Art. 1 – Orario massimo normale di lavoro

  1. La durata massima normale della giornata di lavoro degli operai ed impiegati nelle aziende industriali o commerciali di qualunque natura, anche se abbiano carattere di istituti di insegnamento professionale o di beneficenza, come pure negli uffici, nei lavori pubblici, negli ospedali, ovunque è prestato un lavoro salariato o stipendiato alle dipendenze o sotto il controllo diretto altrui, non potrà eccedere le otto ore al giorno o le quarantotto ore settimanali di lavoro effettivo.
  2. Il presente decreto non si applica al personale addetto ai lavori domestici, al personale direttivo delle aziende e dai commessi viaggiatori.

3.Per i lavori eseguiti a bordo delle navi, per gli uffici ed i servizi pubblici, anche se gestiti da assuntori privati, si provvederà con separate disposizioni.

Art. 2 – Aziende agricole

    1. Per le aziende agricole le disposizioni del presente decreto sono applicabili all’avventiziato. Per le altre forme di contratto a salario sarà provveduto in sede di regolamento di concerto con il ministro dell’agricoltura.
    2. Sono esclusi contratti di lavoro a compartecipazione.




Art. 3 – Caratteri del lavoro effettivo

  1. È considerato lavoro effettivo ai sensi del presente decreto ogni lavoro che richieda un’applicazione assidua e continuativa. Conseguentemente non sono compresi nella dizione di cui sopra quelle occupazioni che richiedano per la loro natura o nella specialità del caso, un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia.

Art. 4 Ripartizione dell’orario massimo normale su periodi ultra-settimanali

  1. Nei lavori agricoli e negli altri lavori per i quali ricorrano necessità imposte da esigenze tecniche o stagionali le otto ore giornaliere o le quarantotto ore settimanali, di cui all’art. 1, potranno essere superate, purché‚ la durata media del lavoro, entro determinati periodi, non ecceda quei limiti che saranno stabiliti con decreto reale su proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, uditi i ministri competenti ed il consiglio dei ministri, oppure con accordi stipulati tra le parti interessate.
  2. Nei casi di urgenza le autorizzazioni devolute al ministro per il lavoro e la previdenza sociale possono essere date provvisoriamente dal capo circolo dell’ispettorato del lavoro.

Art. 5 – Lavoro straordinario

  1. È autorizzata, quando vi sia accordo tra le parti, la aggiunta alla giornata normale di lavoro, di cui nell’art.1, di un periodo straordinario, che non superi le due ore al giorno e le dodici ore settimanali, od una durata media equivalente entro un periodo determinato, a condizione, in ogni caso, che il lavoro straordinario venga computato a parte e remunerato con un aumento di paga, su quella del lavoro ordinario, non inferiore al 10 per cento o con un aumento corrispondente sui cottimi.

Art. 6 – Lavori preparatori e complementari

  1. Sono ammesse deroghe consensuali per i lavori preparatori e complementari che debbano essere eseguiti al di fuori dell’orario normale delle aziende.

Art. 7 – Casi di forza maggiore e di imminente pericolo

  1. Il lavoro potrà essere prolungato al di là dei limiti indicati negli articoli precedenti, nei casi di forza maggiore ed in quelli nei quali la cessazione del lavoro ad orario normale costituisse un pericolo e danno alle persone od alla produzione. Il prolungamento dovrà essere denunciato dal datore di lavoro all’ispettorato del lavoro.

Art. 8 – Nullità dei patti contrari

    1. È nulla ogni pattuizione contraria alle disposizioni del presente decreto.




Art. 9 – Contravvenzioni

  1. Le contravvenzioni al presente decreto da parte dei datori di lavoro e loro incaricati saranno punite con ammenda fino a lire 10 al giorno e per ogni persona, raddoppiabile in caso di recidiva.
  2. È data facoltà al governo di stabilire, nei regolamenti per l’applicazione del presente decreto, ammende, fino al limite di lire 1000 per le contravvenzioni ai regolamenti stessi.

Art. 10 – Regolamenti

  1. Con decreto del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i ministri dell’industria ed il commercio e per l’agricoltura, saranno emanate disposizioni regolamentari per la determinazione dei lavori preparatori e complementari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 e delle modalità necessarie all’applicazione del presente decreto, in relazione alle varie esigenze della tecnica industriale e della economia agraria.

Art. 11 – Deroghe temporanee consensuali

  1. Il ministro per il lavoro e la previdenza sociale potrà consentire deroghe temporanee all’applicazione del presente decreto per determinate industrie.

Art. 12 – Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entrerà in vigore quattro mesi dopo la sua pubblicazione.
  2. Il ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col ministro per l’industria ed il commercio, e, per ciò che riguarda le aziende agricole, con il ministro per l’agricoltura potrà differire, per un tempo non superiore ai dodici mesi il termine di entrata in vigore del presente decreto, per quelle aziende o riparti di aziende che dimostrassero di dovere, per obbedire al decreto stesso, modificare notevolmente gli impianti rispettivi.

Art. 13 – Riforme correlative

  1. su proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sarà provveduto a modificare quelle disposizioni delle vigenti leggi sul lavoro, le quali fossero di ostacolo alla introduzione del nuovo orario prescritto dal presente decreto.

Art. 14 – Riforme correlative

  1. Il presente decreto sarà presentato al parlamento per essere convertito in legge.

Avete letto il Regio Decreto Legge n. 692 del 15 Marzo 1923, tuttora in vigore – sino a prova contraria –

Dopo questa lettura, provate a leggere una qualsiasi legge attuale. Poi fate le deduzioni.

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