“Abuso a fini propri dello stato di necessità altrui. Il Comune protagonista di uno strano atteggiamento”

Accade che nel bel mezzo di un crisi apocalittica, chi dovrebbe assumere la difesa dei cittadini, sopratutto quelli più deboli che non hanno i mezzi per combattere, non sono soltanto i politici eletti nell’alveo delle istituzioni, ma anche e sopratutto i dipendenti e funzionari e dirigenti che vi lavorano. E’ capitato a me, nella qualità di legale, dover leggere una Nota con il logo del Comune di Brindisi ed inviata ad una anziana signora, bisognevole di tutela più che mai, ed invece ‘minacciata’ proprio da quell’Ente che invece sarebbe obbligato a tutelarla, ricorrendo ai principi solidaristici
e quindi lungi dall’abuso di posizioni di vulnerabilità e di condotte di sfruttamento in cui versano le persone più deboli. Prendere atto oggi di una formale lettera che chiede dei soldi ad un cittadino già in difficoltà da parte del Comune di appartenenza, è di per se stesso fuori luogo, se non addirittura contrario a principi caratterizzanti l’operato della P.A., ma constatare addirittura che “… decorso il termine…….il Comune procederà alla cessazione dei contratti….. conseguentemente l’immobile resterà PRIVO DI FORNITURA IDRICA “ è davvero umiliante, indecoroso, scellerato, e sopratutto contrario all’azione doverosa e giuridica dell’Ente almeno ai tempi del Coronavirus. Così dunque scrive per il Comune di Brindisi il Dirigente Dott.ssa Gelsomina MACCHITELLA a mezzo Nota Raccomandata A.R. Prot. 25743, del 6 marzo 2020 (inizi restrizioni da Coronavirus), giunta però alla mia assistita in data 23 Aprile 2020 (nel bel mezzo dell’apice della pandemia) cristallizzando il contenuto minaccioso del distacco dell’acqua all’anziana cittadina assegnataria di alloggio popolare.
L’erogazione dell’acqua è un servizio evidentemente primario, un bene naturale e un diritto umano universale, ed utilizzarlo nel contesto di una “voce di spesa comunale” quale arma di scambio per una prestazione di denaro, nelle circostanze di oggi con le restrizioni in vigore, muta l’idea di trovarsi di fronte ad una richiesta a persone “vulnerabili” quanto piuttosto in uno stato di “bisogno”, e quindi ancor più grave risulta la percezione di essere stati oggetto di sfruttamento vero e proprio.
Insomma sembrerebbe che da un lato sia presente una specifica modalità di condotta del Comune che è quella dell’abuso e dall’altro lato, il suo presupposto di fatto, cioè quella dello stato di bisogno o di vulnerabilità del cittadino.
La sensazione, per quanto oggettiva e razionale (insomma il tempismo del Dirigente Macchitella è errabondo in uno Stato alla deriva!), non può non scuotere la necessità di conoscere le cause di cotanta selvaggia cattiveria in danno della mia anziana cliente. Ed allora, valga il vero. Il contenuto sostanziale di questa missiva del Dirigente del Settore Gestione Patrimonio Immobiliare (che si allega ai soli fini di fonte con le riserve sulla privacy), consta nella richiesta al cittadino che occupa un alloggio popolare, del pagamento << arretrato >> dell’acqua per gli anni dal 2015 al 2018. Certo la prima domanda che ci si pone, consta nel fatto del perché non sia stata pagata l’acqua dalla mia cliente 5 anni fa e per 3 anni di seguito, considerato che questo servizio, rispetto all’Energia, la Telefonia, il Gas è sicuramente il meno oneroso. Andando avanti nell’analisi del contenuto della Nota in commento, si nota la prima concreta anomalia: per quantificare le somme dovute al Comune da parte della mia assistita, evidentemente perché sino ad oggi quest’ultimo ha provveduto alla gestione del servizio direttamente (ndr… contratti sottoscritti dal Comune..) essendo l’intestatario della “bolletta”, si è proceduto ad una <<presunzione>> del consumo della cliente. In buona sostanza, quindi, non sulla base dell’effettivo consumo, ma semplicemente immaginando ad libitum l’erogazione complessiva dell’acqua in qui 4 anni. Sembra dunque che per giustificare la richiesta monetaria, la sua fonte sarebbe la delibera della Giunta Comunale del 24 dicembre 2019 n.468 in base alla quale, di fatto, contrariamente alla vigente normativa Tuel 267/2000, al mancato parere del Collegio dei Revisori ed al D.Lgs 118/2011, ha determinato somme che non sono certe, liquide ed esigibili, per effetto di assenza giuridica nella quantificazione forfettaria e conseguentemente nell’allocazione di poste di bilancio.
La delibera in oggetto (G. C. 24/12/2019 n.468) accoglie la relazione del dirigente che, per coincidenza, è la medesima Macchitella che indica due fonti normative che gli consentirebbero di procedere, come in effetti avrebbe esercitato, in danno del cittadino: 1) Legge Regionale della Puglia del 07/04/2014 n.10; 2) Regolamento Utenza degli alloggi popolari approvato con delibera del Consiglio Comunale del 31/05/2006 n.55.
