Lega-Salvini Premier – Legge sulla Legittima Difesa Avv. Cosimo De Michele : “Stop ai calvari giudiziari per chi si difende in stato di turbamento”

BRINDISI – Da avvocato penalista, ma soprattutto da cittadino, non posso che esprimere un personale e politico soddisfacimento per questo primo, importante passo verso l’approvazione definitiva della Legge sulla legittima difesa; e voglio farlo con il commento del nostro Ministro, amica e collega Giulia Bongiorno: «Ora mancano pochi passi al traguardo finale. Stop ai calvari giudiziari per chi si difende e per chi reagisce ad un’aggressione in stato di turbamento».

Perché al di là di inutili e strumentali demagogie, piaccia o non piaccia, uno dei temi più discussi e sentiti emotivamente dai cittadini, in questo periodo di costante aumento della criminalità e dell’insicurezza per i cittadini, è proprio quello della legittima difesa: e cioè modi, mezzi e tempi con i quali una persona aggredita e minacciata nella sua intimità, nei suoi beni, soprattutto nelle ore notturne, possa difendersi usando la forza, senza rischiare di dovere subire un lungo, logorante e costoso processo se non addirittura di essere condannato ad una pena detentiva e a risarcire, oltre il danno la beffa, i danni all’aggressore. Ipotesi, quest’ultima, oggi spesso ricorrente. Sull’argomento della “legittima difesa”  è stato scritto e detto molto proprio perchè in un Paese come il nostro, di fatto, non vi è mai stata una cultura dell’autodifesa dei propri diritti quale, ad esempio, quella tipica della Costituzione americana la quale sancisce e riconosce la piena libertà per i singoli di detenere e portare armi.
Non solo: Il codice penale del 1931 (cosiddetto codice Rocco) aveva e conserva, in parte tuttora, un assetto autoritario e gerarchico, riconoscendo lo Stato come unico soggetto titolato a proteggere i singoli cittadini. Nonostante questo, peraltro, per circa cinquant’anni, sia sotto il regime fascista che sotto la repubblica democratica, indubbiamente la legittima difesa è stata consentita in termini molto
più ampi di quanto accade ora. Ma è a partire dagli anni 80 che tutto è lentamente cambiato: la c.d. adeguatezza, la “proporzionalità” della reazione è stata intesa come “confronto tra la lesione che sarebbe cagionata all’aggredito e quella che la reazione provoca all’aggressore,” senza quasi più tenere conto del fatto che il primo rispetta la legge, mentre il secondo la viola illegalmente. Così, pacifica e ipocrita conseguenza, è diventato illecito sparare o colpire il ladro perché, si dice, quest’ultimo non lede la persona dell’aggredito ma solo i suoi beni, siano essi mobili o immobili, anche quando il danno recato ai beni del derubato è tale da condizionarne la vita della vittima tanto quanto un atto di violenza.
Non solo: conseguenza altrettanto dubbia e illogica è il fatto che oggi quasi sempre i pubblici ministeri e i giudici analizzano e valutano il comportamento di chi si è difeso ex post: viene incriminato, e talora condannato, chi ha sparato ad un rapinatore armato di una pistola giocattolo, dato che ha reagito in maniera “sproporzionata”, anche se ai suoi occhi quella pistola sembrava proprio vera. E allora non nascondiamoci dietro a false retoriche, dietro a un coscienzioso perbenismo: queste contraddizioni giuridico-procedurali, queste tolleranze sociali, hanno in parte contribuito, purtroppo, a rendere l’Italia un Far West: basti pensare al livello di delinquenza e di violenza delle nostre città. Con una differenza precisa e sostanziale però: come leggevo, tempo fà, nelle selvagge regioni dell’America dell’ottocento quel poco di Stato civile che c’era era nettamente schierato, senza “se” e senza “ma”, contro chi violava i diritti altrui, mentre, grazie alla concezione sociale del reato e alla mentalità buonista ed egualitaria, nel nostro Paese troppi “se” e troppi “ma” privilegiano gli aggressori rispetto alle loro vittime.
Avv. Cosimo DE MICHELE
Consigliere politico e membro esecutivo cittadino LEGA Salvini Premier
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