Non sappiamo se ciò che è accaduto ieri per i tanti passeggeri del volo Ryanair di ieri 2 giugno Manchester-Brindisi “FR 8894”, con partenza dallo scalo inglese alle 16.50 ed arrivo previsto a Brindisi Casale alle 21.00, sia connesso ai problemi di sicurezza dipendenti dai terribili eventi dello scorso 22 maggio o da questioni meramente tecniche, fatto sta che si è trattata di un’odissea che ha riguardato i tanti viaggiatori diretti verso il Salento, tra cui molti cittadini originari delle province di Lecce, Brindisi e Taranto. La prima difficoltà, a detta degli operatori della low cost, è sorta per un problema all’aeromobile, che ha fatto slittare la partenza sino alle 20.55. Alla fine i passeggeri sono stati costretti a cambiare apparecchio e sono giunti a destinazione alle ore 00.50 di oggi 3 giugno, con oltre 3 ore di ritardo rispetto al previsto. Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti, ricorda che dati i disagi subìti dai viaggiatori, è possibile che gli stessi agiscano per ottenere adeguato ristoro per i danni patiti anche se la compagnia aerea rifiuti di provvedervi in via bonaria. Non è da dimenticare, infatti, come ormai i giudici di Pace siano sempre più convinti nell’applicazione dei principi statuiti dalla Corte di Giustizia Europea, che con un precedente assai autorevole, ha da tempo stabilito che i passeggeri vittime di un ritardo aereo pari o superiore alle tre ore, come nel caso di specie, abbiano diritto sia al risarcimento del danno, che alla compensazione pecuniaria predeterminata da parte del Reg. ce 261/04. In particolare, i giudici europei hanno precisato che i passeggeri di un volo ritardato, al pari di coloro che si vedono annullare il volo, hanno diritto ad una compensazione pecuniaria di € 250, 400, 600, (a seconda della distanza del volo), qualora subiscano una perdita di tempo pari o superiore a tre ore. Ad oggi, pertanto, il passeggero che giunge a destinazione tre ore o più dopo l´orario di arrivo originariamente previsto, può chiedere sia il risarcimento del danno che la compensazione pecuniaria. A nulla, quindi, valgono, tutti i tentativi adottati soventemente dei vettori aerei per evitare il dovuto ristoro in favore dei propri passeggeri. La Corte ha, infatti, confermato, che il vettore aereo può evitare di offrire il dovuto risarcimento solo se sarà in grado di provare con assoluta certezza, e con documentazione non interna, che il ritardo è stato dovuto a “circostanze eccezionali” tali, che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso, ossia circostanze che sfuggono all´effettivo controllo del vettore aereo.