Piano comunale costiero: richiesta di revisione e/o revoca in autotutela

litoranea

BRINDISI – Riceviamo e pubblichiamo una nota di S.I.B Confcommercio, Italia Nostra, Club per l’Unesco, Touring Italia e Legambiente sul Piano Comunale Costiero.

Le scriventi Organizzazioni, pur nella convinzione che la pianificazione partecipata sia ben altra cosa rispetto alla semplice “Concessione” di osservazioni sul Piano Comunale Costiero (PCC), devono rilevare con disappunto che l’Amm.ne Comunale di Brindisi continua a non riconoscere la valenza delle osservazioni nell’ambito del procedimento attivato visto che anche recenti affermazioni parlano di acquisizione e accoglimento delle osservazioni precedentemente inviate nel 2014 nell’ambito della fase di “scooping” preliminare del PCC; ciò che in realtà non è mai avvenuto.
Si premette che il “Rapporto Ambientale” di VAS e VincA, presentato dal Comune all’attenzione pubblica, costituisce l’atto terminale del procedimento normativo di conoscenza qualitativa e quantitativa dell’impatto ambientale che il PCC ha sul territorio.
Le scriventi Organizzazioni, hanno sottoscritto e consegnato nei termini, un approfondito rapporto di “osservazioni” alla procedura terminale di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione di Incidenza Ambientale (VincA) prodotta dal nucleo operativo del Comune mai “fatte proprie” dall’Amm.ne Comunale.
Con le “osservazioni” nella fase dell’esame del Rapporto ambientale finale di VAS e Vinca, le scriventi Organizzazioni non avendo avuto risposte esaurienti dalla prima fase, rilevando tutta una serie di inadempienze ed inosservanze hanno richiesto il RIGETTO del “Rapporto Ambientale” presentato (VAS e VincA) per il PCC e /o, quanto meno, la SOSPENSIONE del procedimento in atto e l’apertura di un confronto diretto con gli stockholders, mai prima avvenuto in questa fase.
Le “osservazioni” consegnate evidenziano, in maniera del tutto esaustiva e puntuale, la non ottemperanza del “Rapporto Ambientale” presentato dal Comune alla normativa regionale (LR 17/2006 e LR 44/2012, ecc.); a tal proposito un esempio vale per tutti, quale: il Piano Comunale Costiero (PCC) del territorio di Brindisi, giunto alla fase definitiva, presenta un “Rapporto Ambientale” che è difforme dalla norma richiamata (LR 44/2012) in quanto:
1. Non fa alcun riferimento alle “osservazioni” presentate da Associazioni e privati nella fase di “Rapporto Preliminare di Orientamento” del PCC; tale Rapporto si è già sviluppato e consegnato in data 19/01/2015 e, successivamente, approvato con Delibera di Giunta Comunale (DGC) n. 21 del 26/01/2015. Il “Rapporto Ambientale” non solo non evidenzia le “osservazioni” fatte al “Rapporto preliminare”, ma non le cita neppure.
2. Tutti gli “impatti”, se pur sommariamente descritti, non sono valutati e quantificati in termini di “peso” e quindi non forniscono alcun contributo alla verifica “diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa sull’ambiente”; (come prescritto dalla Legge Regionale) pertanto ogni possibile programmazione del PCC sulle “Aree Demaniali Marittime” è del tutto tecnicamente aleatoria e priva di supporto giuridico.
3. Non avendo provveduto alla definizione “qualitativa” e “quantitativa” del “peso” di ciascun “indicatore di pressione”, non sono state riportate le eventuali “alternative” alle azioni previste nel Piano per il raggiungimento degli specifici obiettivi, elementi questi imprescindibili in un “Rapporto Ambientale” ed ancor più di quello di Brindisi che presenta rilevanti “criticità”, “sensibilità” e “pressioni antropiche”.
Dalla lettura dei documenti di Piano si rileva che il “Rapporto Ambientale” è praticamente identico al “Rapporto Preliminare di Orientamento” che doveva essere solo prodromico al “Rapporto Ambientale” finale del Piano Comunale Costiero.