Dunque, la Legge Regionale nel 2014 al Capo IV, prescrive per i Comuni pugliesi come istituire “l’Autogestione” degli alloggi da parte degli assegnatari (i cittadini), fornendo una serie di obblighi preliminari a carico del Comune in modo tale che quest’ultimi possano effettivamente provvedervi. In buona sostanza per poter attivare queste autogestioni, il Comune (l’ente gestore), deve fornire l’assistenza tecnica, amministrativa e persino legale per la loro costituzione ed il funzionamento, e semmai gli occupanti non dovessero farcela, dovrebbe assumersela temporaneamente in proprio. La circostanza che la Nota in parola l’abbia scritta direttamente il Comune di Brindisi piuttosto che l’eventuale gestore di una “autogestione” presupporrebbe l’assenza di quest’ultima. L’anomalia nasce da un semplice dato fattuale: se la L.R. è del 2014 ed invece il Regolamento del Comune risale al 2006, come è possibile dare esecuzione alla legge con un regolamento più antico di 8 anni? Appare esserci dunque un vuoto regolamentare conseguente nel tempo che farebbe ritenere che il Comune, almeno per alcuni casi, non abbia ottemperato alle prescrizione della Legge Regionale ed abbia continuato a gestire i servizi comuni di alcuni alloggi in proprio. Infatti, se le “bollette” dell’acqua arrivano direttamente al Comune intestatario, è da ritenere che sia stato quest’ultimo a provvedere alla regolarizzazione delle stesse, senza formalizzare alcunché all’occupante, anzi ingenerando nel medesimo la convinzione del rispetto del proprio obbligo con il regolare pagamento del canone. D’altro canto, considerando i termini prescrizionali, se il Comune non avesse pagato, sarebbe scattata la procedura di messa in mora con ciò producendo effetti giuridici nei confronti dell’occupante in termini di esercizio del diritto di cui trattasi.
Vieppiù, nella lettura della Nota del Comune di Brindisi, viene fatto riferimento a prescrizioni illegittime, come quella degli oneri a carico dell’assegnatario (diversamente da quanto dispone la L.R.), di rescindere un contratto arbitrariamente che invece asserve a terzi, di recuperare somme pregresse non identificate nel quantum e mancanti di legittimità perché non provenienti da provvedimenti ad hoc o quantomeno vagliate dall’approvazione del Collegio dei Revisori dei Conti, per finire con richieste pregresse “inventate” secondo una << valutazione dell’AQP come consumo idrico annuale medio per famiglia>>.
Insomma, dallo studio degli atti a mia disposizione, ritengo che 1) Il tempismo del Comune in piena crisi da Covid-19 nel minacciare un cittadino già bisognoso perché in alloggio popolare, denota, se non l’errata interpretazione di norme giuridiche, la violazione dei principi di solidarietà, correttezza e buona fede; 2) chiedere somme sotto comminatoria di distacco dell’acqua cagionando gravissimo nocumento per la sopravvivenza di una famiglia per circostanze di tempo e di luogo, è atto disdicevole e di inaudita gravità ed anche impossibile vista la fonte normativa diversa (ARERA) che disciplina la circostanza; 3) le somme richieste non sono dovute in assenza di titolo che ne supporta il diritto all’esecuzione; 4) le somme non risultano essere pronte, liquide ed esigibili poiché quantificate arbitrariamente da una sola parte; 5) l’obbligo del pagamento nei confronti dell’assegnataria non ha un valido negozio giuridico tra quest’ultima ed il Comune, bensì ha fonte contrattuale tra l’AQP ed il Comune; 6) emerge invece, dalle fonti normative e statutarie, che ad essere inadempiente sia piuttosto il Comune che non l’assegnatario, sia sotto il profilo fattuale che della omissione di atti prodromici e dovuti per la esecuzione della L.R.
Ed infine, ma non per ultimo, resta il dovuto chiarimento, che sarà oggetto di particolare trattazione per eventuali danni erariali, sulla motivazione del pagamento da anni dell’acqua da parte del Comune per i suoi alloggi senza chiedere conto e senza regolamentare il consumo con gli assegnatari, e quindi non imputati nei relativi costi e non inseriti nel canone mensile che per la mia assistita è invece pagato regolarmente.
Ma in ogni caso, al di là delle deduzioni tecnico giuridiche o amministrative, il fatto stesso di aver inviato quel tipo di nota, per tenore e contenuto, con i tempi che corrono, lascia davvero l’amaro in bocca nel constatare un atteggiamento dell’Ente esattamente privo di scrupoli nei confronti dei suoi stessi cittadini che dovrebbe salvaguardare.
Avv. Fabio LEOCI

 

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2 COMMENTI

  1. L’avv. LEOCI sarebbe dovuto essere li, con la sua poltrona al Comune, se alle ultime elezioni il m5s di questa città avesse fatto le cose per bene,
    senza favoritismi . Ci sentiremmo tutti più tutelati e protetti. Invece abbiamo la peggiore amministrazione di sempre: incompetenti e privi di scrupoli.

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