“Se i tempi di attesa in sanità sono nettamente diversi tra prestazioni istituzionali e attività libero professionale, il rimedio è la sospensione dell’attività libero professionale”

Se i tempi di attesa in sanità sono nettamente diversi tra prestazioni istituzionali e attività libero professionale, il rimedio è la sospensione dell’attività libero professionale. Questa disposizione è il fulcro di una proposta di legge che ho depositato oggi per contenere il fenomeno delle lunghe attese per prestazioni ospedaliere o territoriali. Si tratta di un rimedio che sceglie la responsabilità competitiva, ponendo il problema a carico di tutto il sistema sanitario e mettendo in “vetrina” le performance più virtuosa per generare imitazioni.”

Lo comunica il Presidente della Commissione regionale bilancio Fabiano Amati, sottoscrittore del Progetto di legge depositato oggi con oggetto “Misure per la riduzione delle liste d’attesa in sanità. – Primi provvedimenti”.

“Oltre alla sospensione dell’attività libero-professionale nel caso di mancato allineamento con i tempi dell’attività istituzionale, il progetto di legge contiene pure l’istituzione per ogni ASL, per il Policlinico e per gli IRCCS, del Responsabile Unico aziendale per le Liste d’Attesa (RULA), che si vedrà riconosciuta la retribuzione di risultato solo se sarà in grado di raggiungere gli obiettivi fissati dal Piano aziendale sulle liste d’attesa.

Si propone, inoltre, l’istituzione del coordinamento regionale dei RULA, per assumere iniziative utili a rendere omogenea – sull’intero territorio regionale – la risposta sui tempi e a promuovere iniziative di supporto reciproco tra le diverse organizzazioni ospedaliere per contenere fenomeni di particolare criticità. Tale organismo dovrà essere presieduto dal Presidente della Giunta regionale, perché è su questo argomento – prevalentemente – che i cittadini misurano il grado di soddisfazione sull’offerta sanitaria, investendo di critiche i politici anche quando i problemi non si annidano nelle iniziative di amministrazione ma di esecuzione.

Infine è prevista l’adozione da parte della Giunta regionale, nel termine di sessanta giorni, del Piano regionale per il governo delle liste d’attesa, quale strumento organico per mettere in cantiere una lotta senza quartiere ai tempi lunghi, che spesso finiscono per alimentare pregiudizi anche a carico di ciò che funziona e pure bene”.

TESTO INTEGRALE DELLA PROPOSTA DI LEGGE: “Misure per la riduzione delle liste d’attesa in sanità – Primi provvedimenti.”

 

Relazione

Il presente progetto di legge è diretto a dettare misure per contenere il fenomeno delle liste d’attesa per prestazioni sanitarie in ambito ospedaliero o territoriale.

Le disposizioni proposte non possono essere considerate esaustive, perché la materia è dotata di notevole complessità tecnica e molto esposta a semplificazioni emotive e meramente percettive.

Tali problematiche non possono tuttavia giustificare diserzioni, sia pur con la tecnica della prudenza, perché coinvolgono una domanda di salute (e di diagnostica) che per natura contraddice attese e ritardi.

In tale prospettiva risulta necessario, innanzitutto, offrire un quadro di monitoraggio quanto più dettagliato ed avanzato – rispetto al vigente censimento fondato sulle prestazioni indice -, in grado di rendere visibile, struttura per struttura (ospedaliera o territoriale), il quadro complessivo dei tempi sia sulle prestazioni istituzionali che in quelle libero professionali intramurarie (articolo 1 del presente progetto), che è argomento che per molti versi si intreccia con quello più generale delle liste d’attesa: prova ne sia che diverse disposizioni sull’attività libero professionale intramurarie, contenute nel regolamento regionale 11 febbraio 2016 n. 2, reclamano opportune intersezioni con la questione delle liste d’attesa.

