La Società Energeko Gas Italia srl rende noto quanto segue:
La materia del controllo degli impianti termici è normata da:
Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
Regolamento Regione Puglia 27 settembre 2007, N. 24 “Regolamento per l’attuazione del decreto
legislativo 19 agosto 2005 n.192, modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006 n. 311” (art.
4, comma 2: 2.: “la Regione Puglia, per garantire le ispezioni degli impianti termici, individua nei
Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e nelle Province, per il restante territorio, le
Autorità competenti per le attività di ispezione degli impianti termici, come prescritto dall’art. 283
lett. i) del decreto legislativo n. 152/2006;”);
Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 che stabilisce la periodicità massima
di 4 anni dei controlli di efficienza energetica sugli impianti con generatore di calore a fiamma –
generatori alimentati a gas, metano, o GPL con potenza termica 10<P<100 kW;
Ordinanza Sindacale n. 97252 del 15 dicembre 2015;
Legge Regionale n. 36 del 5 dicembre 2016, (Norme di attuazione del D.Lgs. 19 agosto 2006, n. 192
e dei DPR 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio
2010), che fra l’altro conferma quali autorità competenti, ciascuno per il proprio territorio, i comuni
che svolgono le attività di cui trattasi alla data di entrata in vigore della legge, previa conferma della
volontà dei comuni a proseguire nello svolgimento delle stesse, conferma peraltro emessa dal
Comune di Brindisi.
È pacifica pertanto la competenza del Comune in merito, così come è unanime l’orientamento
giurisprudenziale in ordine alla responsabilità – anche penale – del Sindaco o chi lo sostituisce, in relazione
al controllo biennale degli impianti termici che è rivolto principalmente alla tutela dell’incolumità pubblica:
un impianto non controllato è anche un impianto pericoloso.
Che la ratio della periodicità biennale attualmente stabilita non abbia un intento vessatorio nei confronti
dell’utenza, lo dimostra la sola segnalazione alla Società fornitrice del combustibile per la sospensione
dell’erogazione e non la previsione di una sanzione amministrativa nel corpo del Regolamento Comunale di
Brindisi che, al contrario è prevista dall’articolo 15, comma 5, del D.Lgs. 192/2005 che va da un minimo di €
500 a un massimo di € 3.000 (confermata dalla Legge Regionale 36/2016.
La richiamata LR 36/2016 d’altra parte lascia temporaneamente sospesa la cadenza dei controlli, nelle more
lasciando di fatto ai Comuni la responsabilità dell’ultima parola in merito.
La Legge Regionale in definitiva contiene al momento delle indeterminazioni che vanno colmate con
Ordinanze Sindacali o Regolamenti Comunali; in particolare per il Comune di Brindisi si prevede di emettere
un nuovo Regolamento entro Febbraio 2018.
Inoltre, è oggetto di valutazione la necessità di effettuare il controllo annuale delle emissioni, considerando
che l’art.7 del DPR 74/2013, per quanto riguarda la periodicità delle manutenzioni, rimanda in sintesi alle
istruzioni del fabbricante degli apparecchi. Si deve, cioè, verificare la periodicità di manutenzione indicata
dal produttore sul Libretto d’Uso e Manutenzione: normalmente è richiesta una manutenzione annuale.
Per quanto riguarda i controlli di efficienza energetica invece, l’art.8 comma 1 dello stesso Decreto prevede
che siano effettuati in occasione delle operazioni di controllo e manutenzione: in pratica tutte le volte che
si fa la manutenzione si devono fare anche i controlli di efficienza energetica, e nello specifico anche
l’analisi di combustione della caldaia.
Orbene, in materia di ordinamento degli Enti locali, vigono i principi di autonomia statutaria, normativa,
organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria. Ciascun Ente pubblico territoriale organizza, cioè, le
proprie funzioni e quelle conferite con legge statale o regionale (art. 118 Cost.) secondo le rispettive competenze, mediante statuti e regolamenti (art. 117 co. 6) è il Sindaco, quale ufficiale del Governo, è
titolare di attribuzioni nei servizi di competenza statale.
L’art. 54 della L. 24-07-2008 n. 125 (d.l. 23-05-2008 n. 92), in modifica del D.Lgs. 18-08-2000 n. 267, ha
ridisegnato ed ampliato le competenze del sindaco o chi lo sostituisce, che adotta, con atto motivato e nel
rispetto dei principi generali (costituzionali) dell’ordinamento e del D.M. Interno 5-08-2008, provvedimenti,
in via ordinaria ed anche contingibile e urgente, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che
minacciano l’incolumità pubblica (integrità fisica) e la sicurezza urbana; peraltro il sindacato del giudice
amministrativo si estende anche al merito (art. 7 l. 6-12-1971 n. 1034): egli può annullare, riformare o sostituire l’ordinanza.
Il discorso non quadra.