BRINDISI – Riceviamo e pubblichiamo nota dell’ordine degli architetti della provincia di Brindisi.

Lo scrivente Ordine, con la presente e con riferimento all’oggetto, riallega, per i motivi di seguito espressi, le osservazioni presentate in data 01.08.2014.
In questa fase si sottolineano, in spirito di collaborazione, alcuni elementi che si ritengono essenziali per la comprensione del procedimento.

Va, in premessa, ricordato che al Piano Comunale Costiero, nel rispetto di quello regionale, vanno demandate la salvaguardia, la tutela e la regolamentazione della fascia costiera corrispondente all’area demaniale marittima, come individuata dalla dividente demaniale e non corrispondente a quella di 300 mt. a cui si è, pure, erroneamente, riferita, la Valutazione Ambientale Strategica. A tal proposito va pure rilevato che, dovendo il PCC comprendere esclusivamente le aree di costa demaniali marittime, la dividente demaniale avrebbe dovuto essere individuata sulla base di un rilievo planimetrico aggiornato rispetto ai processi erosivi determinatisi.

Anche per questo non appare condivisibile un approccio del tipo uniforme, “al fine di rendere organica e omogenea la gestione integrata della costa” che non tenga conto delle diverse specificità dei litorali.
In questo contesto esteso ricade l’attuale strada litoranea di cui si prevede nuovamente lo spostamento, affidando al presente strumento competenze non proprie, né si può prevedere che possa contenere atti di indirizzo e di previsione per futuri ambiti di progettazione e pianificazione o assumere riferimenti normativi del Piano Regolatore Generale vigente.

Anche in questa sede, semmai, si sarebbero dovute operare le necessarie valutazioni delle criticità ambientali, con riferimento alle problematiche della persistente erosione dei litorali sabbiosi, alle opere di difesa esistenti, al ripristino della naturalità degli assetti costieri, alla tutela delle dune, con necessari processi di rinaturalizzazione, alla ricostituzione delle spiagge.

Al concetto guida della giusta valutazione della sensibilità ambientale, da affrontarsi nei modi previsti, si contrappone quello della pianificazione urbanistica di aree sia pubbliche che private non comprese nella fascia demaniale, con azioni di programmazione e regolamentazione.
Anche solo con limitazione alle sole aree demaniali, va sottolineato, quale prioritaria criticità, il rapporto con quelle edificate abusivamente, che, al pari delle aree costiere protette, non trovano un riscontro cartografico, anche ai fini delle azioni di monitoraggio o di concessione per attrezzature di tipo balneare.

In questa sede, per il ruolo e le funzioni rivestite dagli Ordini professionali, a tutela non solo dei singoli iscritti ma, anche e soprattutto, degli interessi pubblici, preme soffermarsi sulla problematica della partecipazione e del coinvolgimento.
Con la deliberazione di G.C. n. 234 in data 03.07.2014, era stata approvata la proposta preliminare di PCC, per la quale associazioni ed enti (quale lo scrivente Ordine), privati, etc., avevano presentato le loro osservazioni, che, in uno con le controdeduzioni della commissione all’uopo preposta, avrebbero dovuto trovare, laddove accolte, inserimento all’interno della procedura di approvazione del piano.
La legge regionale 23 giugno 2006, n. 17, all’art. 2, co 2, precisa come “il processo di pianificazione” debba avvenire anche con il concorso “delle associazioni portatrici di interessi generali in materia ambientale, territoriale e turistica”, quali contributi per pervenire al Rapporto Ambientale.

Molte osservazioni presentate si erano soffermate sulle norme tecniche di attuazione, che non risultano modificate in questa fase rispetto al rapporto preliminare.
Nel caso specifico non si è attuato questo percorso al fine di potere programmare le aree demaniali costiere all’interno del PCC, dal che si deduce un’assenza degli specifici obiettivi, delle verifiche da porre in essere e di un’indicazione di strategie eventualmente alternative e che, fondamentalmente, Rapporto Ambientale e Rapporto Preliminare di Orientamento sono del tutto identici. Tutto ciò in contrapposizione a quanto previsto dalle norme vigenti.

Si è avuto modo di considerare come, ai sensi dell’art. 10, co. 3, della L.R della Puglia 14 dicembre 2012, n. 44, precisa che “Il rapporto ambientale dà atto degli esiti della consultazione preliminare ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti”.
A tal proposito, si osserva, pure, che la proposta preliminare del PCC fu adottata preliminarmente rispetto alla presentazione ed alla valutazione delle singole osservazioni, che, comunque, successivamente, avrebbero dovuto essere indicate nelle procedure di approvazione dello stesso piano.

Per quanto sopra rappresentato e nel pieno rispetto dei principi enunciati in premessa, si invita ad un ripensamento delle procedure avviate, assicurando la piena collaborazione dello scrivente Ordine”.

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