Il Tar respinge il ricorso dell’Autorità Portuale sui varchi doganali. Ciullo chiede le dimissioni di Patroni Griffi

BRINDISI – “Il ricorso è infondato e deve essere rigettato”: è con queste parole che il Tar di Lecce ha respinto il ricorso dell’Autorità Portuale rispetto alla tesi della conformità urbanistica dei varchi doganali sostenuti dall’Ente guidato da Ugo Patroni Griffi, dando ragione all’Amministrazione comunale, rappresentata in giudizio dagli avvocati Emanuela Guarino e Monica Canepa.

Le motivazioni della sentenza sono state depositate ieri pomeriggio. Va ricordato che l’Authority aveva impugnato i provvedimenti con i quali si era “disposto il rigetto della domanda di accertamento di conformità urbanistica del progetto dell’Adsp di ‘Completamento delle infrastrutture di security’, ovvero i varchi doganali che, peraltro, sono oggetto di una inchiesta penale che vede nel registro degli indagati lo stesso presidente Ugo Patroni Griffi ed il dirigente dell’ufficio tecnico, l’ing. Francesco Di Leverano, per i quali è stata chiesta la sospensione di otto mesi dal servizio (per ora congelata).

Il ricorso – si legge nella sentenza – è infondato e deve essere rigettato. Secondo l’assunto della ricorrente le opere realizzate risulterebbero conformi alle destinazioni urbanistiche del PRG, poiché il Piano regolatore portuale (PRP) non avrebbe natura urbanistica e le sue previsioni (difformi da quanto realizzato) dovrebbero così non avere alcun rilievo nel procedimento di accertamento di cui all’art. 2 del D.P.R. n.383/1994. Da tanto discenderebbe la illegittimità del modulo procedimentale prescelto, dato che lo scrutinio di accertamento di conformità delle opere realizzate, sarebbe dovuto avvenire in relazione al
solo PRG, la cui destinazione urbanistica produttiva e industriale D3 (eccettuate le zone F per le quali comunque si predica la conformità delle opere già realizzate) ne sancirebbe la piena rispondenza alla zonizzazione di piano, senza che le NTA, nella specie l’art.
47, imponga indici e parametri da rispettare. L’assunto – dicono i giudici – non convince”.

Ed ancora: “Come chiarito dal Consiglio di Stato nella sentenza n.5133/2009 “il P.R.P. rappresenta a tutti gli effetti uno strumento di pianificazione urbanistica alla cui stregua va dunque valutata la conformità di ogni singolo intervento edilizio”. Del resto, l’art. 5 della L.84/1994, espressamente titolato “Programmazione e realizzazione delle opere portuali. Piano regolatore di sistema portuale e piano regolatore portuale”, stabilisce che ‘Il piano regolatore di sistema portuale è lo strumento di pianificazione del sistema dei porti ricompresi nelle circoscrizioni territoriali delle Autorità di sistema portuale di cui all’articolo 6, comma 1. Il piano si compone di un Documento di pianificazione strategica di sistema (DPSS) e dei piani regolatori portuali di ciascun porto. Le previsioni del piano regolatore portuale non possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti’.

Il combinato disposto dei commi citati, evidenzia come il PRP rappresenti lo strumento di pianificazione urbanistica dei porti, integrandosi con il PRG rispetto al quale deve sussistere perfetta coerenza e compatibilità; ovviamente, la legge citata non si preoccuperebbe di richiedere la conformità del PRP al PRG, ove il primo non avesse natura urbanistica.
Non potrebbe neppure sostenersi che il PRP del Comune di Brindisi, in quanto approvato in data antecedente la L.84/1994 non abbia natura urbanistica, atteso che lo stesso è stato sottoposto, successivamente all’entrata in vigore della legge citata, nell’anno 2006 ad una variante attraverso la quale lo stesso è stato “aggiornato”.

Secondo il Tar, “Sono infondate anche le censure con le quali la ricorrente asserisce la
contraddittorietà delle note inviate dall’Amministrazione Comunale al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche in riferimento al progetto dell’ADSP di ‘Completamento delle infrastrutture di security’, rispetto a precedenti riconoscimenti di conformità urbanistica delle opere di che trattasi che sarebbero stati effettuati dall’Amministrazione Comunale, trattandosi di atti non coincidenti con quelli oggetto dei provvedimenti impugnati.

Quanto alla “incompetenza del Comune di Brindisi, stante la mancanza di una deliberazione degli organi rappresentativi a partecipare alla conferenza di servizi, deve riconoscersi la irrilevanza della questione atteso che, da un lato non viene dimostrato che l’assenza del Comune di Brindisi dalla conferenza di servizi avrebbe prodotto un risultato diverso e, dall’altro, i rilievi espressi dal Comune di Brindisi nelle note impugnate non sono dissimili da quelli espressi dalla Regione Puglia nella nota posta a fondamento del provvedimento conclusivo”.

L’Autorità portuale, d’altro canto, sosteneva “la illegittimità del diniego opposto dal Provveditorato non essendo valutata la possibilità di intervenire in variante agli strumenti urbanistici, né fornita alcuna indicazione circa le iniziative da compiere per autorizzare le opere di security”. Tale “assunto non è pertinente”, dicono i giudici del Tar.

Ai sensi dell’art. 3 d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, “quando deve procedersi alla localizzazione di un’opera pubblica di interesse statale che sia difforme dagli strumenti urbanistici vigenti, deve essere indetta una conferenza di servizi, e l’approvazione dei progetti, nei casi in cui la decisione sia adottata dalla conferenza di servizi, sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, anche edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta, previsti da leggi statali e regionali. In pratica l’approvazione del progetto dell’opera pubblica statale in conferenza di servizi, comporta anche l’approvazione delle necessarie varianti degli strumenti urbanistici. Da tanto discende che solo la conclusione positiva della conferenza di servizi avrebbe potuto comportare anche l’approvazione delle necessarie varianti. In ogni caso, basti rilevare che l’istanza proposta dalla ricorrente non riguarda affatto la richiesta di variante al Prp, ma l’accertamento di conformità urbanistica degli interventi ai sensi dell’art.2 del DPR 383/1984”.

In definitiva – concludono i giudici – “i provvedimenti impugnati sfuggono alle censure rassegnate nel ricorso e nei motivi aggiunti i quali devono pertanto essere respinti. Sussistono nondimeno giustificati motivi (in ragione della complessità delle questioni) per disporre la compensazione delle spese di lite. Per tutti questi motivi, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa”.

Sulla vicenda del ricorso presentato dall’Autorità Portuale si era espresso il consigliere comunale Massimo Ciullo nel corso di uno degli ultimi Consigli comunali. Lo stesso Ciullo ieri sera ha chiesto le dimissioni di Patroni Griffi.

 

 

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