Autorizzata la modifica della centrale Enel Federico II

BRINDISI – Il Ministero dello Sviluppo Economico – direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare – ha autorizzato l’Enel produzione Spa, ai sensi della legge n. 55/2002, alla realizzazione degli “Interventi di adeguamento depositi rifiuti, di miglioramento per l’impianto di Trattamento Spurghi Desolforatore e di adeguamento del sistema di scarico carbone da camion”, nella centrale termoelettrica di Brindisi sud “Federico II”, in conformità al progetto presentato e alle prescrizioni e condizioni formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento e di seguito riportate.

Art. 2 I lavori di realizzazione degli interventi autorizzati hanno inizio a partire dalla data del presente provvedimento e dovranno concludersi entro:

  • 18 mesi per la copertura vasche rifiuti
  • 12 mesi per l’adeguamento depositi rifiuti,
  • 6 mesi per miglioramento impianto TSD,
  • 6 mesi adeguamento sistema di scarico carbone da camion.

La società deve inviare preventiva comunicazione dell’avvio e della conclusione dei lavori al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dell’interno, al Ministero per i beni e le attività culturali (e alle Soprintendenze interessate), al Ministero della salute nonché alla Regione Puglia, alla Provincia di Brindisi, al Comune di Brindisi, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Brindisi, evidenziando l’ottemperanza alle prescrizioni, di cui al successivo art. 3, propedeutiche a ciascuna delle menzionate fasi. Dette comunicazioni devono essere inviate a tutte le altre Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati alla verifica d’ottemperanza alle prescrizioni medesime. La realizzazione degli interventi dovrà avvenire in conformità al progetto approvato, quale risultante dagli atti istruttori, dagli esiti della conferenza di servizi e dalle determinazioni espresse dalle Amministrazioni interessate. Qualora si rendessero necessarie eventuali modifiche, anche in corso d’opera, al progetto approvato o variazioni nei tempi, la società Enel produzione dovrà presentare domanda al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per attivare la procedura pertinente.

Art. 3 La società Enel produzione è tenuta al rispetto delle prescrizioni riportate in Allegato, formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso. Restano ferme tutte le prescrizioni eventualmente non comprese nell’Allegato, derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nel corso del procedimento e nell’ambito della conferenza di servizi, dettate dalle Amministrazioni, Enti e soggetti competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza. Gli esiti finali delle verifiche di ottemperanza dovranno essere comunicati al Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare. A tal fine, dalla data di inizio lavori sino alla conclusione delle verifiche di ottemperanza alle prescrizioni, la società Enel produzione, entro 30 giorni dalla scadenza di ogni semestre, è tenuta a trasmettere al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dell’interno, al Ministero per i beni e le attività culturali, al 7 Ministero della salute, alla Regione Puglia, alla Provincia di Brindisi, al Comune di Brindisi e al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Brindisi un rapporto concernente lo stato d’avanzamento dei lavori autorizzati e il grado d’ottemperanza alle menzionate prescrizioni, nel formato approvato da questa medesima Direzione generale con nota n. 0018393 del 05/11/2007. Il rapporto deve essere inviato anche a tutte le altre Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati dalla verifica d’ottemperanza.

Art. 4 L’esercizio dell’impianto, così come modificato a seguito dell’iniziativa autorizzata, rimane disciplinato da un autonomo provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, nei termini previsti dalla normativa in materia e richiamati in premessa.

Art. 5 Il presente decreto sarà pubblicato sul sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico (http://www.mise.gov.it). Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio – Sezione di Roma, ai sensi dell’art. 41 della L. n. 99/2009, o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione di un suo Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni). La pubblicazione dell’Estratto dovrà essere effettuata a cura della società autorizzata entro sei mesi dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione

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