Per chi fosse interessato, questa settimana propongo il tema riguardante il conguaglio fiscale.

Si tratta di un calcolo definitivo delle imposte Irpef, del Bonus Renzi, delle addizionali regionali e comunali dovute dal lavoratore e dal pensionato.

I datori di lavoro – poiché rivestono la qualità di sostituti d’imposta – sono i destinatari dell’obbligo suddetto, determinando in modo definitivo la misura delle imposte e dei contributi previdenziali. L’operazione di conguaglio, ha pertanto come scopo la correzione degli importi trattenuti nelle buste paga precedenti a quella di dicembre.

Con l’elaborazione del cedolino paga di dicembre, infatti, il datore di lavoro ha ottenuto il dato certo del reddito annuo percepito da ciascun suo dipendente sul quale eseguire il calcolo.

Sulla base delle informazioni rese al datore di lavoro circa i carichi familiari, il lavoratore, otterrà le relative detrazioni non solo in base al reddito complessivamente raggiunto ma anche, in proporzione al numero delle giornate effettivamente lavorate.

Il decreto legge n. 70 del 2011 ha abolito l’obbligo di comunicazione annuale (in capo al lavoratore) per la richiesta delle detrazioni fiscali, fermo restando la necessaria comunicazione per variazioni intervenute nel corso dell’anno, per esempio, la nascita di un figlio.

Personalmente continuo a richiederla per accertarmi che nessuna variazione sia intervenuta in tema di eventuali redditi prodotti da familiari a carico.

Quindi dicembre è il mese dei conti finali giacché le tasse in precedenza calcolate debbono ritenersi in via presuntiva sulla base di un reddito ipotizzato all’inizio dell’anno o del rapporto di lavoro.

Oltre le retribuzioni percepite, le fonti principali di reddito sono anche la cassa integrazione guadagni, indennità di malattia, maternità, indennità invalidità temporanea percepita dall’INAIL, i compensi percepiti in natura, fringe benefit per la quota determinata in danaro. Rientrano altresì gli interessi e rivalutazioni di lavoro dipendente calcolati in sede di giudizio.

Sono da escludere, ad esempio, le indennità percepite a titolo di mensa entro il limite previsto, le trasferte italia ed estero comunque entro i limiti fissati, i rimborsi per spese sopportate in trasferta oltre alle eventuali spese sostenute dal lavoratore per i trasferimenti di sede lavorativa.

Sono esclusi altresì dal reddito i contributi previdenziali ed assistenziali posti a carico del lavoratore.

A proposito del conguaglio di fine anno, un occhio particolare al BONUS RENZI.

In alcuni casi, nel cedolino fine anno, può determinarsi la restituzione o parte del bonus ammontante ad € 960,00. La spiegazione deve essere ricercata nella normativa fiscale, quindi nella tassazione del reddito di lavoro dipendente. Il Bonus Renzi spetta se l’imposta lorda supera la detrazione di lavoro dipendente. Con detta condizione il bonus va riconosciuto, in caso contrario si determinerebbe la restituzione.

Perché venga riconosciuto il bonus, il reddito non deve superare due limiti di reddito: 24.000 euro e 26.000 euro; nel primo caso spetta l’intero importo ossia 960 euro (riproporzionato ai giorni di lavoro), nel secondo caso (sempre in proporzione) ossia con un reddito compreso tra i 24mila ed i 26mila, spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26mila diminuito del reddito complessivo e l’importo di euro 2mila.

Restituzione bonus in caso di incapienza: intanto incapiente è colui che non ha superato gli 8.145,32 euro di reddito. E’ il caso di moltissimi lavoratori a part time i quali subiscono una tassazione inferiore alle detrazioni di lavoro dipendente.In ogni caso il lavoratore potrà recuperare l’eventuale bonus non ricevuto in busta paga attraverso il 730.Ha anche la facoltà di richiedere la non applicabilità del riconoscimento delle 80 euro.

Rag. Giancarlo Salerno

Via Giovanni XXIII n. 13/B

Cell. 347/6848604

 

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