e a metterci a disposizione per un lavoro comune, anche per una nuova legge urbanistica, e chiediamo che questo possa avvenire all’interno di un patto strategico fra amministrazioni pubbliche, ordini, associazioni di categoria ed ambientaliste nell’interesse delle comunità e dei valori che tutti rappresentiamo.

Il Consiglio

Il Presidente

Maurizio Marinazzo

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