BRINDISI – L’ex candidato sindaco Massimo Ciullo, oggi consigliere comunale di opposizione, evidenzia che ‘qualcuno’ utilizza ancora nomi e simboli di un partito della sua coalizione con la quale è stato candidato. Un fatto, questo, che a suo dire, danneggerebbe e creerebbe confusione.

Di seguito, la nota di Ciullo:

In occasione delle correnti elezioni amministrative e soprattutto nella fase del ballottaggio alcuni soggetti non titolati hanno utilizzato impropriamente nomi e simboli di un partito politico della  coalizione che ha sostenuto la mia candidatura a sindaco e del quale faccio parte. Tanto sta causando gravi danni e tende ad ingenerare confusione nonostante il partito abusato abbia sempre espresso le sue posizioni in modo ufficiale, pubblico e per il tramite di coloro che sono i soli titolati a parlare in nome e per conto del partito. A tal riguardo è opportuno rendere nota una sentenza, di rilevanza storica, almeno per quanto concerne la vita dei vari movimenti politici. Il Tribunale di Palermo – Sezione Imprese, con decisione del 4 marzo 2015, ha chiarito l’importanza del nome e la funzione identificativa del nome in capo ad un’associazione di tipo politico, e la conseguente disciplina da applicare in caso di violazione.
Nel merito, relativamente alla tutela del simbolo, poiché il partito abusato ha agito in giudizio chiedendo che venga inibito all’abusante l’utilizzo del nome e del simbolo, il Tribunale ha affermato che la tutela in questione vada attuata secondo l’art. 7 del codice civile.
Infatti, lo stesso Tribunale, ha ritenuto che il segno distintivo come il nome del partito politico, è strumento di individuazione del soggetto ed è tutelato come espressione dell’identità personale del gruppo di individui che si associano per la condivisione di una determinata idea politica. In altre parole, quando si parla di nome o di segno distintivo in capo ad un’associazione politica, si rientra nell’ambito dei diritti della personalità.
Hanno sentenziato i giudici di Palermo che non vi sono dubbi sull’utilizzo indebito svolto dall’abusante, idoneo a svilire la funzione identificativa sia del nome che del simbolo dell’associazione. Pertanto, il Tribunale di Palermo ha imposto alla parte abusante il divieto di continuare ad utilizzare il nome del partito o di farne riferimento in modo improprio, condannandola.
Di conseguenza, ogni azione abusiva sia precedente sia futura, verificatasi a Brindisi, sarà valutata ai fini della perseguibilita’ dinanzi all’Autorità giudiziaria con richiesta di risarcimento danni.
Infine, va evidenziato che pure gli organi di informazione, soprattutto quando l’abuso è riconoscibile, non vanno esenti da responsabilità.

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