BRINDISI – “La pretermissione di tale ultima fase, a una sommaria delibazione della controversia propria della fase cautelare, appare aver impedito l’ultimazione dell’iter procedimentale necessario e quindi sostenere la legittimità dell’atto impugnato, data l’impraticabilità di ipotesi di silentium non espressamente disciplinate dalla legge”. Motiva così, il Tar, la validazione dell’ordinanza dirigenziale del Comune nella parte in cui chiede la sospensione dei lavori in Via del Mare; contestualmente, il Collegio giudicante respinge la parte di ordinanza dirigenziale in cui si richiede all’Autorità Portuale il ripristino dei luoghi. Tutto ciò, in attesa della discussione nel merito prevista per il 7 giugno prossimo.

Il danno arrecato all’Autorità Portuale è comunque importante, poiché adesso l’Ente dovrà ovviare a tale situazione, scongiurando il pericolo che venga pregiudicato, per ragioni di sicurezza, l’ingresso della Msc nel porto interno.

L’Autorità Portuale faceva affidamento sul rilascio del titolo abilitativo (detto anche permesso a costruire) per la messa in opera della recinzione, ottenuto dal Comune di Brindisi con Delibera di Giunta Comunale risalente all’1 marzo del 2010, in ossequio a quanto previsto dall’art. 7 del D.P.R 380/2001 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). In realtà il Tar, nella prima ricostruzione sommaria effettuata ieri, ha ritenuto irrilevante la sussistenza di tale ‘titolo’.

Nella Ordinanza del Tar viene spiegato che l’Authority brindisina, dopo aver trasmesso in data 10.11.2015 il progetto definitivo al Provveditorato delle Opere Pubbliche per ottenerne l’accertamento di conformità urbanistica (ex art. 2 D.P.R. 383/94), avrebbe iniziato i lavori pretermettendo, ovvero omettendo, l’ultimo passaggio procedimentale previsto dal successivo art. 3, ovvero la formalizzazione di un’intesa tra Stato e Regione, previo accordo  tra i due enti o, qualora questo non fosse sopraggiunto, mediante convocazione, entro 60 giorni dall’invio del progetto, di una Conferenza di Servizi in cui Stato, Regione ed Ente comunale avrebbero dovuto discutere della conformità urbanistica dell’opera.

I giudici del Tar, sul punto, hanno affermato che, poiché non è stata convocata tale Conferenza, l’Autorità Portuale non era legittimata ad iniziare i lavori, in quanto l’istituto del silenzio assenso, non essendo espressamente previsto normativamente per tale fattispecie, non poteva essere inteso dall’Ente portuale al pari di un nulla osta. L’inizio dei lavori da parte dell’Authority brindisina, pertanto, sarebbe avvenuto in difformità alla normativa urbanistica vigente. Proprio su questo, e precisamente sull’art. 24 del D.P.R 380/01, aveva fatto leva l’ordinanza dirigenziale del Comune, che si è così aggiudicato il primo round; si badi bene, però, che tale Ordinanza è solo il frutto di un primo giudizio sommario espresso in fase cautelare.




In realtà, senza voler peccare di saccenza, ma solo seguendo l’excursus di tale vicenda, i dubbi restano. L’intesa tra Stato e Regione, o l’eventuale Conferenza di servizi, attengono ad un piano differente da quello in oggetto. L’iter per l’accertamento della conformità urbanistica di un’opera è necessario nei casi in cui essa sia di interesse statale o insista su demanio statale. Tale strumento, nonostante i lavori di security insistano su un’area demaniale, nel caso concreto appare ultroneo, eccessivo, per due ordini di motivi: quell’area è prevista nel Piano regolatore poiché presente già in periodo antecedente al Piano stesso; l’opera di recinzione fu già assentita nel 2010 dal Comune di Brindisi con Delibera di Giunta. Ciò posto, l’inizio dei lavori non abbisognerebbe di alcun accertamento di conformità urbanistica.

Inoltre, una volta che l’Autorità Portuale ha consegnato il progetto al Provveditorato delle Opere Pubbliche, spettava a quest’ultimo ottenere l’intesa tra Stato e Regione o, in assenza di questa, convocare una Conferenza di servizi. Se il Provveditorato non ha ritenuto necessaria la convocazione di tale Conferenza, è facile dedurre che possa essere dipeso da un’intesa raggiunta tra i due enti.

All’Autorità Portuale, seguendo tale ragionamento, a livello urbanistico bastava dunque il solo titolo abilitativo rilasciato dal Comune di Brindisi con Delibera di Giunta del 2010.

Nel giugno del 2016, inoltre, l’Ente di Piazza Vittorio Emanuele incassò anche il rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica, inerente l’aspetto estetico e l’impatto della recinzione metallica, ottenendo il parere favorevole del MIBACT e della Commissione locale del Paesaggio, rectius la Commissione composta dai tecnici del Comune di Brindisi. Questo è comunque un capitolo che verrà trattato a parte.

All’Authority brindisina, adesso, spetterà mettersi in contatto con il Provveditorato delle Opere Pubbliche affinché si risolva l’equivoco sul vulnus procedurale paventato dal Tar.

Andrea Pezzuto Redazione

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