Quanto sopra si desume dalla “premessa” dei due Rapporti (Rapporto Ambientale e Rapporto Preliminare di Orientamento) che, per quanto riportato, fanno riferimento entrambi all’art. 9 della LR 44/2012 relativo alla “Impostazione della VAS”, mentre il secondo avrebbe dovuto richiamarsi a quanto disposto nel successivo art. 10 che invece è relativo, alla “Redazione del Rapporto Ambientale” finale.
Speriamo non sia un errore voluto!
Di certo il relatore di ambedue le VAS (Valutazione Ambientale Strategica), nell’ambito del “Rapporto Ambientale”, alla pag. 82 testualmente riporta:
“Il calcolo dei singoli valori, in considerazione della quantità e della complessità dei dati analizzati e al fine di meglio verificare i coefficienti moltiplicativi attribuiti in questa prima fase, sarà riportato nella versione finale di questo stesso studio”.
Vi è, quindi, una chiara ammissione del fatto che non siamo di fronte al “Rapporto Ambientale” finale, ma ad una integrazione molto parziale del vecchio “Rapporto Preliminare di Orientamento”.
Tutto ciò in contrapposizione a quanto riportato nella Determinazione del Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio del Comune di Brindisi n. 42 del 11/4/2016, in cui si riporta che il professionista incaricato in data 21/03/2016 (pec n. 23796) ha consegnato
• Rapporto Ambientale;
• Sintesi Non Tecnica del Rapporto Ambientale;
• Elenco dei Soggetti competenti.
Quella stessa Determinazione n. 42/2016 con la quale si approva la documentazione trasmessa dal professionista convenzionato e che è parte integrante e necessaria per l’approvazione definitiva del PCC, ai sensi della LR 17/2006 art. 4., comma 1.
In definitiva, questo “Rapporto Ambientale”finale avrebbe dovuto contenere tutto quanto, in termini qualitativi e quantitativi, indotto dal Piano sulle “aree demaniali marittime” e su quelle vincolate e riportate in “Natura 2000”, congiuntamente alle considerazioni espresse ed accettate nelle “osservazioni” già riportate nel “Documento Preliminare di Orientamento” alla VAS e VincA.
Vi è anche una totale mancanza di rispondenza nel “Rapporto Ambientale” finale di VAS e VincA, nel quale non si fa alcun riferimento alle “osservazioni” già effettuate dalle Associazioni.
Oltre agli aspetti connessi alla procedura di VAS e VincA, il Piano Comunale della Costa del Comune di Brindisi, per come riportato all’attenzione degli Stockholders, presenta inadempienze di ottemperanza e prescrittive che, sommariamente, qui di seguito si riportano:
• Con la DGC n. 234 del 03/07/2014 si “adotta” la proposta di PCC, pur in presenza di “Osservazioni” di Associazioni, Enti e Cittadini, non ancora esaminate e valutate nella loro essenzialità. Infatti la Commissione, detta “Struttura per la valutazione delle osservazioni al PCC” all’uopo incaricata, si insedia solo in data 9 settembre 2014 e quindi successivamente all’adozione del PCC;
• La Commissione riconosce, se pur parzialmente, di non aver attivato la procedura di “scooping” con le “Associazioni portatrici di interessi generali in materia ambientale, territoriale e turistica” come esplicitamente riportato nell’art. 2, comma 2, della LR 17/2006. La stessa Commissione riporta che avrà modo di compensare l’aspetto connesso allo “scooping”, nella procedura di VAS e VincA che si appresta ad attivare (quella finale). Anche per questa fase finale di approvazione del PCC, il Comune non ha attivato la procedura di “scooping”.
