La crisi economica o la diminuzione del lavoro in talune categorie non può essere motivo per aggirare le leggi e gravare illegittimamente sulle tasche di cittadini in buona fede !!La crisi economica o la diminuzione del lavoro in talune categorie non può essere motivo per aggirare le leggi e gravare illegittimamente sulle tasche di cittadini in buona fede !!Non si può tacere ancora e lasciare libere le briglie di cavalli disperati perchè in fondo sappiamo che i motivi sono questi.La premessa si riferisce a quanto la Energeko Gas Italia s.r.l. con socio unico il Comune di Brindisi   ha comunicato in questi giorni circa la necessità di provvedere entro il 29.12.2017 al rinnovo della c.d. Certificazione di efficienza energetica  di Tipo 1(c.d. Fumi) uso domestico autonomo, tanto per intenderci.Non posso tacere perchè ho affrontato personalmente il problema quando mi è stato chiesto dopo solo DUE ANNI dalla effettuazione della prova tecnica dei “fumi” (efficienza energetica così chiamata) di provvedere nuovamente all’incumbente. Mi viene in mente una nota canzone di Antonello Venditti…. ma forse “Io so Pazzo” di Pino Daniele si presta meglio perchè preferisco credere che a volte ignorare le cose porta a fare azioni che si credono legittime.Quando mi è stato chiesto di rifare la certificazione di efficienza energetica, memore del fatto che la stessa ha durata di 4 anni prima di dover procedere al rinnovo, sono andato a dare uno sguardo alla normativa vigente: il D.P.R. 74/2013. Ebbene, per mio conforto l’allegato A (rif. Art. 8, co. 1,2 e 5) del citato decreto stabilisce la periodicità dei controlli di efficienza energetica su impianti con generatore di calore a fiamma – generatori alimentati a gas, metano o GPL con potenza termica 10<P<100 KW in ANNI 4 !!Appurato tanto mi sono ovviamente opposto al rinnovo in quanto non dovuto e previsto dalla normativa.Ho fatto presente il problema al Dirigente del settore del Comune di Brindisi che innanzi alle mie rimostranze non ha potuto fare altro che darmi ragione anche perchè, il contenuto dell’ordinanza Comune di Brindisi – quella del 17.06.2015 a firma del sindaco Consales e del dirigente di settore Ing. Padula – richiama precisamente quanto stabilito dalla legge – D.P.R. 74/2013 tabella A, che rimane l’unico strumento di misura per i controlli di efficienza energetica ad oggi in vigore.Nel comunicato la Energeko Gas Italia s.r.l. fa riferimento  ad altra ordinanza, successiva, emessa dal Comune di Brindisi in data  15.12.2015  n° 97252 con la quale arbitrariamente il Comune di Brindisi di concerto con alcune Associazioni di Categoria di settore hanno “ridefinito” “in piena libertà” il calendario delle visite ispettive cadenzando le verifiche ogni due anni !!Si presti attenzione al fatto che l’ordinanza riporta esclusivamente una sorta di calendario di scadenze che cadono ogni due anni relative alle ispezioni di efficienza energetica.Premesso che come stabilito dal D.P.R. 74/2013 le Autorità competenti agli accertamenti sono le Regioni e le Provincie Autonome – fino a quando non verrà emanato un regolamento regionale che probabilmente individuerà anche le competenze (Ad oggi la regione Puglia non ha ancora adeguato il Regolamento Regionale n° 24/2007 alle disposizioni del D.P.R. 74/2013), che come stabilito dall’art. 10 del citato decreto: “ Al fine di garantire un applicazione omogenea sull’intero territorio nazionale dei principi fondamentali della direttiva 2002/91/CE e del decreto legislativo, le Regioni e le Provincie autonome provvedono affinchè sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti del presente decreto, assumendoli come riferimento inderogabile !!”Ancora dispone sempre l’art. 10 : “ Ai fini di cui al comma 2, le Regioni e le Provincie autonome  devono adeguare le disposizioni adottate alle previsioni del presente decreto”.A fronte dell’inderogabilità sancita del D.P.R. 74/2013 che stabilisce la periodicità dei controlli di efficienza energetica ogni 4 anni; a fronte della carenza di potere amministrativo è evidente la illegittimità o forse meglio dire la nullità dell’ordinanza n° 97252 del 15.12.2015 e soprattutto l’infondatezza del suo contenuto che in realtà non va a disciplinare affatto o a “ridefinire” come è stato scritto nella medesima ordinanza, la cadenza delle operazioni di verifica di efficienza energetica.A tal proposito è già intervenuto il Ministero dello Sviluppo Economico in data 12.02.2015 a precisare che : “la cadenza da rispettare è quella dell’allegato A del D.P.R. 74/2013”.La legge stabilisce quindi che i controlli di efficienza energetica  per impianti di potenza 10<P<100 si effettuano ogni 4 anni.I Comuni, anche in assenza del regolamento regionale, non hanno nessun potere di derogare al D.P.R. 74/2013 ergo, l’illegittimità dell’ordinanza n° 97252 del 15.12.2015 e dell’operato dell’amministrazione locale e della società deputata al controllo.Dunque è chiaro che siamo di fronte ad un abuso ad una richiesta pretestuosa.Prova è il fatto che innanzi alle argomentazioni sollevate presso gli uffici di competenza gli stessi hanno confermato che i controlli sono dovuti ogni 4 anni ma nonostante ciò la Energeko Gas Italia s.r.l. ci prova a chiedere ai cittadini denari non dovuti.Per cui ci sono cittadini che seppur ancora in regola con i controlli provvedono a versare nuovamente le somme perchè ignari dei termini e timorosi innanzi alle preannunciate sanzioni , altri che vengono più volti sollecitati a provvedere anche quando, come il sottoscritto, hanno dimostrato di aver adempiuto all’obbligo di controllo e che la scadenza legale dei 4 anni non è ancora maturata !Paradossale la contraddittorietà delle indicate ordinanze che lasciano spazio a riflessioni che generano seria preoccupazione sotto il profilo amministrativo, contabile e finanche sociale laddove taluni decisioni favoriscono una parte della comunità a scapito di altre.E’ evidente che una tempistica diversa va a rallegrare le casse del Comune con buona pace anche dei tecnici-manutentori del settore a scapito come sempre delle tasche degli ignari cittadini in buona fede che vedono una spesa intorno alle 100 euro per adempiere a tale richiesta.Mi dispiace evidenziare il silenzio delle Associazioni dei Consumatori e dei Sindacati su questo argomento. In altre città italiane innanzi ai medesimi abusi le associazioni di categoria sono fortemente intervenute a tutela degli utenti, vedi la FederConsumantori di Roma che hanno sollevato il problema a livello nazionale laddove si erano manifestate ambiguità.

