Da oltre un decennio, il mondo dei giochi on line e dal vivo è sotto l’attenta lente di ingrandimento dell’Agenzia delle Entrate.

Un’ operazione, denominata come nel titolo, congiunta con la Guardia di Finanza ha  scoperchiato un misterioso mondo composto da moltissimi appassionati, dediti per lo più al Poker “live”.

La campagna ha avuto lo scopo di individuare, tra i quasi 5.000 (ma verosimilmente il numero è notevolmente per difetto), i più “abili e fortunati” al gioco.

Le Fiamme Gialle hanno indicato la cifra di quasi 80 milioni di euro quale proventi non dichiarati al fisco.

L’attività investigativa è stata rivolta nei confronti dei giocatori frequentatori di Casinò all’estero, dato che le vincite conseguite in quelli italiani sono regolarmente tassati all’incasso.

Nondimeno, un giocatore italiano per essere in regola, deve denunciare sulla propria dichiarazione dei redditi tutte le vincite percepite anche all’estero, rivenienti da qualsiasi tipologia di gioco di “sorte ed abilità”. Almeno questo è il parere dell’Agenzia.

Ne consegue che tali proventi devono intendersi redditi diversi e quindi cumulabili ad Irpef. In ogni caso, purtroppo per i contribuenti in questione, non è detraibile alcuna forma  delle spese sostenute.

Infatti i costi relativi all’alloggio, al vitto, al viaggio e all’acquisto del ticket di partecipazione, sono dichiarati indetraibili, quindi un danno ed un’ingiustizia per il “contribuente-giocatore”.

L’Italia è una nazione delle liti tanto che queste, rappresenterannoa breve, un valido canale assistenziale per gli studi legali specializzati ed esperti in “gaming”.

In sostanza accade che, mentre le Commissioni Tributarie, – in tema di verifiche fiscali di che trattasi – accolgono le linee difensive presentate dai contribuenti accertati, l’Agenzia delle Entrate invece le ignora.

In particolare nell’anno 2016, alcune Commissioni Tributarie, hanno emesso sentenze in favore di giocatori-contribuenti – frequentatori di siti web internazionali – annullando provvedimenti di accertamento perché non risulta provata la fondatezza del Fisco, basata esclusivamente su dati acquisiti da internetche per loro natura, risultano privi di quei requisiti di attendibilità e valore certificatorio”

Altra disputa tributaria, ha riguardato un contribuente raggiunto da accertamento per una vincita conseguita in Egitto.

Il contribuente ha avuto ragione sostenendo e dimostrando che, in quel Paese, vige identico sistema fiscale del nostro e quindi  la sua vincita aveva subito il prelievo alla fonte. Pertanto questa non poteva essere nuovamente sottoposta a tasse in Italia.

E se non si vince?

Ci ha pensato la Commissione di Napoli (sez 33) i cui Giudici hanno accolto  un ricorso riguardante un aspetto non di poco conto. Si legge in sentenza:

“ ….peraltro va considerato che l’attività in questione come può comportare vincite così può comportare perdite….ed alla luce dell’art. 53 della Costituzione, il cui principio si basa sull’obbligo di concorrere alla spesa pubblica in ragione della propria capacità contributiva, non sarebbe legittimo tassare i proventi derivante dal gioco d’azzardo escludendo le perdite…”.

Buona scala reale a tutti. Io mi accontenterei di una doppia…

 

Rag. Giancarlo Salerno

Via Giovanni XXIII n. 13/B

Cell. 347/6848604

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