È noto che il nostro ordinamento consente l’attività libero-professionale intramuraria. Essa è l’attività esercitata dalla dirigenza medica e non medica del ruolo sanitario, personalmente o in équipe, fuori dell’orario di lavoro, in favore e su libera scelta dell’assistito pagante, ad integrazione e supporto dell’attività istituzionalmente dovuta.

L’attività viene esercitata in strutture ambulatoriali interne o esterne all’azienda sanitaria, pubbliche o private non accreditate, con le quali l’azienda stipula apposita convenzione. Sono comprese anche le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio, di day hospital, di day surgery e di ricovero, nonché le prestazioni farmaceutiche ad esso collegate, sia nelle strutture ospedaliere che territoriali, con oneri a carico dell’assistito, di assicurazioni o dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 9 del decreto legislativo n. 502 del 1992.

L’attività è autorizzata sulla base di singoli regolamenti aziendali, ove figurano varie condizioni d’esercizio.

Un monitoraggio in comparazione tra tempi d’attesa per prestazioni istituzionali e attività intramuraria, da cui emerga un disallineamento (vietato) problematico a carico delle prestazioni istituzionali, non può trovare vuoti normativi (di particolare rigore) per ripristinare – in tempi brevi – la differenza, anche per respingere eventuali sospetti sulla artificiosa funzionalità delle liste d’attesa alla crescita dell’attività libero-professionale.

Colmare il vuoto normativo pone dinanzi a un bivio: più controlli o più responsabilità competitiva?

La presente proposta di legge sceglie la responsabilità competitiva, con gli articoli 2, 3 e 4.

La figura del Responsabile Unico aziendale delle Liste d’Attesa (RULA), collega le esigenze di monitoraggio con quelle di controllo all’interno di una visione non limitata alla singola struttura o specialità ma all’intera azienda, attribuendogli facoltà di sostegno e affiancamento nel procedimento di riequilibrio nell’erogazione dei tempi delle prestazioni, nei due diversi segmenti dell’attività istituzionale e

libero-professionale (articolo 2). Sono previste, sempre con l’articolo 2, regole per la predisposizione del Piano aziendale sulle liste d’attesa, per la nomina e la valutazione dei RULA e per la istituzione del coordinamento regionale dei RULA.

L’articolo 3 comma 1 dispone – sempre nell’ambito del principio di responsabilità competitiva – l’automatismo della sospensione dell’attività libero professionale qualora dai dati di monitoraggio dovessero risultare tempi disallineati, per indirizzare tutte le dotazioni umane e strumentali del servizio interessato al recupero di una tempistica più adeguata così da poter tornare rapidamente (articolo 4) ad assicurare la scelta tra i diversi regimi al paziente.

Il comma 2 dell’articolo 3 prescrive a carico del Direttore generale dell’azienda la possibilità di impartire disposizioni ulteriori, integrative o in deroga all’atto aziendale, così da sostenere il processo di rientro rapido nei tempi.

L’articolo 5, infine, istituisce il Piano di governo regionale delle liste d’attesa, da adottarsi da parte della Giunta regionale entro 60 giorni, in cui far confluire per obiettivi e con tempistica determinata il complesso delle questioni attinenti alle liste d’attesa.

Testo articolato:

Articolo 1

(Monitoraggio e pubblicazione dei dati)

  1. Con scadenza bimestrale, e comunque non oltre il quinto giorno del bimestre successivo, i Direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliero-universitarie e degli IRCCS di diritto pubblico, provvedono a pubblicare sul relativo sito istituzionale i dati di monitoraggio sui tempi d’attesa nell’erogazione di tutte le prestazioni eseguite nell’ambito delle attività istituzionale e dell’attività libero professionale intramuraria (ALPI).
  2. Le pubblicazioni di cui al comma precedente devono riferirsi ad ogni singola struttura ospedaliera o territoriale autorizzata all’erogazione ed aggregati per lo stesso tipo di prestazione.

