Conguaglio fiscale di fine anno

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Un esercito di operatori avranno fra poco il compito di attuare il conguaglio fiscale di fine d’anno. Pertanto i datori di lavoro, consulenti ed abilitati in genere, saranno chiamati come ogni anno, ad effettuare un adempimento -non solo- di carattere fiscale poiché in qualità di sostituti d’imposta, hanno l’obbligo del ricalcolo delle imposte sulla base del reddito effettivamente percepito nell’anno.

Questa operazione,  è necessaria per adeguare e/o correggere gli importi trattenuti nelle buste paga a titolo di imposta nel periodo da gennaio ( o dalla data di assunzione) a novembre.

Ma ad essere sottoposti a conguaglio sono anche i contributi INPS o altro ente pensionistico, oltre alle addizionali regionali e comunali.

Quest’ultime saranno trattenute ratealmente nell’anno successivo.

Sulla base quindi dell’effettivo e definitivo reddito da lavoro dipendente verranno riconosciutele detrazioni per lavoro dipendente, le detrazioni per carichi di famiglia cheverranno individuate anche sulla base del numero delle giornate lavorate.Quindi, tutto ciò,significa che le detrazioni e le relative imposte sono state calcolate in via presuntiva durante il periodo da gennaio a novembre, sulla base di un reddito presunto ed ipotizzato all’inizio dell’anno o del rapporto di lavoro.L’erroreda evitare da parte dei professionisti o di chi gestisce l’assistenza de personale, è quello di valutare in maniera nettamente inferiore il reddito presunto; inevitabilmente questo comporterà un addebito di ulteriori imposte non rientranti nella normalità.

Le principali fonti di reddito sono le retribuzioni percepite ed anche quanto percepito in “sostituzione” del reddito quali ad esempio la cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità, indennità di malattia, maternità come anche le somme percepite dall’Inail per invalidità temporanea;

rientrano nel reddito imponibile i compensi in natura quali i fringe benefit per la quota determinata in denaro, le pensioni in genere. Assegni equiparati alle pensioni e gli interessi e rivalutazioni su crediti di lavoro dipendenti calcolati in sede di giudizio.

Sono invece esclusi dal reddito imponibile le indennità percepite a titolo di mensa entro il limite previsto, le trasferte in Italia e all’estero (anch’esse regolate da limiti) i rimborsi spese per trasferte sia in Italia che all’estero e le spese di eventuali trasferimenti; inoltre sono esclusi da reddito i contributi previdenziali ed assistenziali posti a carico del lavoratore.

In Italia, come è risaputo, viene applicata la progressività dell’imposta tramite un sistema di aliquote crescentisu ben determinate classi di reddito. Per analogia il sistema prevede un criterio di deduzioni dal reddito e di detrazioni per carichi familiari.

Oltre che per i redditi da lavoro dipendente, ogni singolo individuo potrebbe essere in possesso di redditi fondiari, capitale o altri redditi diversi.

In questo caso i lavoratori o contribuenti sono tenuti al versamento delle imposte attraverso il mezzo denominato “autoliquidazione”.

Pertanto i lavoratori – identificati e classificati persone fisiche – devono presentare la denuncia utilizzando i modelli annualmente predisposti dall’Agenzia delle Entrate e, che corrispondono al modello 730, che consente di ottenere direttamente in busta paga l’eventualerimborso o la possibilità di rateizzare l’eventuale debito, oppure il modello UNICO che consente il pagamento del saldo imposta attraverso il modello F24.

L’utilizzo del modello 730, è previsto per i soggetti passivi identificati come lavoratori dipendenti, pensionati, titolari di contratti di collaborazione o comunque soggetti il cui reddito derivi dall’attività svolta e che siano in possesso di altri redditi, ad  esclusione di lavoro autonomo o di impresa.

Il modello Unico è aperto a tutti i tipi di contribuenti in possesso di redditi di varia natura oltre a quelli di lavoro dipendente.

Rag. Giancarlo Salerno

Via Giovanni XXIII 13B – 347/6848604 –

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