• Nel PCC presentato, manca ogni riferimento alle “linee guida” per la progettazione degli interventi di protezione costiera delle aree che hanno arenili in erosione, come riportato nella LR 17/2006 (art. 3, comma 3); ciò non è stato fatto né nella fase prodromica di approvazione del PCC e né in questa fase finale della procedura. Non sono coerenti neppure le giustificazioni di “incompetenza” addotte dalla “Commissione” preposta alla valutazione delle “osservazioni” presentate, in quanto il Comune di Brindisi, in altri casi, ha rivendicato ed esercitato adeguate competenze in merito; infatti, questo aspetto risulta stridente con quanto il Comune ha già fatto su alcuni tratti di litorale interessati da “criticità” e “pericolosità geomorfologica” elevata, utilizzando circa 3 M€ di fondi pubblici e da quanto già progettato e proposto a finanziamento alla Regione Puglia, per la realizzazione di “barriere soffolte”, da realizzare nel tratto fra Giancola ed Apani, per un importo di poco eccedente i 10 M€.
E’ spontaneo, quindi, chiedersi quali siano le ragioni tecnico-giuridiche che possano giustificare una così sconcertante contraddizione.
• Il PCC, pur riportando la rappresentazione della “dividente demaniale”, non allega una planimetria costiera adeguata ed aggiornata anche all’erosione costiera; infatti, l’acquisizione, da parte del Comune di Brindisi della “dividente demaniale” è del 2011, così come riportato negli atti amministrativi e, considerata la continua evoluzione della linea “intercotidale” a causa dell’azione erosiva, oggi nel 2017 risulta ormai obsoleta.
Qualora, fin dal 2014, data di “ottemperanza” al Piano Regionale Costiero (PRC), il Comune avesse attivato le procedure di monitoraggio della linea costiera, il PCC si sarebbe potuto evolvere in una rappresentazione grafica molto più attenta ed a scala maggiore, utile ad una precisa individuazione delle “aree del demanio marittimo”, sulle quali sviluppare la programmazione del PCC e verificare la “impronta ecologica” di questo sulle varie matrici ambientali ed antropiche.
Di positivo vi è che la Commissione ammette che il PCC va sviluppato sulle richiamate “aree del demanio marittimo”, anche se poi nella realtà, il Piano viene inopinatamente ampliato ad un “Territorio Costiero”, largo 300 m e questo ulteriore elemento di illegittimità, evidenziato nelle osservazioni ed anche in prese di posizione della Prof. Barbanente, già Assessore Regionale all’Urbanistica, può essere superato, come nel caso delle tante inadempienze segnalate, non con comunicati ai media, ma con l’annullamento, la sospensione e la revoca in autotutela degli atti erroneamente assunti.
• La Commissione riporta nelle risposte alle “osservazioni” pervenute, che il PCC, per come redatto, risponde pienamente alla norma regionale dettata dal DSDP 405/2011; tale atto impone la produzione di PCC normalizzati e riportati nel SIT regionale. L’estensione a 300 m. del “territorio costiero” non è conforme alla norma e costituisce elemento di non coordinamento nel Sistema Informatico Regionale (SIT).

Alla Sindaca di Brindisi ed ovviamente all’Assessore all’Urbanistica, si chiede come gia fatto nelle precedenti ed attuali osservazioni, di sospendere l’iter procedurale visti gli evidenti vizzi di legittimità, le inadempienze rispetto alle Leggi Regionali n° 17/2006 e 44/2012, le palesi contraddizioni e storture presenti nei giudizi e nelle relazioni degli uffici e delle commissioni competenti, revocando in autotutela gli atti assunti e riaprendo l’iter, realmente partecipato, che porti ad un PCC rispettoso del quadro normativo e del PRC (Piano regionale Costiero).
La presente lettera aperta è inviata al Presidente della Regione Puglia per quanto di sua competenza in fase istruttoria del PCC ed affinché verifichi e chieda il rispetto delle norme Regionali e del PRC.
In caso di mancato accoglimento delle presenti richieste e soprattutto delle osservazioni inviate, ci si riserva di adire l’Autorità Giudiziaria perché verifichi la legittimità degli atti definitivi assunti ed impedisca che eventuali reati connessi siano portati a conseguenze ulteriori.

CONDIVIDI

LASCIA UN COMMENTO