Legge Regione Puglia n. 20/2022 – Piano Casa: “Ci auguriamo che la nostra proposta sia fatta propria dall’intero Consiglio Comunale”

La Legge Regionale 20/2022, più comunemente definita “piano casa”, ha l’obiettivo di promuovere forme di riqualificazione e di riuso del patrimonio edilizio esistente. Tanto anche a al fine di migliorare la qualità architettonica e ambientale dello spazio abitabile, aumentare la sicurezza statica e igienico-funzionale e le prestazioni energetiche dei manufatti, favorire la riqualificazione ambientale, paesaggistica e architettonica del tessuto edificato, contribuire alla riduzione dei cambiamenti climatici da ottenersi congiuntamente alla riduzione delle superfici destinate a nuovi insediamenti.

Grazie a questa legge i fabbricati esistenti, legittimi o legittimati, possono essere ampliati beneficiando di un “bonus” edilizio.

Ritenendo che questa opportunità vada colta senza indugio anche dal Comune di Brindisi abbiamo presentato una mozione sotto forma di atto deliberativo per consentire l’applicazione della Legge in tutte le zone omogenee B e C previste dal Piano Regolatore vigente nella nostra città.

Sempre con la stessa mozione abbiamo previsto la monetizzazione invece che la cessione delle superfici a standard ed anche per gli spazi da destinare a parcheggi nella impossibilità di reperirli.

Ci auguriamo che la proposta sia fatta propria dall’intero Consiglio Comunale atteso il contributo che può dare alle esigenze abitative dei cittadini ed al rilancio della attività edilizia nella nostra città.

I Consiglieri Comunali Gabriele ANTONINO, Giampaolo D’ONOFRIO, Antonio ELEFANTE, Carmela LOMARTIRE e Marco VADACCA


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

 

CONSIGLIERI PROPONENTI: ANTONINO Gabriele, ELEFANTE Antonio, LOMARTIRE Carmela, VADACCA Marco

 

OGGETTO: LEGGE REGIONALE 12 AGOSTO 2022 N. 20 – “NORME PER IL RIUSO  E LA RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 2007, N. 33” – INDIVIDUAZIONE AMBITI DI INTERVENTO – MOZIONE PRESENTATA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 60 E 65 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premesso

 

che l’articolo 60 del Regolamento del Consiglio Comunale stabilisce che i Consiglieri possono presentare interrogazioni ed interpellanze, ordini del giorno e mozioni nonché proporre risoluzioni su argomenti che riguardano direttamente l’attività del Comune o che interessano in generale o su temi particolari la vita politica, sociale, economica e culturale della popolazione;

che il successivo articolo 65, primo comma, chiarisce che la mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione inerente a materia di competenza del Consiglio Comunale;

che il Consiglio Regionale della Puglia ha approvato in data 12.08.2022 la Legge Regionale n. 20/2022 “Norme per il riuso e la riqualificazione edilizia e modifiche alla legge regionale 26 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)” pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia – n. 90 suppl. del 16-8-2022;

che la finalità dichiarata della legge è la promozione, la riqualificazione ed il riuso del patrimonio edilizio esistente, al fine di migliorare la qualità architettonica e ambientale dello spazio abitabile, aumentare la sicurezza statica e igienico-funzionale e le prestazioni energetiche dei manufatti, favorire la riqualificazione ambientale, paesaggistica e architettonica del tessuto edificato, contribuire alla riduzione dei cambiamenti climatici, da ottenersi congiuntamente alla riduzione delle superfici destinate a nuovi insediamenti, anche facendo ricorso ai meccanismi dì cui alla legge regionale 30 aprile 2019, n. 18 (Norme in materia di perequazione, compensazione urbanistica e contributo straordinario per la riduzione del consumo di suolo e disposizioni diverse), il tutto in conformità alle norme statali e regionali di tutela del patrimonio ambientale, culturale e paesaggistico, nonché di difesa del suolo, prevenzione del rischio sismico e accessibilità degli edifici;

