ERAVAMO 4 AMICI AL BAR…

….Tra un bicchier di coca ed un caffè mi chiesero… e  “secondo te”?

Ancora una volta, prendendo quindi spunto da un reale incontro tra amici, questa settimana vi propongo il “Deejay in regola”

Le giuste indicazioni, al momento del presente elaborato non sono, a dir la verità, ancora complete e potrebbero essere necessarie delle rettifiche.

Infatti, anche per questo argomento, nonostante la ricercaeseguita, mi ritrovo con documentazione che fa sorgere dei dubbi, e ciò principalmente a causa dell’interpretazione da dare alle varie circolari emesse.

Ad ogni buon fine, per semplificare la questione, è necessario dividerla in due sezioni:

Aspetto Contributivo

L’ex Enpals, ora incorporato all’INPS, ha lasciato in eredità una dichiarazione che, esibita al committente-organizzatore-gestore, permette all’artista di descriverela propria condizione, non solo occupazionale.

La dichiarazione è resa per richiedere l’esenzione ai fini Enpals e quindi contributiva, qualora già occupato altrove e coperto da assicurazione previdenziale.

Nel modulo dichiarativo, sono presenti altre opzioni tra le quali la specifica che l’esibizione in pubblico è a titolo gratuito e/o volontaristico.

Qui sorge un problema:altri chiarimenti messi a disposizione da vari siti, l’ipotesi “gratuitaprestazione”non è configurabile poiché, anche il DJ, è ritenuto collaboratore dell’organizzatore l’evento, al pari degli addetti all’entrata o bar.

Ma le modifiche apportate nel 2017 in tema di prestazione autonoma ed occasionale ci porta ad una conclusione e risoluzione della questione, perlomeno in parte.

Il “nuovo” lavoro autonomo occasionale non è più regolamentato in base al numero massimo delle prestazioni (30) né dall’importo massimo percepito (€ 5.000,00). E’ stato stabilito che se la prestazione si ripetesse nel tempo, l’occasionalità perde la propria caratteristica. Quindi la manovra ci riporta a riconsiderare l’articolo 2222 del codice civile riguardante il contratto d’opera. Pertanto trova l’applicazione della norma chi, dietro compenso – ma senza vincolo di subordinazione e coordinamento da parte del committente – effettua una prestazione in via del tutto occasionale.

Ai fini degli obblighi previdenziali, se non già coperti da assicurazione, si ha l’obbligo superando la soglia dei 5000,00 euro dedotta da spese risultanti dalle ricevute fiscali.

Attenzione: non dimentica te di chiedere all’INPS “gestione ex Enpals” il certificato di Agibilità. Sanzione pesantissima a carico dell’organizzatore l’evento.

Aspetto Fiscale

Il contribuente che effettua la prestazione di lavoro autonomo occasionale è tenuto a rilasciare all’organizzatore-committente, una ricevuta nella quale, oltre ai dati personali e generalità di entrambi gli “attori”, il corrispettivo lordo concordato, la ritenuta d’accontoe l’importo netto da percepire.

La ritenuta d’acconto deve essere quantificata solo se la prestazione è rivolta nei confronti di imprese individuali, società, enti, professionisti e amministratori di condominio.

La data della marca da bollo di € 2.00, qualora il compenso della prestazione superi la soglia di € 77,47, deve essere antecedente alla data di emissione della ricevuta, pena sanzioni.

Aspetto Invito

Mi raccomando amici di quel bar. E’ dai tempi del Tiffany che non entro in disco…

Rag. Giancarlo Salerno

Via Giovanni XXIII n. 13/B

Cell. 347/6848604

 

CONDIVIDI

LASCIA UN COMMENTO