“Perplessità sull’utilizzo di alcuni dipendenti della Energeko al settore Lavori Pubblici”

Alla luce delle disposizioni di legge in vigore, desta nella sottoscritta non poche perplessità la delibera con cui la Giunta ha, di fatto, acconsentito al “prestito” di alcuni dipendenti della società partecipata Energeko al settore Lavori Pubblici per lo svolgimento di alcune attività amministrative. Per questo, nella giornata del 24 luglio 2019 ho depositato una interpellanza al sindaco, al segretario generale e al presidente del Consiglio comunale di Brindisi.
Nel provvedimento adottato dall’esecutivo lo scorso 18 luglio, infatti, su proposta dell’assessore alle Risorse umane, non c’è alcun riferimento alla normativa vigente, non c’è indicazione sui criteri seguiti nella scelta di dipendenti, sulla tempistica e non ci sono indicazioni precise neppure sulla tipologia di attività da svolgere. Scelta che, a quanto pare, dovrebbe essere prossima stando ai rumors ed a quanto è scritto nella relazione di accompagnamento alla delibera, poiché si ricorda che il settore Lavori Pubblici è costretto a fare i conti con “l’uscita di personale per pensionamento” il che “evidenza una criticità rappresentata dalla precarietà del presidio del servizio utenze, per la verifica della istruttoria delle bollettazioni di quelle elettriche”.
Sono abbastanza sicura che l’art. 30 del D.lgs. 165/2001 e comunque tutte le norme vigenti in materia non siano applicabili in maniera generalizzata al settore del personale delle società a partecipazione pubblica (casistica in cui rientra Energeko, il cui socio unico è il Comune di Brindisi), potendo invece applicarsi solo nei ristretti ambiti soggettivi e oggettivi, legislativamente consentiti, di “reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati” e di “riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione”.
Tale preclusione discende, oltre che dal tenore letterale delle norme, anche dall’esigenza di rispettare il divieto di attuare processi di mobilità fra la partecipata e l’Ente, per evitare l’elusione dei vincoli alle assunzioni nonché dei principi costituzionali che garantiscono il percorso di accesso tramite concorso pubblico.
Diverse sono, del resto, le pronunce della Corte dei Conti in tal senso. E, allora, mi chiedo e ho chiesto al segretario generale, al sindaco e per conoscenza al presidente del Consiglio, se quella delibera di Giunta abbia o meno ragione di esistere e se siano fondate le perplessità espresse, nella speranza di ottenere un riscontro nel termine di 30 giorni.

Carmela Lo Martire

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1 COMMENTO

  1. Al di là della condivisione delle osservazioni espresse dalla consigliera, se consentito mi permetto aggiungere che il provvedimento è mancante dell’avvio della dovuta azione per danni erariali conseguenti all’odierno utilizzo della somma a suo tempo concessa dalla Cassa Depositi e Prestiti per altra opera non realizzata e per la quale l’Ente ha pagato e paga gli interessi. E’ appena il caso di significare che alla conseguenziale suddetta azione, il provvedimento deve essere accompagnato, supero l’elenco delle motivazioni, dal parere del Collegio dei Revisori. Da poichè potrebbe verificarsi l’inerzia per rendere legittimo il provvedimento, mi permetto suggerire di informare del caso il presidente dell’organo di Revisione Contabile ed, occorrendo, la Procura regionale della Corte dei Conti.
    Brindisi, 26/07/2019 Franco Leoci

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