L’argomento concernente “l’insediamento dei giovani in agricoltura” – di cui vi ho parlato la scorsa settimana -, ha registrato un certo successo dal momento che, due giovani ”promesse”, sono stati mei ospiti per gli approfondimenti del caso. Sembrano decisi ad affrontare una nuova avventura.

Questa settimana vi propongo dei cenni sull’ordinamento della professione di guida alpina.

Accorderò però, appuntamenti solo a giovani che abbiamo almeno un fisico pari al mio ossia, prestante, vigoroso ed anche atletico poiché tali condizioni sono necessarie all’espletamento dell’attività.

La legge che regolamenta la suddetta professione  è la n. 6 del 2 gennaio 1989.

Ma ancor prima, un’altra legge, a partire dal 1960, aveva determinato adempimenti – anche di tipo fiscale –per gli accompagnatori turistici e guide, obbligandoli all’iscrizione e relativa contribuzione nella cassa Commercianti. Una sequela di ricorsi presentati dagli operatori, incanalò la materia alla Corte di Cassazione, la quale sentenziò, – con decisione n. 14069 del 19/06/2006 – la necessità di distinguere gli operatori in due categorie: guide con attività professionale e guide con attività in forma imprenditoriale.

Ai primi fu assegnato l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata mentre ai secondi la iscrizione alla Cassa Commercianti.

Dunque, chiunque volesse avventurarsi nei percorsi di montagna ma come professionista, dovrà fare riferimento alla legge del 2 gennaio 1989 numero 6 ed alle successive integrazioni, modificazioni e disposizioni dettate anche dall’INPS.

In essa, viene annunciato l’oggetto della professione con particolare riferimento ai gradi di inserimento. Viene definita la differenza tra “ l’aspirante guida “ e “la guida alpina” con le pertinenti disposizioni in merito allo svolgimento dell’attività.

E’ altresì regolamentata la condizione per l’iscrizione all’albo che, prevede tra l’altro, l’idoneità psico-fisica attestato dalla Unità Sanitaria del comune di residenza. Inoltre sono state fissate le età in 21compiuti anni per le guide maestre ed i 18 anni di età per gli aspiranti guida.

Entrambi dovranno svolgere un corso di abilitazione all’esercizio della professione che si potrà ottenere mediante la frequenza di apposite prove teoriche e pratiche.

La legge 335/95 instituì la Gestione Separata, la quale non prevede un minimale obbligatorio, ma unicamente una somma in percentuale del reddito, inizialmente pari al 10%. Sembrava conveniente sino a quando, con i successivi aggiornamenti, tale percentuale ha fatto registrato considerevoli aumenti. Ad essere obbligati al versamento dei contributi a tale gestione sono i lavoratori autonomi che, in forma abituale e privi d’inquadramento previdenziale esercitano la propria attività.

Nel settore oggi trattato vi è grande adesione alla Cassa Commercianti che, benché comporti un minimale fisso da pagare, risulta più conveniente per la futura valutazione della pensione.

L’idea di metter giù queste quattro righe, mi è nata il giorno dopo le recenti consultazioni politiche ed, avendo scoperto tanti miei concittadini incantati dai programmi della Lega Nord,non potevo non riservare loro un’idea occupazionale o imprenditoriale però sopra le montagne…

Rag. Giancarlo Salerno

Via Giovanni XXIII n. 13/B

Cell. 347/6848604

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