Università telematica: contratto annullato dal Giudice, studente ottiene 4.800 euro e revoca del decreto ingiuntivo

Il Giudice di Pace di Lecce, con sentenza del 9 marzo 2026, primo caso in Puglia, ha annullato il contratto di iscrizione stipulato tra uno studente e un’università telematica privata, revocando il decreto ingiuntivo ottenuto dall’ateneo e condannandolo alla restituzione delle somme versate.

La decisione è stata resa nell’ambito del giudizio di opposizione promosso dallo studente, assistito dall’avv. Massimo Ciullo, nei confronti dell’Università Niccolò Cusano.

La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo con cui l’università aveva richiesto il pagamento di alcune rette universitarie.

Lo studente ha proposto opposizione davanti al Giudice di Pace di Lecce, contestando la fondatezza della pretesa creditoria e chiedendo l’annullamento del contratto di iscrizione per vizi della volontà.

Secondo la difesa, il rapporto contrattuale risultava caratterizzato da incongruenze tra il contratto sottoscritto dallo studente e il regolamento di ateneo, tali da generare confusione circa i diritti e gli obblighi derivanti dall’iscrizione.

Nel motivare la decisione, il giudice ha richiamato la giurisprudenza secondo cui anche le università telematiche private devono essere qualificate come professionisti ai sensi del Codice del Consumo.

Di conseguenza, lo studente che stipula il contratto di iscrizione deve essere considerato consumatore, con applicazione delle relative tutele previste dalla normativa sulle pratiche commerciali scorrette.

Il Giudice di Pace ha ritenuto che la presenza di disposizioni contraddittorie tra il contratto con lo studente e il regolamento universitario fosse idonea a ingenerare confusione nel consumatore medio, privo di specifiche competenze tecnico-giuridiche.

Tale situazione è stata qualificata come pratica commerciale ingannevole, in grado di incidere sulla formazione della volontà contrattuale dello studente.

Alla luce di tali considerazioni, il giudice ha disposto:

  • l’annullamento del contratto di iscrizione;

  • la revoca del decreto ingiuntivo precedentemente emesso in favore dell’università.

Accertato l’annullamento del contratto, il giudice ha applicato il principio della retroattività degli effetti dell’annullamento, riconoscendo allo studente il diritto alla restituzione di quanto pagato.

In particolare, l’università è stata condannata a restituire 4.800 euro, corrispondenti alle rette universitarie relative agli anni accademici 2018/2019 e 2019/2020, oltre agli interessi legali dalla data dei singoli pagamenti fino al saldo.

L’ateneo è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 1.341,60 euro, oltre accessori di legge.

La sentenza conferma l’applicabilità delle tutele previste dal Codice del Consumo anche nei rapporti tra studenti e università telematiche.

In particolare, la pronuncia evidenzia come informazioni contrattuali non chiare o contraddittorie possano integrare una pratica commerciale ingannevole, con la conseguenza dell’annullamento del contratto e della restituzione delle somme versate dallo studente.

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