Antonino Maniscalco

 

3 COMMENTI

  1. NON BASTA LEGGERE DUE NORMATIVE PER ESSERE ESPERTI DEL SETTORE E FARE UN ARTICOLO DEL GENERE (SCRITTO CON I PIEDI TRA L’ALTRO) QUANDO A REGOLAMENTARE GLI IMPIANTI TERMICI CI SONO DIVERSE NORMATIVE E DIVERSI DECRETI E RIENTRANO IN GIOCO NON SOLO L’ENERGEKO GAS ITALI ED IL COMUNE MA ANCHE LA CASA COSTRUTTRICE, IL MANUTENTORE E L’UTENTE FINALE. SOPRATTUTTO RICORDIAMOCI CHE FAR CONTROLLARE IL PROPRIO IMPIANTO TERMICO E’ PRIMA UNA QUESTIONE DI SICUREZZA E DOPO UN OBBLIGO DI LEGGE!

  2. Si gioca da anni sulla parola “SICUREZZA” per far rientrare dentro a tale termine un generale controllo anche quindi qullo sull’efficienza energetica che trova una precisa ed inderogabile regolamentazione nel D.P.R. 74/2013 che stabilisce la periodicità in anni 4.
    Accanto alle mere riflessioni e considrazioni di carattere generale vanno riportate anche per correttezza quelle tecniche e di legge che sino a prova contraria stabiliscono le regole e gli obblighi vigenti che non possono essere disattesi per mere riflessioni di parte.
    Bisogna portare le “ragioni della Sicurezza” sul tavolo che contano e farle diventare leggi, solo allora di potranno avanzare richieste fondate perchè giusitifcate da strumenti legislativi che ne giusitificano l’intervento.

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