I MINORI E IL LAVORO

Leggo molto spesso casi come quello di Catania, ove un titolare di un esercizio commerciale, specifico meglio un panificio, adibiva a lavori minori di età di anni 15 anche se in presenza di tacito consenso da parte dei genitori.

Dall’indagine condotta dalla Polizia di Stato è stata accertato che, i due ragazzini venivano sottopagati ed, oltretutto, occupatisenza un normale ( che normale non può essere neanche definito) contratto di assunzione. Naturalmente sono state elevati i provvedimenti derivanti dalla normativa legislativa, anche a carico dei genitori.

Questa notizia mi ha dato lo spunto per avviare delle ricerche sul web.

In breve riporto che il fenomeno ha registrato, nell’ultimo periodo statistico, 340 mila casi in Italia, di cui 28mila tra bambini ed adolescenti adibiti ad attività altamente pericolose. Le statistiche parlano di 168milioni di casi al mondo.

Un dato allarmante dal quale emerge lo sfruttamento nonché la riduzione in schiavitù delle fasce più deboli; fenomeno purtroppo che sembrerebbe essere in crescita.

Cosa è stato fatto in Italia per arginare l’utilizzazione del lavoro minorile?

La storia ci dice che ancor prima dell’entrata in vigore della Costituzione, con la legge 653 del 1934, furono messe in atto disposizioni a tutela delle condizioni di lavoro delle donne e dei fanciulli.

Successivamente l’art. 37 della Costituzione ha “sigillato” tale principio con: “la Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e che la Legge stabilisce il limite d’età per il lavoro salariato”.

Soltanto nel 1967 con la Legge 977 del 17.10.1967, in applicazione del suddetto principio, vennero dettati i parametri per la tutela del lavoro dei fanciulli ed adolescenti, successivamente ( ed eravamo nel 1999) integrati ed adeguati agli indirizzi legislativi concordati in sede comunitaria.

La legge si applica ai minori di anni 18 e, stabilisce tra l’altro, l’età minima per l’ammissione al lavoro che è subordinata al completamento dell’istruzione obbligatoria.

Essa consiste nell’aver espletato un percorso scolastico di almeno 10 anni (in sostanza 5 nelle elementari, 3 nelle medie ed almeno aver frequentato 2 anni nelle superiori).

L’occupazione dei bambini ( originariamente definiti tali con età inferiore a 15 anni) che non hanno concluso il percorso scolastico obbligatorio, è vietata. Sono salve le occupazioni in attività di carattere culturale, artistico, sportivo e pubblicitario.

Nel 2006 con la Legge 622 il limite dei 15 anni è stato elevato a 16 per far coincidere ciò con l’espletamento del percorso di istruzione obbligatoria ad almeno 10 anni.

Fanno eccezione le assunzioni di apprendistato aventi funzioni formative per cui è ammessa l’età minima di 15 anni; tuttavia vietati sono i percorsi formativi in attività “potenzialmente pregiudizievoli per lo sviluppo fisico del minore” oppure, che comportano il rischio di esporre i minori all’esposizione di agenti chimici o polveri metalliche.

Nel 2008 con il D. lgs. 81, diventò obbligatoria la valutazione dei rischi per la salute e sicurezza sul posto di lavoro. Il Decreto cosiddetto Testo Unico in materia di igiene e sicurezza del lavoro, rivolse particolare attenzione ai lavoratori minori qualora presenti in azienda.

In un certo senso, la legge 98 del 2013, chiuse il percorso delle norme emanate a tutela della salute dei minori. Essa fissò l’obbligo dell’idoneità alle mansioni da svolgere attraverso visite mediche pre assuntive e periodiche.

Inoltre, importanti disposizioni emanate, dispongono regolamentazioni in ordine all’orario di lavoro, al lavoro notturno, al riposo settimanale ed alle ferie annuali.

Rag. Giancarlo Salerno

Via Giovanni XXIII n. 13/B

Cell. 347/6848604

 

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