Qualche anno fa, un dipendente di una azienda assistita, denunciò malattia professionale contratta a suo dire, a causa della mansione svolta nell’attività lavorativa.

In effetti, l’attività condotta rientrava in quelle specifiche ad alto rischio.

A seguire, le certificazioni mediche, ancor di più  a confermare la gravità del caso.

Quella domenica – purtroppo “sfortunata” per quel lavoratore – trovai posto vicino ad un Funzionario della INAIL per assistere ad una partita di calcio.

Più in basso, infatti, si era accomodato e, lo riconobbi subito, il lavoratore “moribondo”, che non mi diede certo l’impressione che stesse male per quanto si dimenava e discuteva animatamente per tutta la durata dell’incontro.

La faccenda prese una certa svolta nei giorni successivi, a seguito immediata segnalazione alla persona al mio fianco.

Fortunatamente però, la legge italiana, riconosce la natura di malattia professionale quando questa compromette oltre la salute, la capacità lavorativa di un individuo.




La malattia professionale INAIL è riconosciuta dall’Istituto quando rientra in specifiche tabelle.

Dette tabelle comprendono:

24 malattia individuata nell’agricoltura;

85 nel settore industriale ivi comprese la silicosi, la asbestosi e le malattie da raggi x del personale addetto.

Inoltre la legge riconosce la malattia per causa di servizio allorquando:

–  rischi correlati al lavoro come contatto con polveri e sostanze chimiche nocive;

– rumore vibrazioni, radiazioni

L’INAIL tutela sia i lavoratori pubblici e privati, parasubordinati, artigiani e coltivatori diretti ma, anche alcune categorie di lavoratori autonomi.

Obblighi del lavoratore e del Consulente

Il lavoratore che prova una determinata malattia è obbligato a consegnare al datore di lavoro la dovuta certificazione, entro e non oltre i 15 giorni dall’insorgenza.

Il Consulente del lavoro ha quindi l’obbligo di trasmettere la denuncia professionale all’INAIL entro e non oltre i 5 giorni successivi alla consegna della certificazione medica da parte del lavoratore.

In caso contrario sono previste ovviamente delle sanzioni.

Modifiche al metodo di presentazione delle denunce sono state apportate dal 2016, prevedendone la trasmissione telematica sia a carico del medico che attesta l’insorgenza della malattia sia a carico del datore di lavoro o consulente per quanto concerne l’espletamento della denuncia. Peraltro, a carico del medico certificatore, ricorre l’obbligo di presentare copia della documentazione alla Direzione Territoriale competente per territorio.

L’INAIL riconosce le seguenti prestazioni:

  • Cure ambulatoriali;
  • Indennizzo per l’inabilità temporanea oppure una rendita in base al grado di menomazione del danno biologico;
  • Rendita a superstiti;
  • Cure idrofangotermali;
  • Forniture di protesi;
  • Assegni per assistenza continuativa
  • Rendita di passaggio in caso di malattie contratte di tipo silicosi ed asbestosi.

Le prestazioni sono concesse anche in presenza di datori di lavoro non in regola con gli obblighi contributivi.

Danno Biologico e tabelle INAIL

Nei casi di menomazioni comprese tra il 6% ed il 16% è prevista una erogazione sotto forma di capitale mentre, nei casi di menomazioni superiori è prevista una erogazione sotto forma di rendita

L’aggravamento di un determinato stato di salute può essere riconosciuto

Nel caso di aggravamento, la revisione della invalidità può essere eseguita entro i 15 anni dal riconoscimento della malattia professionale da parte del lavoratore.

Come fare il ricorso?

Entro i tre anni dalla notifica della decisione di mancato riconoscimento da parte dell’INAIL, il lavoratore può chiedere di essere sottoposto ad una visita medica collegiale, alla presenza del medico dell’istituto e del proprio medico.

Il risultato eventualmente negativo per l’assicurato può dare vita ad un ricorso al Giudice di Lavoro da presentare entro i tre anni dalla decisione INAIL.

Rag. Giancarlo Salerno

Via Giovanni XXIII n. 13/B

Cell. 347/6848604



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