che le suddette norme disciplinano gli interventi di ampliamento o demolizione e ricostruzione, con o senza mutamento della destinazione d’uso, del patrimonio edilizio esistente di cui alle lettere d) e f), comma 1, dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

che, al fine di ottenere migliori condizioni di comfort abitativo degli alloggi, gli edifici a destinazione residenziale e mista residenziale-altri usi, individuati ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 3 della legge, i fabbricati esistenti, legittimi o legittimati, possono essere ampliati beneficiando di un “bonus” edilizio così come disciplinato dalla Legge, per una sola volta, nel limite indicato in funzione dei vari tipi di intervento previsti;

che a tal fine all’art.2 è previsto “…che i Comuni individuano ambiti edificati, esclusivamente all’interno delle zone omogenee B e C come identificate dal proprio strumento urbanistico ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati, e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765) compresi i programmi di fabbricazione, caratterizzati da degrado, sottoutilizzo o abbandono del patrimonio edilizio esistente, dove consentire interventi di riuso e di riqualificazione su immobili con qualsiasi destinazione, attraverso interventi di ampliamento o demolizione e ricostruzione con destinazione finale di tipo residenziale, ovvero destinate ai medesimi usi preesistenti se legittimi o legittimati.”;

che l’individuazione degli ambiti edificati di cui sopra deve essere effettuata con apposito atto deliberativo del Consiglio comunale;

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO

 

ritenuti utili e confacenti al territorio comunale gli interventi previsti dalla L.R. n.20/2022;

ritenuto di comprendere l’ambito di applicazione della Legge n.20/2022 a tutte le Zone omogenee B e C come identificate dal Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Brindisi;

ritenuto altresì di stabilire che, ai fini del rispetto delle previsioni di cui al Decreto Ministeriale 1444/1968, in alternativa alla cessione delle superfici a standard è consentita la monetizzazione, che sarà sempre destinata alla realizzazione di standard urbanistici, con assoluta priorità, ai fini della riduzione dei cambiamenti climatici, a interventi di rinaturalizzazione e forestazione, su suoli interamente permeabili, in coerenza con gli obiettivi e le indicazioni fornite dai progetti strategici e dalle Linee guida del PPTR “La rete ecologica regionale” e “Il patto città campagna”;

rilevato che con riferimento agli spazi a parcheggio previsti dalla legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), è consentita la monetizzazione, in caso di dimostrata impossibilità a reperirli, calcolandola sul volume incrementato per gli interventi di cui all’articolo 3 e sulla volumetria totale per gli interventi di cui all’art. 4 vincolando le risorse alla realizzazione e manutenzione di parcheggi pubblici.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Vista relazione che precede e la proposta formulata dai Consiglieri Comunali ANTONINO Gabriele, ELEFANTE Antonio, LOMARTIRE Carmela e VADACCA Marco;

Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

 

DELIBERA DI

 

fare proprie le premesse del presente atto;

comprendere l’ambito di applicazione della Legge n.20/2022 a tutte le Zone omogenee B e C come identificate dal Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Brindisi;

di stabilire che, ai fini del rispetto delle previsioni di cui al Decreto Ministeriale  1444/1968, in alternativa alla cessione delle superfici a standard è consentita la monetizzazione, che sarà sempre destinata alla realizzazione di standard urbanistici, con assoluta priorità, ai fini della riduzione dei cambiamenti climatici, a interventi di rinaturalizzazione e forestazione, su suoli interamente permeabili, in coerenza con gli obiettivi e le indicazioni fornite dai progetti strategici e dalle Linee guida del PPTR “La rete ecologica regionale” e “Il patto città campagna”;

di stabilire che relativamente agli spazi a parcheggio previsti dalla legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale) per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune  norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), è consentita la monetizzazione, in caso di dimostrata impossibilità a reperirli, calcolandola sul volume incrementato per gli interventi di cui all’articolo 3 e sulla volumetria totale per gli interventi di cui all’articolo 4 vincolando le risorse alla realizzazione e manutenzione di parcheggi pubblici.

 

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