Condotta omissiva per BMS, l’Amministrazione gioca col fuoco: scaduto da giorni il termine per nomina Amministratore Unico

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BRINDISI – Giovedì prossimo, alle ore 11, il Sindaco, al termine di un’Audizione Pubblica che si terrà nella sala Mario Marino Guadalupi, potrà nominare, seduta stante, coloro i quali andranno ad occupare il ruolo di Amministratore unico delle società in house ‘Brindisi Multiservizi Srl’ e ‘Servizi Farmaceutici Brindisi Srl’.

Il Sindaco potrà scegliere tra una rosa di 5 candidati per ognuna delle due società: il potere di nomina, difatti, è di sua pertinenza. Si valuteranno i titoli ed i curricula dei singoli candidati e, scorgendo la rosa dei primi nomi, la sensazione è che, alla fine, si andrà verso una nomina politica più che “tecnica”.

A differenza del bando di selezione dei dirigenti comunali che si occuperanno di Programmazione economica ed Ecologia, dove è richiesta una Laurea in Economia ed una in Ingegneria ambientale, nel caso in oggetto, invece, non vi è questo genere di vincolo, ed i nomi disparati dei candidati non fanno che confermare “l’aleatorietà” della scelta che verrà effettuata.

La nuova nomina si è resa necessaria a seguito della entrata in vigore del Decreto Madia: l’Avv. Trane, infatti, secondo il nuovo Testo Unico delle Partecipate non poteva più ricoprire il doppio incarico di dirigente dell’Ente comunale e di Amministratore unico della società partecipata BMS. Aderendo a tale indirizzo normativo, pertanto, il 16 novembre scorso l’avvocato ha rassegnato le sue dimissioni.

Il Decreto Madia, ovviando alla vacatio che si crea in tali casi, rimanda all’applicazione della Legge n. 444 del 1994, che disciplina la proroga degli organi amministrativi. Tale Legge, però, nasconde profili giuridici che potevano (o potrebbero) risultare indigesti all’attuale amministrazione comunale.  L’art. 3, infatti, prevede che la proroga possa avere durata massima di 45 gg., decorsi i quali, secondo l’art. 6, gli organi amministrativi decadono, e gli atti da essi adottati, di conseguenza, risultano nulli di diritto. Sempre l’art. 6, poi, al comma terzo prefigura possibili conseguenze giuridiche per tali condotte omissive.

Insomma, atteso che il termine massimo di 45 gg. di proroga concesso dalla Legge è già stato superato, l’amministrazione comunale (ed il Sindaco in primis che ha la competenza diretta alla ricostituzione dell’organo amministrativo), giovedì prossimo, spera di chiudere indenne una pratica che stava prendendo una china decisamente pericolosa.

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