Articolo 2

(Responsabile unico aziendale delle liste d’attesa)

  1. Entro e non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliero-universitarie e degli IRCCS di diritto pubblico provvedono a nominare il Responsabile Unico aziendale delle Liste d’Attesa (RULA), a cui attribuiscono le funzioni e gli obiettivi tematici e temporali contenuti nel Piano aziendale sulle liste d’attesa da adottare con validità annuale.
  2. Il RULA è responsabile dell’attuazione e del raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano aziendale sulle liste d’attesa, delle attività di cui all’articolo 1, provvede al controllo sull’avvenuto adempimento e adeguamento alle disposizioni di cui all’articolo 3 e assume i provvedimenti di cui all’articolo 4.
  3. I RULA devono essere nominati tra il personale in servizio presso le rispettive organizzazioni sanitarie, dotati di qualifica dirigenziale ed esperienza coerente con la funzione da assolvere. Il mancato raggiungimento degli obiettivi indicati dal Piano aziendale sulle liste d’attesa comporta la mancata erogazione della retribuzione di risultato.
  4. Con Decreto del Presidente della giunta regionale, i RULA sono organizzati in coordinamento regionale presieduto dallo stesso Presidente della Giunta regionale o da suo delegato, con competenza funzionale a monitorare l’andamento del processo di riduzione dei tempi d’attesa, a proporre iniziative di coordinamento tra le diverse organizzazioni sanitarie finalizzate a ridurre eventuali disomogeneità territoriali nella gestione delle liste d’attese e a proporre iniziative di supporto reciproco tra le diverse organizzazioni regionali sanitarie per superare condizioni di particolare criticità.

Articolo 3

(Sospensione dell’attività libero professionale intramuraria)

  1. Qualora a seguito del monitoraggio di cui all’articolo 1 i tempi di erogazione della prestazione nei regimi istituzionale e ALPI risultino non allineati ed i tempi di attesa della prestazione istituzionale siano superiori di più di cinque giorni rispetto a quella erogata in ALPI, l’attività relativa in regime ALPI è sospesa per dettato di legge.
  2. Nel periodo di sospensione di cui al comma 1, il Direttore generale provvede ad impartire al responsabile della specialità sottoposta a sospensione ulteriori istruzioni, anche integrative o in deroga all’atto aziendale, per contrarre i tempi d’attesa nel regime istituzionale.

Articolo 4

(Durata della sospensione)

  1. La sospensione di cui all’articolo 3 è revocata qualora i tempi d’attesa in regime istituzionale siano allineati con quelli in regime ALPI che determinarono la sospensione.
  2. Per le prestazioni sottoposte a più periodi di sospensione nell’arco di un biennio, ai sensi dell’articolo 3 comma 1, la revoca di cui al comma 1 interviene trascorso un anno dall’avvenuto allineamento con i tempi in regime ALPI che determinarono l’ultima sospensione.

Articolo 5

(Piano regionale per il governo delle liste d’attesa)

  1. La Giunta regionale provvede ad adottare, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Piano regionale per il governo delle liste d’attesa per l’accesso alle prestazioni sanitarie.

2.Il Piano deve essere redatto per obiettivi e tempi di raggiungimento, ed aggiornato ogni anno.

Articolo 6

(Entrata in vigore)

Gli articolo 3 e 4 entrano si applicano trascorsi 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.

 

CONDIVIDI

1 COMMENTO

  1. Si tratta di una proposta molto importante che allinea la Puglia alla Emilia Romagna dove la sospensione dell’ALPI è prevista dal Regolamento Regionale da anni e viene applicata. Chi potesse vedere su Raiplay la trasmissione PETROLIO Around Midnight del 13 gennaio, uno dei servizi mostra come a Modena questo meccanismo contenga i tempi di attesa. Certamente l oltre alla sospensione della libera professione per le prestazione che superano i tempi massimi c’è stato anche un investimento in personale. Ma la norma eviterà un certo lassismo da parte dei controllori e dei controllati.